Riduzione del capitale sociale

Come la società può aumentare il capitale sociale, così può ridurlo; le due operazioni, però, hanno effetti diversi nei confronti dei creditori della società; nel caso di aumento, i creditori vedranno rafforzare la garanzia offerta dal capitale sociale. Nel caso di riduzione, invece, la garanzia minima offerta dalla società data dal valore del capitale sociale, tende a ridursi. Ciò spiega come mai la riduzione del capitale può essere osteggiata dai creditori con un’opposizione alla delibera di riduzione. Questa opposizione, però non è sempre possibile. Se la società è costretta a ridurre il capitale per rilevanti perdite, è chiaro che sarebbe assurda un’opposizione dei creditori, perché, nei casi che vedremo, la società è tenuta per legge alla riduzione.

Tutta questa nostra chiacchierata ci fa intendere che la riduzione del capitale sociale può aversi in due casi, volontaria o reale e obbligatoria o nominale per perdite.

La riduzione volontaria

Cominciamo con la riduzione volontaria del capitale sociale. Tale riduzione è detta anche reale, perché si attua attraverso il rimborso di parte del capitale ai soci; di conseguenza non diminuisce solo il capitale, ma anche il patrimonio della società. Nell’altra riduzione, quella obbligatoria per perdite, non si fa altro che adeguare il valore effettivo del patrimonio (netto) della società a quello del capitale; quindi non c’è alcuna diminuzione del patrimonio sociale, per il semplice motivo che questo si era già ridotto per le perdite subite dalla società, ed è per questo motivo che è anche chiamata riduzione nominale del capitale sociale.

Quando la società può ridurre facoltativamente il capitale sociale?
In passato era possibile in ipotesi di esuberanza del valore del capitale sociale rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale; in altre parole è come se i soci si fossero resi conto di aver conferito “troppo” in relazione agli scopi che volevano raggiungere. Ora, però, l’art. 2445 si riferisce genericamente alla decisione dei soci di ridurre il capitale. Di conseguenza potranno esservi anche altri motivi, oltre l’esuberanza del capitale sociale, che spingono i soci alla riduzione, salvo vedere che ne penseranno i creditori sociali.

Bene, la società decide di ridurre il capitale sociale ma non può comunque farlo senza limiti; in primo luogo non potrà scendere al di sotto del limite di valore minimo previsto per la S.p.A. cioè non lo si potrà ridurre al di sotto dei 50.000 euro; in secondo luogo se la società ha emesso obbligazioni sarà necessario rispettare i limiti dell’art. 2413.

Se non ci sono questi ostacoli, si procederà alla riduzione, ma come fare? Ovviamente sarà necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.
Come sempre accade, sarà, in primo luogo, necessario convocare l’assemblea, ma nell’avviso di convocazione, devo essere indicate le ragioni e le modalità di riduzione. Quest’ultima indicazione è particolarmente importante; l’avviso, deve quindi indicare come fare per rimborsare parte del capitale ai soci; possiamo avere due possibilità:

a) liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti;
b) rimborso del capitale ai soci.

Sembra logico ritenere che la riduzione debba essere effettuata in modo da non alterare “rapporto di forze” che esisteva in passato, magari con una riduzione proporzionale del valore nominale di tutte le azioni.

Una volta che la delibera sia stata votata e approvata, dovrà essere iscritta al registro delle imprese, ma non sarà immediatamente esecutiva. I creditori della società (ma anche uno solo),che si ritengono danneggiati dalla riduzione dalla riduzione, possono entro 90gg, dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese, fare opposizione alla riduzione innanzi al tribunale. Gli scenari possibili sono tre:

1) trascorrono i 90 gg. dall’iscrizione e nessun creditore si è opposto alla riduzione: la deliberazione potrà essere eseguita;
2) entro i 90 gg. dall’iscrizione c’è opposizione di uno o più creditori sociali: sarà necessario attendere l’esito dell’opposizione per eseguire, o meno, la delibera;
3) entro i 90 gg. dall’iscrizione c’è opposizione di uno o più creditori sociali: il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione.

 La riduzione obbligatoria per perdite.

 Durante la vita economica della società, è normale che si verifichino degli spostamenti del valore del patrimonio netto rispetto a quello del capitale sociale; nel caso in cui valore del patrimonio netto scenda al di sotto del valore del capitale sociale, vi sarà una perdita.
Questa situazione, tuttavia, non comporta l’obbligo immediato per la società di ridurre il capitale sociale. Vi sarà la conseguenza che gli utili successivamente conseguiti non potranno essere distribuiti, fino a quando le perdite non saranno ripianate ( art. 2433 comma 3), ma quando queste perdite divengono rilevanti, tanto che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo rispetto al valore iniziale, la società sarà obbligata alla riduzione del capitale sociale (art. 2446).

Quindi di fronte alle perdite, tali da intaccare il capitale sociale,  ci si potrà trovare di fronte di fronte a due situazioni.

a) il capitale sociale non è diminuito di oltre un terzo: non vi sarà obbligo di riduzione;
b) il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo: obbligo di riduzione per adeguare il capitale sociale all’effettivo patrimonio (netto) della società.

Nel primo caso, però, la società potrebbe comunque decidere di ridurre il capitale, e si pone il problema della procedura da seguire, sarà quella prevista per la riduzione volontaria o quella per le modifiche dello statuto? La maggioranza della dottrina è per la seconda soluzione.

Ma veniamo alla riduzione obbligatoria.
In sostanza potrebbe essere accaduto che mentre il capitale sociale è di 600 il valore effettivo sia sceso a meno di 400, perdita per oltre un terzo, quindi. E allora cosa fare?
E allora, gli amministratori o il consiglio di gestione, e in caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. Si ritiene che tale relazione debba consistere nella redazione di bilancio, redatto secondo le normali regole, un bilancio, insomma, che differisce da quello di esercizio sol perché è redatto prima del dovuto. Se, poi, dopo la redazione della relazione, siano intervenuti altri fatti di rilevo, dovranno essere riportati dagli amministratori all’assemblea.
La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Quindi, l’assemblea è chiamata a prendere i provvedimenti opportuni, ma la legge non dice quali siano tali provvedimenti; possiamo però immaginare diversi scenari, reintegrazione delle perdite, in modo da ridurre le perdite a meno di un terzo, o decisione immediata di ridurre il capitale sociale, oppure decidere di rinviare la decisione circa la riduzione del capitale.
In sostanza l’assemblea aspetta di vedere se, nel corso dell’esercizio successivo, si riuscirà a far diminuire la perdita: se nel corso dell’esercizio successivo la perdita subita in precedenza non risulta diminuita  a meno di un terzo, non  si potrà evitare la riduzione del capitale sociale.  
Di conseguenza l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di questo esercizio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Ma potrebbe accadere che l’assemblea (o il consiglio di sorveglianza) non procedano alla riduzione.

In tal caso gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, provvederà, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Questa disciplina è parzialmente modificabile nel caso in cui siano state emesse azioni senza valore nominale; qui, infatti, la delibera di riduzione del capitale può essere presa dal consiglio di amministrazione; ciò sarà possibile solo se:
1. è stato previsto dallo statuto o da una sua modificazione
 oppure
2. vi è stata una deliberazione dell'assemblea straordinaria

 La disciplina che abbiamo esposto non tiene conto di un’ipotesi particolarmente delicata, quella dove la perdita subita dalla società faccia scendere il valore del capitale sociale sotto il limite legale  (2447).

Anche qui sarà necessario convocare l’assemblea straordinaria, non per “gli opportuni provvedimenti” ma per prendere, contemporaneamente, due decisioni:

1. deliberare la riduzione del capitale sociale e.. 2. aumentarlo di un valore tale che risulti almeno pari al minimo stabilito dalla legge.

Se, però, la società non vuole o non può compiere queste operazioni, dovrà necessariamente trasformarsi in un altro tipo di ente, magari una S.r.l.
Si ritiene che l’art. 2447 sia applicabile anche quando si sia perso integralmente il capitale sociale. In tal caso la società ridurrà il capitale a zero, e, contemporaneamente, lo aumenterà e lo reintegrerà almeno al valore minimo previsto per le S.p.A. offrendo ai vecchi azionisti il diritto di opzione sulle nuove azioni.

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