Cause di recesso, bilancio.

Nella S.r.l. l'art. 2473 c.c. prevede le ipotesi in cui è possibile il recesso da parte del socio.

Osserviamo che le ipotesi di recesso in esso contemplate costituiscono un limite per la società ed un garanzia per i soci, nel senso che la società può aggiungere altre cause di recesso, oltre quelle già previste dalla legge, ma non eliminare quelle indicate dall'art. 2473 c.c . Vediamo, quindi, queste cause tipiche di recesso.

recesso per i soci che non hanno consentito al:
cambiamento dell'oggetto sociale
cambiamento del tipo di società
alla fusione o scissione della società
alla revoca dello stato di liquidazione
trasferimento della sede all'estero
compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo
ad una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci in merito alla amministrazione della società o alla distribuzione degli utili
alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo

Oltre queste ipotesi il recesso è sempre consentito se la società sia a tempo indeterminato, ma con un preavviso di almeno sei mesi, salvo che l'atto costitutivo non preveda un preavviso più lungo ma, comunque, non superiore ad un anno.

Perfezionato il recesso, al socio spetterà la liquidazione della sua quota; questa sarà liquidata in riferimento al valore  di mercato che aveva al momento in cui è stato esercitato il recesso. Tale valore sarà, di regola, determinato dagli amministratori, ma in caso di disaccordo con il socio, sarà necessario nominare un perito da parte del presidente del tribunale.

La liquidazione avverrà entro sei mesi dalla data della comunicazione del recesso alla società, ma la quota non potrà essere acquistata dalla società, che non può compiere operazioni sulle proprie quote, ma dagli altri soci e, solo se tutti i soci vi consentano, da estranei alla società.


In merito alla redazione del bilancio si applicano sostanzialmente le regole previste per il bilancio della S.p.a. e ciò per i richiami operati dall'art. 2478 bis e regola analoga alla S.p.a. è prevista anche in merito alla distribuzione degli utili, poiché l'ultimo comma dell'art. 2478 dispone che: "
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti".

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