Somministrazione
 

definizione
art. 1559 c.c.

la somministrazione è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose

Questo è uno dei contratti più usati nella vita quotidiana; pensiamo alla fornitura dell'acqua o dell'energia elettrica o anche all'abbonamento ad una rivista.

Il contratto di somministrazione presenta alcune caratteristiche che lo rendono senza dubbio interessante dal punto di vista giuridico, vediamole:

unicità della fonte contrattuale  pur potendo essere le prestazioni ripartite nel tempo, se non continue, non sarà necessario stipulare un nuovo contratto ad ogni nuova prestazione

 

pagamento frazionato del prezzo pur essendo unico il contratto, il prezzo è pagato alla singola prestazione se non dopo che questa sia stata adempiuta come accade nella somministrazione a carattere continuativo (art. 1562 c.c)

 

contratto a tempo indeterminato il contratto può essere (e di solito è) a tempo indeterminato. In tal caso ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione (art. 1556 c.c.)

 

risoluzione del contratto e sospensione della prestazione
l'inadempimento di singole prestazioni  fa nascere nel somministrante il diritto alla risoluzione del contratto solo quando ha una notevole importanza  ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.). È comunque possibile il patto contrario
se l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (art. 1565 c.c.)

 

patto di preferenza e clausola di esclusiva 
il somministrato può convenire con il somministrante di preferirlo nel caso in cui intenda stipulare un nuovo contratto per lo stesso oggetto. Il patto non può avere durata superiore a 5 anni (art. 1566 c.c.)
se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto (art. 1567 c.c.)
se l'esclusiva è compiuta in favore del somministrato, sarà il somministrante a non poter eseguire la sua prestazione nella zona per cui la esclusiva è concessa (art. 1568 c.c.)

 

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