Tipi di servitù

La servitù e trattata nel codice in ben 72 articoli (dal 1027 al 1099) e si rende quindi necessaria una elencazione dei fondamentali aspetti di questo diritto.

Distinguiamo in:

apparenti e sono quelle cui sono destinate opere visibili e stabili per il loro esercizio (ad esempio la servitù di acquedotto)
servitù non apparenti sono quelle dove non vi sono sono opere destinate all'esercizio della servitù. Pensiamo ad una servitù di passaggio pedonale. Se non vi è una strada per consentirlo la servitù è non apparente, c'è ma non si vede (art. 1061 c.c. comma 2)

Ancora possiamo distinguere in:

continue e quelle per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo in quanto vi sono delle opere permanenti per il loro esercizio
discontinue quelle per cui è necessaria un attività umana

Da quanto abbiamo detto si evince che la servitù di acquedotto è apparente e continua, mentre quella di passaggio pedonale è non apparente e discontinua.
La distinzione in continue e discontinue può sembrare un innocuo giochino privo di rilevanza pratica, ma non è così.
Ai fini della prescrizione, infatti, se una servitù è discontinua la prescrizione inizia a correre dall'ultima attività eseguita dall'uomo, dall'ultima passeggiata; nell'altra ipotesi sino a quando l'acquedotto è in attività, non vi sarà mai inizio della prescrizione (art. 1073 c.c.).

Sempre in relazione alla prescrizione distinguiamo tra:

servitù positive

quelle in cui il proprietario del fondo servente deve sopportare l'attività del fondo dominante.
Il comportamento del proprietario del fondo serventesi sostanzia in un "pati" , in una sopportazione

servitù negative

quelle in cui il comportamento del proprietario del fondo servente si sostanzia in un non fare, come la servitù di non soprelevare

Abbiamo detto che la differenza è importante ai fini delle prescrizione. In quelle negative fino a quando il proprietario del fondo servente si attiene al "non facere" non vi sarà mai prescrizione, ma se "fa" ad esempio costruendo quando non poteva, la prescrizione ventennale inizierà a correre dal momento in cui ha violato l'obbligo (art. 1073 comma 2).

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