Conferimenti
Se ci ricordiamo quanto 
stabilito dal codice civile in merito al contratto di società, vediamo che uno 
degli elementi essenziali di questo contratto sta proprio nei conferimenti, 
conferimenti di beni o servizi che costituiscono il capitale sociale. 
L'insieme dei conferimenti costituisce il capitale sociale, e quindi il 
nostro compito sta nello stabilire che cosa può essere oggetto di conferimento 
della società per azioni. 
Possiamo rispondere che può essere oggetto di conferimento qualsiasi bene che 
abbia un valore economico, quindi sicuramente danaro, ma anche beni in natura o 
crediti, o titoli di credito, ma non possono essere oggetto di conferimenti 
prestazioni d'opera o servizi, che invece possono essere conferiti nelle società 
di persone. 
È anche vero che tali prestazioni d'opera o servizi possono in qualche modo 
entrare nell'ambito della società per azioni, ma non come conferimento, ma come 
prestazioni accessorie che sono fornite in aggiunta al conferimento, e quindi 
avremo le azioni con prestazioni accessorie. Dobbiamo però rilevare che la 
prestazione accessoria non è il conferimento, e quindi non va confusa con 
l'azione che rappresenta il conferimento, ma costituisce un qualcosa che vi si 
aggiunge senza confondersi con esso.
Torniamo, però ai conferimenti che si possono eseguire in una società per azioni, e un problema che potrà sorgere riguarderà il loro valore; ovviamente non ci saranno problemi nel momento in cui il conferimento è effettuato in danaro, per il semplice motivo che il danaro ha un suo valore ben definito, mentre i problemi potranno sorgere nel momento in cui si andranno a conferire beni in natura o crediti.
| In quest'ultimo caso ci si potrebbe porre questa domanda: come si fa a determinare il valore effettivo dei beni conferiti diversi dal danaro? | 
Non si tratta di un problema di poco conto, perché il socio che conferisce, per esempio, un immobile potrebbe dire o affermare che questo immobile vale molti soldi, ma poi andando a verificare il valore effettivo dell'immobile si scopre che vale molto di meno di quanto ha affermato.
Se quindi dovremmo fidarci solamente dalla parola del socio, si potrebbe creare un doppio danno, da un lato gli sarebbero assegnate le azioni corrispondenti al valore (che lui dichiara) dell'immobile, e quindi avrebbe più di quanto gli spetta, dall'altro il capitale sociale sarebbe sopravvalutato, in quanto non corrisponderebbe al valore effettivo che è dichiarato dalla società, con grave danno per i creditori.
Per evitare quindi questi problemi è previsto, per i conferimenti diversi dal danaro, un procedimento di stima, che si articola in varie fasi;
1. Il socio che conferisce questi beni dovrà anche presentare una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale; la nomina del tribunale è necessaria per fare in modo che l'esperto sia terzo rispetto socio e anche rispetto la società.
2. Questa relazione giurata deve contenere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, e il loro valore; l'esperto inoltre deve indicare nella relazione i criteri di valutazione seguiti, e ancora deve attestare che il valore di questi beni (o crediti) sia almeno pari a quello essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.
3. La relazione dell'esperto deve essere allegata all'atto costitutivo, e l'esperto risponderà dei danni causati ai soci e ai terzi nel caso in cui la relazione risulti essere non veritiera.
| Come detto, la relazione verrà depositata insieme all'atto costitutivo nel registro delle imprese, e entro 180 giorni dalla costituzione della società, gli amministratori dovranno controllare le valutazioni contenute nella relazione, e se sussistono fondati motivi devono procedere alla revisione della stima. | 
Fatta la revisione, potrà risultare che il conferimento corrisponde effettivamente a quanto dichiarato dal socio, ma pure potrà risultare che il valore dei beni o crediti conferiti è inferiore di un quinto rispetto a quello dichiarato.
| Cosa potrà accadere quando si viene a scoprire che il valore del conferimento è inferiore di un quinto rispetto a quanto dichiarato? | 
Ci sono due possibilità; potrebbe darsi che la società riduca il capitale sociale annullando le azioni che risultano scoperte, oppure il socio conferente potrà versare la differenza in danaro o ancora scegliere di recedere dalla società.
Potrebbe però accadere che l'atto costitutivo preveda la possibilità che un conferimento del genere non corrisponda al valore dichiarato; in tal caso già si potrebbe indicare come verranno ripartite diversamente le azioni residue tra i soci, sempre però tenendo a mente la fondamentale regola secondo la quale la somma dei conferimenti non deve essere mai inferiore al capitale sociale. Fino a quando però le valutazioni sul conferimento non sono state controllate dagli amministratori, le azioni corrispondenti a questi conferimenti non possono essere alienante, e devono rimanere depositate presso la società.
Riassumendo possiamo dire che tra un conferimento in danaro ed conferimento di beni in natura o crediti, vi sono delle fondamentali differenze; la prima riguarda il fatto che i conferimenti dovranno essere accompagnati dalla relazione di cui abbiamo parlato, e sono anche a rischio di una revisione della stima, la seconda, non meno importante, sta nel fatto che mentre il conferimento in danaro, trattandosi di una società pluripersonale, può essere fatto anche "scaglionato", nel senso che si può versare il 25% del conferimento in danaro all'atto della sottoscrizione, e successivamente il resto, il conferimento di beni in natura o di crediti deve essere fatto per intero all'atto della sottoscrizione.
Si osserva, poi, che se il conferimento in 
natura ha a oggetto crediti, si applica  la disciplina dell'art. 2255. Secondo 
detto articolo il socio che ha conferito risponde dell'insolvenza del debitore.
Se invece c'è stato in conferimento in proprietà per l'art. 2254 si 
applicheranno le norme sulla vendita in relazione alla garanzia e al passaggio 
dei rischi. si tratta delle stesse regole (art. 2254 e 2255), già viste in 
occasione dello studio della società semplice
Questa è comunque la disciplina fondamentale, ma come spesso accade di diritto commerciale (che non è sempre un monumento di logica), quando si pongono delle regole o dei divieti, immediatamente poi ci sono le eccezioni che cambiano le regole o superano i divieti.
| Abbiamo detto, infatti, che si sono dei beni per cui non è necessaria la relazione del perito nominato dal tribunale, mentre ce ne sono degli altri dove questa relazione è sempre necessaria, e questa, in realtà, era la regola originaria | 
Ma poi sono state 
apportate delle modifiche, 
e si è stabilito che anche per questi ultimi beni, in certi casi, si può fare 
anche a meno della relazione, e il riferimento è stato fatto nel caso di 
conferimenti di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario, e ciò è 
possibile perché questi beni hanno un valore attraverso il quale sono stati 
negoziati in uno o più mercati regolamentati. Non si prende un valore qualsiasi, 
ma il valore  medio ponderato che questi avevano nei sei mesi precedenti il 
conferimento. Per questi beni, quindi, non è necessaria la relazione quando il 
valore dichiarato corrisponda a questo valore di mercato.
Ma la cosa non finisce qui; al di fuori dei valori mobiliari o degli strumenti finanziari di cui abbiamo parlato, la relazione dell'esperto non è necessaria anche quando il valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo ai beni in natura o crediti conferiti sia pari inferiore a due parametri, da considerarsi, però, in via alternativa.
| L'art. 2343 ter, comma 2, introduce un nuovo concetto, il "fair value" , che può essere tradotto in italiano in "valore equo", ma sostituisce proprio la vecchia dizione dell'art. 2434 ter comma 2, che parlava proprio di "valore equo" | 
Il bene 
oggetto del conferimento (bene i natura o credito) può quindi, ex art. 2343 ter 
comma 2, non essere sottoposto alla relazione del perito nominato dal tribunale, 
quando il suo valore sia pari o inferiore al" fair value iscritto nel 
bilancio dell'esercizio precedente, ossia nel valore iscritto, per ciascun 
cespite conferito, nel bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili 
IAS/IFRS,(International Accounting Standard Board) con il criterio del 
"valore equo", quale derivante dai principi contabili internazionali adottati 
dall'Unione europea ( Massima n. 120 del consiglio notarile di Milano)".
Per evitare la relazione del perito nominato dal tribunale, non basta che la 
valutazione del conferimento sia stata eseguita secondo il criterio riportato 
nella massima, ma è anche necessario che lo stesso bilancio sia sottoposto a 
revisione contabile, e nel caso in cui ciò sia avvenuto, lo stesso revisore non 
abbia espresso rilievi in ordine alla valutazione del conferimento.
In alternativa alla suddetta procedura, ( e veniamo al 
secondo parametro) si può comunque evitare la relazione del perito 
nominato dal presidente del tribunale, quando i valore dei beni o i crediti 
conferiti sia pari o inferiore al valore risultante da una valutazione riferita 
ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai 
principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto 
del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da 
chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano 
individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla 
società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità. L'esperto 
risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
Il socio può quindi evitare la relazione del perito nominato dal tribunale, ma 
sia che voglia riferire il suo conferimento al fair value, sia che conferisca 
valori mobiliari o strumenti di mercato monetario, avrà l'onere di presentare la 
documentazione necessaria. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.
Ciò fatto si potrebbe considerare chiusa la questione, ma sappiamo bene che, 
soprattutto nel settore economico finanziario, gli sconvolgimenti, gli 
imprevisti, sono sempre dietro l'angolo, e quindi ben potrebbe accadere che la 
valutazione di un certo bene fatta secondo le regole, poi possa risultare non 
più adeguata nel periodo che va dalla valutazione dei beni da conferire al 
momento in cui la società si è poi iscritta nel registro delle imprese, e questo 
problema può verificarsi con maggior frequenza nel caso di conferimento di 
valori mobiliari e strumenti finanziari; l'art. di riferimento è il 2343 quater 
(modificato ex d.lgs. 224\2010) , rubricato "  Fatti eccezionali o rilevanti 
che incidono sulla valutazione" , e dalla rubrica già s'intende il problema 
che cerca di risolvere. Tale articolo prende in considerazione diverse ipotesi, 
riguardo al conferimento effettuato. 
Punto di partenza è la verifica che comunque gli amministratori dovranno 
effettuare nel termine di 30 gg. dalla iscrizione della società nel registro 
delle imprese. In questi 30 gg. gli amministratori dovranno tenere in 
considerazione uno specifico periodo temporale, quello che va dal conferimento 
ex art, 2343 ter (cioè quel conferimento effettuato senza la relazione di stima 
del perito nominato dal tribunale) alla data d'iscrizione della società nel 
registro delle imprese, e devono tenere d'occhio due specifici tipi di 
conferimenti, e cioè:
a) i valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario;
b) i beni o dei crediti conferiti ex articolo 2343-ter, secondo comma.
| Cosa può essere mai successo nel periodo di osservazione? | 
Per i conferimenti di cui al punto a) può essere accaduto che: sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido.
Per i conferimenti di cui al punto b): gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine (dei 30 gg.) se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).
| Si parla di fattori eccezionali tali da spingere gli amministratori a rivedere il valore del conferimento, viene però da chiedersi se, al di fuori di eventi naturali che possono influire sul mercato, gli sconvolgimenti economici cui assistiamo praticamente in maniera continua, possano essere considerati eccezionali; al di fuori di questo, ritengo che un'oscillazione, anche notevole, del prezzo di valori mobiliari o strumenti finanziari, non può essere considerata, ai nostri giorni, eccezionale, anche perché accade spesso che tali beni, che sembrano precipitare nel baratro, dopo poco tempo riacquistino il loro valore originario | 
Ciò detto, torniamo al nostro problema: si sono verificati 
i fattori eccezionali, (oppure l'esperto non aveva i requisiti necessari) che 
devono fare i bravi amministratori? 
Semplice, una nuova valutazione dei valutazione dei beni conferiti, ed infatti dispone l'art. 2343 quater, comma 2, che: Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343. In altre parole si tornerà al normale procedimento di stima, ex art. 2343, con tutte le conseguenze del caso.
Se, invece, ritengono che tali fattori non si siano verificati depositano 
nel registro delle imprese, sempre nel termine di 30 gg. una dichiarazione degli 
contenente le seguenti informazioni:
a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto 
luogo alla relazione dell'esperto nominato dal tribunale;
b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il 
metodo di valutazione;
c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai 
fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che 
incidono sulla valutazione di cui alla lettera;
e) la dichiarazione d’idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza 
dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera.
Ovviamente ai fini dell’esame non sarà necessario ricordarsi tutti questi casi, 
ma ne basteranno un paio, detti con convinzione, salvo che non si trovi un 
professore emulo di Pico Della Mirandola. 
Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono 
restare depositate presso la società.
		2247. Contratto di 
		società.
2342. Conferimenti.
2345. Prestazioni 
		accessorie.
2343. Stima dei 
		conferimenti di beni in natura e di crediti.
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