Società responsabilità limitata semplificata

Nel 2012, allo scopo di favorire l'imprenditoria soprattutto giovanile, sono state introdotti due nuovi tipi di S.r.l. , la società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463 bis c.c., (d.l. 1\2012, convertito dalla l. 27\2012) e la società responsabilità limitata a capitale ridotto, già battezzata S.r.l.c.r., prevista dal d.l.  83\2012, convertito con l. 134\2012;
questi due tipi di società potevano avere anche un capitale sociale inferiore ai 10.000 euro, ma, in ogni caso, conservavan0 una caratteristica fondamentale della S.r.l. cioè la separazione patrimoniale tra il patrimonio della società da quello dell'unico socio o dei soci. 
Il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 ha però abrogato la S.r.l. a capitale ridotto, e nel contempo, ha eliminato il limite di età di 35 anni che era stato previsto per costituire una S.r.l. semplificata. Di conseguenza l'unica S.r.l. che potrà costituirsi con un capitale sociale inferiore a diecimila euro è la S.r.l. semplificata

Come detto è stata introdotta dal nuovo articolo 2463 bis c.c., vediamone i punti fondamentali.

S.r.l. semplificata

forma atto costitutivo: può essere costituita per contratto o atto unilaterale, redatti per atto pubblico  in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (decreto 23 giugno 2012, n. 138)

soci: soci possono essere solo persone fisiche, esclusi quindi gli enti

ammontare del capitale sociale: pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro

natura dei conferimenti: il conferimento deve farsi solo in denaro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione e deve essere versato all'organo amministrativo (art. 2462 cc. comma 3)

Questo tipo di società non potrà essere semplicemente indicata come S.r.l. ma sarà necessario indicare negli atti e nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, non solo la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.), ma anche l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta.
Particolare è il ruolo del notaio nella costituzione di tale società; questi, infatti, dovrà come al solito, verificare l'esistenza dei presupposti necessari per la costituzione, ma, fatto del tutto nuovo, dovrà prestare la sua attività in maniera del tutto gratuita. Il modello standard di costituzione di questa società, tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (decreto 23 giugno 2012, n. 138), prevede, al punto 10, che:" Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili". Chiaro è lo scopo del legislatore, evitare ai giovani soci i notevoli costi della redazione di un atto pubblico.

Visti gli elementi essenziali di questa S.r.l.s. osserviamo che per tutto quanto non stabilito dall'art. 2436 bis si applicano le normali regole previste per la S.r.l

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