| Decreto legislativo 9 aprile 1991 
		n. 127 artt. 25-43. Bilancio consolidato.
 
 
 Art. 25.
 
 Imprese obbligate a redigere il bilancio 
		consolidato.
 
 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità 
		limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio 
		consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli 
		articoli seguenti.
 2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice 
		civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano 
		una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità 
		limitata.
 
 Art. 26.
 Imprese controllate.
 
 1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle 
		indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice 
		civile.
 2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:
 a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o 
		di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando 
		la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altre voci, 
		controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
 3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i 
		diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a 
		persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di 
		terzi.
 
 
 Art. 27.
 
 Casi di esonero dell'obbligo di redazione 
		del bilancio consolidato.
 
 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese 
		controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano 
		superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 a) euro 9.812.681,08 nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
 b) euro 19.625.362,17 nel totale dei ricavi delle vendite e delle 
		prestazioni;
 c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
 2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa 
		controllante o una delle imprese controllate abbia emesso
 titoli quotati in borsa.
 3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le 
		imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di 
		oltre il 95 % delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in 
		difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato 
		non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da 
		tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
 4. L'esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle seguenti 
		condizioni:
 a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro 
		delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio 
		consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di 
		altro Stato membro delle Comunità europee;
 b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.
 5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa 
		al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota 
		integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della 
		società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello 
		stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di 
		controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso 
		l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede 
		dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel 
		Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità 
		limitata.
 
 Art. 28.
 
 Casi di esclusione dal consolidamento.
 
 1. Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la 
		cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il 
		bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini indicati nel secondo 
		comma dell'art. 29.
 2. Possono essere inoltre escluse dal consolidamento le imprese 
		controllate quando:
 a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo 
		comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non 
		contrasti con i fini suddetti;
 b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a 
		gravi e durature restrizioni;
 c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese 
		sproporzionate, le necessarie informazioni;
 d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della 
		successiva alienazione.
 Art. 29.
 Redazione del bilancio consolidato.
 
 1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa 
		controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
		economico e dalla nota integrativa.
 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in 
		modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
		risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla 
		controllante e dalle controllate.
 3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente 
		decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
		corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari 
		necessarie allo scopo.
 4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli 
		articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e 
		corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa 
		deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione 
		della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
 5. Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto 
		economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché 
		i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio 
		all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa
 deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione 
		della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 
		consolidati.
 6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro
 Art. 30.
 Data di riferimento del bilancio consolidato.
 
 1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data 
		di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.
 2. La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia 
		coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte  
		delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. 
		L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota 
		integrativa.
 3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel 
		consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio 
		consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale 
		intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.
 
 Art. 31.
 
 Principi di consolidamento.
 
 1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e 
		del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel 
		consolidamento sono ripresi integralmente.
 2. Sono invece eliminati:
 a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le 
		corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
 b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;
 c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le 
		imprese medesime;
 d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali 
		imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori 
		in corso su ordinazione di terzi.
 3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota 
		integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; 
		quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti 
		dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro 
		eliminazione comporta costi sproporzionati.
 4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), 
		dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento
 deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o 
		quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a 
		quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato 
		alle voci "azioni o quote proprie " e "riserva per azioni o quote
 proprie ".
 Art. 32.
 
 Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico 
		consolidati.
 
 1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello 
		stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli 
		prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel 
		consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve 
		essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel comma 
		2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.
 2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la 
		loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.
 3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate 
		corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del
 patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi ".
 4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a 
		partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata "utile 
		(perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi ".
 Art. 33.
 
 Consolidamento delle partecipazioni.
 
 1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), è 
		attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui 
		l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
 2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel 
		bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del 
		passivo delle imprese incluse nel consolidamento.
 3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del 
		patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando 
		sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce 
		denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se 
		positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da 
		consolidamento" o è portato esplicitamente in
 detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della 
		medesima. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo 
		previsto dall'art. 2426, n. 6, del codice civile.
 4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la 
		loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio 
		consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente 
		illustrati nella nota integrativa.
 Art. 34.
 L'uniformità dei criteri di valutazione.
 
 1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con 
		criteri uniformi.
 2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati 
		con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma 
		dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia 
		irrilevante.
 Art. 35.
 Scelta dei criteri di valutazione.
 
 1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio 
		di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.
 2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota 
		integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli 2423 e
 seguenti del codice civile.
 Art. 36.
 
 Partecipazioni non consolidate.
 
 1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese escluse dal 
		consolidamento a norma del primo comma dell'art. 28 sono
 valutate con il criterio indicato nell'art. 2426, n. 4, del codice 
		civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale 
		criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte 
		derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.
 2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati 
		nel secondo comma dell'art. 29, può non essere applicato il criterio di 
		valutazione richiamato dal comma precedente.
 3. Le stesse regole si applicano alle partecipazioni costituenti 
		immobilizzazioni in imprese collegate.
 Art. 37.
 Consolidamento proporzionale alla 
		partecipazione.
 
 1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese 
		sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo 
		congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la 
		partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate 
		nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile.
 2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il 
		criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.
 
 Art. 38.
 
 Contenuto della nota integrativa.
 
 1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre 
		disposizioni del presente decreto:
 a) i criteri di valutazione applicati;
 b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi 
		in moneta non avente corso legale nello Stato;
 c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella 
		consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;
 d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi 
		di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ";
 e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti 
		di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti
 assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel 
		consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
 f) la composizione delle voci " ratei e risconti" e della voce " altri 
		accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro
 ammontare è significativo;
 g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori 
		iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente
 per ciascuna voce;
 h) se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e 
		finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio 
		consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo 
		stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate 
		escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28;
 i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle 
		prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree
 geografiche;
 l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra 
		prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;
 m) la composizione delle voci "proventi straordinari " e "oneri 
		straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
 n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle 
		imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di
 quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;
 o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi 
		spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per 
		lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel 
		consolidamento;
 o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti 
		eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i
 relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare 
		complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle 
		apposite voci del conto economico.
 2. La nota integrativa deve inoltre contenere:
 a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo 
		integrale ai sensi dell'art. 26;
 b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo 
		proporzionale ai sensi dell'art. 37;
 c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio 
		netto ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 36;
 d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e 
		collegate.
 Art. 39.
 Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle
 partecipazioni.
 
 1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per 
		ciascuna impresa:
 a) la denominazione, la sede e il capitale;
 b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società 
		fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna
 delle controllate;
 c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti 
		nell'assemblea ordinaria.
 2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve 
		essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni
 richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.
 3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione 
		del complesso delle imprese incluse nel consolidamento,
 devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il 
		confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico
 dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette 
		informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello
 stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.
 4.E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione 
		negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese
 incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con 
		queste collegate.
 
 
 Art. 40.
 
 Relazione sulla gestione.
 
 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli 
		amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in
 esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari 
		settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 
		investimenti.
 2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
 a) le attività di ricerca e di sviluppo;
 b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio 
		consolidato;
 c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
 d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa 
		controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il 
		tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con 
		l'indicazione della quota di capitale corrispondente.
 
 Art. 41.
 
 Controllo del bilancio consolidato.
 
 1. Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che 
		ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili 
		dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese 
		incluse nel consolidamento.
 2. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo 
		che ne accerti la congruenza con il bilancio consolidato.
 3. Il controllo è demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per 
		legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante.
 4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una 
		relazione.
 5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere 
		comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio.
 6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei 
		commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che
 precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 
		d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne 
		visione.
 
 
 Art. 42.
 
 Pubblicazione del bilancio consolidato.
 
 1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate 
		all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli 
		amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il 
		bilancio d'esercizio.
 2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale 
		delle società per azioni e a responsabilità limitata.
 3. Si applica il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile.
 Art. 43.
 
 Obblighi delle imprese controllate.
 
 1. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente 
		all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini 
		della redazione del bilancio consolidato.
 |