Sottoscrizione delle proprie azioni

A differenza di quanto abbiamo visto per l'acquisto delle proprie azioni, alla società è sempre vietato sottoscrivere proprie azioni anche indirettamente.
Vediamo le due ipotesi:

 a) sottoscrizione diretta; la società sottoscrive direttamente le proprie azioni.
Conseguenze: i conferimenti saranno dovuti dai fondatori o promotori, e in caso di in caso di aumento del capitale sociale dagli amministratori.
b) sottoscrizione indiretta; un terzo sottoscrive le azioni per conto della società.
Conseguenze: i conferimenti saranno effettuati dal terzo; sono poi sono responsabili in solido i promotori, i fondatori (e gli amministratori in caso di aumento del capitale) per la liberazione delle azioni.

 In tutte e due le ipotesi se si riesce e dimostrare la mancanza di colpa, che è quindi presunta, si è esonerati da responsabilità.

2357-quater. Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni.

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