Procedimento per l'emissione di obbligazioni 

Mentre prima della riforma l'emissione delle obbligazioni era riservata esclusivamente all'assemblea straordinaria, il nuovo articolo 2410 c.c. riserva l'emissione agli amministratori se la legge o lo statuto non dispongono diversamente.

Vediamo nella sottostante tabella il procedimento per l'emissione delle obbligazioni.

Alla deliberazione occorre allegare l'attestazione del collegio sindacale circa il rispetto del limite quantitativo di emissione ( art. 2412 comma 1).
Nella tabella abbiamo visto che all'atto dell'iscrizione il registro delle imprese si limita a verificare la sola regolaritā formale della delibera; il controllo di legittimitā č invece affidato al notaio verbalizzante ( art. 2436 c.c. richiamato dall'art. 2410); nel caso in cui il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dā comunicazione tempestivamente, (e comunque non oltre 30 gg.) agli amministratori che convocheranno l'assemblea per prendere i provvedimenti opportuni, oppure ricorreranno al tribunale per far verificare la legittimitā della delibera.

Dopo che la deliberazione sarā divenuta esecutiva, si procederā alla sottoscrizione delle obbligazioni, secondo le modalitā contenute nel bando di emissione.
 

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