Procedimento di approvazione del bilancio

Abbiamo visto l'importanza del bilancio nella vita della società; non sorprende, quindi, che sia stata prevista negli articoli 2429 c.c. e ss. una procedura specifica per l'approvazione.
Vediamo, quindi, il procedimento di approvazione nel sistema tradizionale di competenza dell'assemblea ordinaria ex art. 2364 c.c.

Sullo schema che abbiamo qui riportato sono necessarie alcune considerazioni; l'art. 2429, infatti, è stato più volte modificato, e, da ultimo, nel 2010 dal d.lgs. 39\2010; precisiamo, quindi alcune voci dello schema che abbiamo appena visto,

1. partiamo dalla comunicazione del bilancio che deve essere fatta al collegio sindacale, tale comunicazione resta, ma anche al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. in merito alla relazione del collegio sindacale, precisiamo che con tale relazione il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
3. se la società controlla anche altre società, oltre al suo bilancio, sarà necessario depositare anche le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ( che però può essere anche sostituito da un prospetto riepilogativo).
Sarà necessario, inoltre, allegare un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate. Le società collegate sono individuate a norma dell'art. 2359 c.c. comma 3 e sono le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Nello schema si è fatto riferimento al comportamento dell'assemblea in merito all'approvazione del bilancio. Di certo l'assemblea può approvarlo o respingerlo, ma nulla dispone la legge in merito alla possibilità di modifica del bilancio, e parte della dottrina ritiene che essendo il bilancio atto degli amministratori, l'assemblea non potrebbe modificarlo, ma nello schema si è scelta la tesi secondo la quale l'assemblea possa modificare il bilancio, anche se è difficile, vista la complessità del documento, che ciò possa accadere.

Secondo l'art. 2434 l'approvazione del bilancio non esonera gli amministratori, i direttori generali, e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Nel sistema dualistico la procedura di approvazione è sostanzialmente simile a quella descritta in tabella, con la differenza che l'approvazione è riservata al consiglio di sorveglianza e non all'assemblea ordinaria. Questo organo, però, interviene anche nel sistema dualistico per deliberare sulla distribuzione degli utili dopo l'approvazione del bilancio da parte del consiglio di gestione (art. 2433 c.c. comma 1).

 
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