Scissione delle società

Come più società possono fondersi in una sola, può accadere che una società si scinda in una o più entità sociali più piccole.
Abbiamo (art. 2506 c.c.) due ipotesi:

scissione totale  si ha quando una società trasferisce l'intero suo patrimonio a  più società, preesistenti o di nuova costituzione estinguendosi.
scissione parziale o scorporazione si ha quando una società trasferisce solo parte del suo patrimonio ad una o più società. In questo caso la società che opera la scissione non si estingue 

Come si vede in tutti e due i casi è consentito operare la scissione sia a favore di società preesistenti (scissione per incorporazione) sia a favore di società di nuova costituzione (scissione in senso stretto).
Particolare è la tecnica con la quale si realizza la scissione. 
Ai soci della società che si è scissa sono assegnate le azioni o quote della società beneficiaria della scissione; in altre parole i soci della vecchia società scissa entrano a far parte a pieno titolo della società beneficiaria.
Questo sistema, però, trova una parziale deroga nel comma 2 dell'art. 2506 che prevede, oltre alla possibilità di un conguaglio in denaro, che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa.

In merito al procedimento il codice civile (artt. 2506 bis e ter ) richiama in gran parte alla disciplina della fusione, prevedendo la redazione di un progetto di scissione, la redazione di relazioni illustrative, il deposito degli atti nelle sedi delle società, le decisioni delle società sulla scissione, l’eventuale opposizione dei creditori sociali, la redazione dell’atto di scissione per atto pubblico e, soprattutto, l’applicazione dell’art. 2504 quater. Anche in questo caso eseguite tutte le iscrizioni dell’atto di scissione, l’invalidità della scissione non può essere più pronunciata, restando salvo il diritto al risarcimento del danno a soci e terzi danneggiati dalla scissione.
Rispetto al procedimento di fusione, tuttavia, vi sono alcune differenze. Vediamole nella sottostante tabella.

progetto di scissione
differenze rispetto al progetto di fusione
bisognerà indicare anche " l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro"
nel caso in cui non si sia determinata nel progetto la destinazione di un elemento  dell'attivo questo nel caso di assegnazione dell'intero patrimonio alla società scissa è ripartito proporzionalmente alla società beneficiarie in proporzione della quota di patrimonio loro assegnato, mentre nel caso di scissione parziale l'elemento dell'attivo resta alla società trasferente
nel caso in cui non si sia determinata nel progetto la destinazione di un elemento  del passivo rispondono solidalmente, nel caso di scissione totale, le società beneficiarie e nel caso di scissione parziale la società scissa, che ha effettuato il trasferimento, e le società beneficiarie
relazione dell'organo di amministrazione
deve indicare anche, rispetto alla analoga relazione in caso di fusione, i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa (art. 2506 ter). Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata.
relazione degli esperti
non è necessaria nel caso in cui la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. In questo caso, infatti, la proporzionalità dei criteri di attribuzione rende chiaro ai soci i valori delle proprie partecipazioni
con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione della sua relazione e della  relazione degli esperti

Come nel caso della fusione vi sarà la decisione separata delle società che partecipano alla operazione, con la particolarità, rispetto alla fusione, che nel caso di scissione parziale la società trasferente dovrà anche ridurre il suo capitale proprio perché parte di esso andrà alle altre (o all'altra) società.

L'art. 2506 quater si occupa, infine, degli effetti della scissione  ma prevedendo, rispetto alle ipotesi di fusione, una diversa regola in merito alla responsabilità della società beneficiaria per i debiti della società scissa. Si stabilisce, infatti, che le società beneficiarie sono responsabili in solido per i debiti della società trasferente, ma solo " nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto".
 

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