| patto di preferenza e
clausola di esclusiva |
| il somministrato può
convenire con il somministrante di preferirlo nel caso in cui
intenda stipulare un nuovo contratto per lo stesso oggetto. Il patto
non può avere durata superiore a 5 anni (art. 1566 c.c.) |
| se nel contratto è
pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante,
l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa
natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri
alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto (art.
1567 c.c.) |
| se l'esclusiva è
compiuta in favore del somministrato, sarà il somministrante a non
poter eseguire la sua prestazione nella zona per cui la esclusiva è
concessa (art. 1568 c.c.) |
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