Caratteristiche fondamentali

nozione

sono persone giuridiche gli enti che sono autonomi centri di imputazione giuridica
rispetto alle persone fisiche che li compongono o li costituiscono e godono rispetto a queste di perfetta separazione patrimoniale

Sino ad ora ci siamo occupati delle persone fisiche, e ci è parso naturale pensare che queste, in quanto tali, avessero capacità giuridica;
ma è pur vero che in un ordinamento complesso e antico come il nostro, è un valore importante non solo la persona fisica, ma anche le organizzazioni che una o più persone fisiche costituiscono per i scopi più vari; ricordiamo, in proposito, che l'art. 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'individuo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità, mentre l'art. 18 riconosce il diritto di associarsi liberamente.

Ebbene queste forme di organizzazioni possono essere molto semplici o estremamente complesse, tanto complesse che possono raggiungere notevoli dimensioni, e sarebbe davvero strano che a questa complessità materiale ( di mezzi ma anche di persone che le compongono o che operano per esse), non corrispondesse anche una complessità giuridica, complessità che può giungere alla creazione di una vera e propria personalità giuridica da attribuire a dette organizzazioni. Questi enti idealmente si staccano dall'elemento umano per divenire autonomo centro di imputazione giuridica, tanto da avere un proprio nome, un proprio patrimonio, e dei propri organi, in una parola, tanto da acquistare la personalità giuridica.

Tradizionalmente si distinguono:

1. enti con personalità giuridica, che sono quelli che hanno la capacità giuridica , ottenuta, di regola, tramite riconoscimento o iscrizione nel registro delle imprese;
2. enti di fatto o non riconosciuti e società di persone , che non avrebbero capacità giuridica, e quindi personalità giuridica.

La distinzione tra questi due tipi di enti è molto ridotta ed è ormai circoscritta al rapporto tra il patrimonio dell'ente e il patrimonio delle persone che lo costituiscono poiché:

negli  enti che non sono persone giuridiche non vi è vera e propria separazione tra il patrimonio degli associati e quello dell'ente ( si parla in proposito di autonomia patrimoniale), poiché gli associati rispondono in via sussidiaria con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dall'ente, mentre ciò non succede per gli enti che hanno la personalità giuridica dove gli associati o coloro che hanno costituito l'ente non rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dalla persona giuridica

Come vedremo subito la distinzione tra persone giuridiche ed altri enti sta nel "riconoscimento"  che è ancora richiesto dal codice civile per l'acquisto della personalità giuridica, ma ormai alla luce dell'art. 1 del d.p.r. n. 361\2000, tale atto ha quasi ( ma non del tutto) assunto la caratteristica di un atto dovuto da parte del prefetto, rendendo ancora più esile la distinzione; si aggiunga, poi, che la stessa idea del riconoscimento statale urta con la previsione dell'art. 18 della Costituzione che garantisce al libertà di associazione, limitandola solo nei casi più gravi ( violazione di norme penali, organizzazioni di tipo militare).

Viene ora da chiedersi come si acquista la personalità giuridica e quali caratteristiche devono avere  queste organizzazioni, questi enti, per poterla acquistare; analizziamo, quindi, i principali tipi di enti forniti, in misura maggiore o minore, di personalità giuridica.

persone giuridiche pubbliche

secondo l'art. 11 del codice civile queste sono le province, i comuni e gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche (pensiamo all'Inps  o all' Aci);
l'art. 11 non cita lo Stato e le regioni, ma mentre per queste ultime non v'è dubbio che si tratti di persone giuridiche, non vi è concordia di opinioni nel ritenere lo Stato persona giuridica, come riteneva il Santi Romano, e ciò perché lo Stato non ha un unica organizzazione e un unico vertice tale da farlo ritenere un'unica persona giuridica

persone giuridiche private

secondo l'abrogato testo dell'art. 12 c.c. tali enti l'acquistavano con il riconoscimento da parte dello Stato, mentre ora le associazioni, le fondazioni e i comitati acquistano la personalità giuridica seguendo la procedura prevista dall'art. 1 del d.p.r. n. 361\2000 ( che prevede l'iscrizione di detti enti presso un registro tenuto presso la prefettura) che, comunque, lascia al prefetto pur sempre la possibilità di effettuare una valutazione discrezionale sulla opportunità di procedere all'iscrizione

persone giuridiche private

le società di capitali e le cooperative acquistano le personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese

enti privati che non hanno la personalità giuridica

le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute e i comitati (enti che non si iscrivono nei registri della prefettura ex art. 1  d.p.r. n. 361\2000) di cui all'art. 36  e ss. c.c.

Tutti questi enti hanno, in misura minore o maggiore, soggettività giuridica, ma questa (limitandoci agli enti privati) è piena per gli enti che l'hanno acquistata o tramite iscrizione nei registri della prefettura ( i c.d. enti riconosciuti) o per le società commerciali o cooperative, mentre è più limitata per per gli altri enti ( i c.d. enti non riconosciuti e società di persone), ma alla luce della attuale disciplina legislativa, sembra azzardato sostenere che tali enti non abbiano soggettività giuridica, che, in altre parole, non siano soggetti di diritto, autonomi centri di imputazione giuridica, anzi si può accettare l'opinione che anche questi l'abbiano, possedendo, di conseguenza, anche la capacità giuridica, solo che questa è un po' più limitata rispetto alle tradizionali persone giuridiche.
Tale opinione è rafforzata dal fatto che gli articoli 2659 e 2389 c.c. (come modificati dalla legge n. 52\1985) permettono l'intestazione delle proprietà immobiliari anche a favore delle associazioni non riconosciute, e la legge n. 127\1997, modificata dalla legge n. 192\2000, permette anche alle associazioni non riconosciute di ricevere lasciti testamentari e donazioni; ciò è avvenuto con l'abrogazione degli artt. 600 e 786 c.c. che subordinavano l'acquisto di tali diritti al conseguimento entro l'anno della personalità giuridica.

Concludiamo il discorso con gli elementi che, tradizionalmente, di considerano essenziali nelle persone giuridiche.

elementi essenziali delle persone giuridiche

le persone, che devono essere almeno due nelle associazioni, mentre può essere anche una sola nelle fondazioni

il patrimonio, senza il quale la persona giuridica non può operare

uno scopo, che si evince dall'atto costitutivo dell'ente

Si ritiene che siano necessari anche degli organi, senza i quali la persona non può operare, e relativa organizzazione dell'ente.
Tale tesi, seppure ovvia, porta però a numerose domande circa il minimo di organizzazione necessaria per aversi l'ente, e sul concetto stesso di organizzazione e di organo, problemi che ancora oggi attanagliano gli studiosi del diritto commerciale.

Giurisprudenza

Sulle caratteristiche dell’ente pubblico.

Cass. civ. Sez. I Sent., 26-07-2007, n. 16600
Nel caso di costituzione da parte di un Comune di un ente per manifestazioni teatrali, la natura pubblica del primo non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica al secondo e neppure rileva - per escludere la natura privata - che esso persegua finalità non di lucro, mentre, al di là della varianti di ciascuna figura, i caratteri distintivi dell'ente pubblico sono da rinvenirsi, più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime giuridico che li contraddistingue e nell'inserimento istituzionale, variamente atteggiato, delle persone giuridiche pubbliche nell'organizzazione della P.A. come organismi ausiliari per il raggiungimento di finalità di interesse generale, con conseguente collocazione delle medesime in una posizione giuridica implicante, da un lato, l'attribuzione di poteri e prerogative analoghi a quelli dello Stato e degli enti territoriali e, dall'altro, l'assoggettamento ad un sistema di controlli inversamente proporzionale all'autonomia dell'ente, ma in ogni caso di un certo grado di intensità, nonché di ingerenza nella gestione dell'ente. (Cassa e decide nel merito, App. Palermo, 4 Novembre 2002) FONTI  Mass. Giur. It., 2007 

Sulla capacità contrattuale della pubblica amministrazione.

Cons. Stato Sez. V Sent., 01-03-2010, n. 1156
La capacità della pubblica amministrazione di stipulare contratti, correlata alla soggettività giuridica riconosciuta ai sensi dell’ art. 11 c.c. secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico, sussiste solo quando sia esercitata conformemente alle procedure definite dal legislatore e, nella specie, avuto riguardo al processo di privatizzazione in atto, per espressa volontà del legislatore, alla delibera autovincolante per l’amministrazione, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse. La mancanza di capacità dell’amministrazione non può, nella fattispecie, essere giudicata alla stregua di una causa di annullamento del contratto ai sensi dell’ art. 1425 c.c. poiché il minor rigore con cui l’ordinamento giudica la causa di invalidità, in ragione della necessità di preservare l’apprezzamento discrezionale del contraente privato portatore dell’interesse leso, non ricorre nel caso in cui l’assenza di capacità del soggetto pubblico dipenda dalla violazione di norme dettate nel pubblico interesse che concernono, in definitiva, l’ordine pubblico economico. FONTI Massima redazionale, De Agostini giuridica 2010 

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