Organo di controllo

( in vigore dal 16 marzo 2019).

Il d.lgs. 14\2019 ha modificato l’art. 2477.

Tutto si basa nello stabilire quando la S.r.l. debba dotarsi di un organo di controllo o di un revisore.

La S.r.l. non è sempre tenuta alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, ma la nomina di questi soggetti diventa obbligatoria quando si verificano certe condizioni previste dallo stesso articolo 2477, vediamole.

 
Organo di controllo o revisore
art. 2477 c.c.
obbligatori,  solo quando  la società

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla  una  società  obbligata  alla  revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno  uno dei seguenti limiti: 

1) totale  dell'attivo  dello  stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite  e delle  prestazioni:  2  milioni  di  euro; 

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'assemblea che approva  il  bilancio  in  cui  vengono superati i limiti appena visti  deve  provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se  l'assemblea  non  provvede,  alla  nomina provvede il tribunale su richiesta  di  qualsiasi  soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Come si vede dall’elenco abbiamo, in definitiva, due ipotesi fondamentali, la prima, delle lettere a) e b) e la seconda, la lettera c)  che invece fa riferimento a limiti dimensionali della S.r.l..

In sostanza, per la seconda ipotesi, la società ha assunto dimensioni tali che deve necessariamente dotarsi dell’organo di controllo o farsi assistere da un revisore.

Ora può darsi che questa situazione dimensionale in quanto a valori di bilancio e dipendenti sia temporanea, e proprio in relazione a questa eventualità l’art. 2477 dispone che l'obbligo di nomina  dell'organo  di  controllo  o  del  revisore di nei casi della lettera  c)  cessa quando, per  tre  esercizi  consecutivi,  non  è  superato alcuno dei predetti limiti.

Nei casi che abbiamo appena visto, la nomina di questi soggetti è obbligatoria, ma può anche darsi che la S.r.l. decida di nominarli anche quando non vi siano questi obblighi, e in tal caso sarà lo statuto a prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Fino ad ora abbiamo parlato di organo di controllo e di revisore, e sembra che siano equivalenti, ma non è così.

L’organo di controllo, infatti, è un organo della società, assimilabile al collegio sindacale, tanto che a questo sono applicabili le regole previste dal collegio sindacale della S.p.a. anche se l’organo di controllo è composto da una sola persona, è monocratico, come lo è di regola nella S.r.l.

Il revisore, invece, è un soggetto esterno della società.

Ricordiamo, infine, che anche per la S.r.l. è stata prevista la denuncia al tribunale ex 2409, e questa sarà possibile anche se la S.r.l. non ha  un organo di controllo.

In questo caso, però, la denuncia non potrà essere presentata dall’organo di controllo, che non c’è, e nemmeno potrà essere responsabile un organo di controllo inesistente.

Se invece esiste l’organo di controllo, questo potrà presentare la denuncia al tribunale ex. art. 2409 e subire l’azione di responsabilità come accade per il collegio sindacale della società per azioni.

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Organo di controllo

( in vigore fino al 15 marzo 2019)

 
Organo di controllo o revisore
art. 2477 c.c.
obbligatorio solo quando  la società
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis; in questo caso l'assemblea che approva il bilancio deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Come abbiamo visto la società, nei casi indicati nella tabella, è obbligata alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, ma la società potrebbe anche decidere di nominare un organo di controllo o un revisore senza essere obbligata a farlo, cioè al di fuori dei casi che abbiamo visto in tabella.
Stiamo parlando dell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 2477 secondo il quale:

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, sia perché la società l'abbia scelto, sia perché obbligata, si applicano le norme sul collegio sindacale previste per la S.p.A.

La società può quindi scegliere se nominare un organo di controllo, cioè uno o più sindaci, oppure nominare un revisore, ma diverse saranno le conseguenze della scelta.
Se la società decide di nominare un organo di controllo, questo sarà pur sempre un organo della società, con poteri analoghi al collegio sindacale della S.p.A.
Ma se, al posto del sindaco o dei sindaci, la scelta cade sul revisore, quest'ultimo sarà pur sempre un soggetto esterno alla società, incaricato della sola revisione legale dei conti, e non anche un sindaco, e, di conseguenza a lui non si applicheranno le norme previste per il collegio sindacale.
All'organo di  controllo potrebbe essere affidata la revisione legale dei conti.
Ricordiamoci però cose dispone il secondo comma dell'art. 2409 bis ( visto che vi è un rinvio alle norme sul collegio sindacale della S.p.A.):

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Di conseguenza il sindaco o i sindaci nominati anche per la revisione contabile dovranno essere essi stessi revisori contabili.
Nulla esclude, infine ( anche se per l'art. 2477 sembra che la società debba scegliere tra sindaco o revisore) che la società nomini un organo di controllo che si occupi solo del controllo della società e un revisore che invece si occupi della revisione contabile; in quest'ultimo caso non sarà necessario che il sindaco o sindaci siano anche revisori contabili.

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