Violazione del divieto di concorrenza

L'art. 2390 impone agli amministratori un divieto di concorrenza.
In sostanza questi non potranno, salva autorizzazione dell'assemblea.

1) assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti;
2) esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;
3) essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.

Se l'amministratore si trova in una di queste situazioni, potrà essere revocato dall'assemblea, e rispondere degli (eventuali) danni.

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