L'art. 2390 impone agli amministratori un divieto di concorrenza.
In sostanza questi non potranno, salva autorizzazione dell'assemblea.
1) assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società
concorrenti;
2) esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;
3) essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.
Se l'amministratore si trova in una di queste situazioni, potrà essere revocato
dall'assemblea, e rispondere degli (eventuali) danni.
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