Trasporto
(di persone-di cose-pubblici servizi di linea)

definizione
art. 1678 c.c.

col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro 

Come si vede dalla definizione, il contratto può avere ad oggetto il trasporto di persone o cose.
Pur potendo avvenire con mezzi ed in situazioni ambientali diverse (trasporto terrestre con auto o treno, trasporto aereo) il codice regolamenta solo il trasporto terrestre; tale disciplina si applica anche a quello marittimo ed aereo se non espressamente derogata dalla normativa speciale prevista dal codice della navigazione.
Iniziamo, ora, a considerare il trasporto di persone.

il vettore si obbliga a trasportare il viaggiatore a destinazione nel tempo stabilito ed a tenerlo indenne dai danni alla persona ed alle cose che porta con se. Il trasporto può essere a titolo oneroso, gratuito o amichevole
posizione del vettore
è responsabile dei sinistri alla persona e della perdita o danneggiamento di cose del viaggiatore. La responsabilità è presunta (art. 1681 c.c.)
la responsabilità è sia di natura contrattuale che di natura extracontrattuale
nel trasporto amichevole la responsabilità è solo di natura contrattuale
se il trasporto è cumulativo ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso (art. 1682 c.c.)
è responsabile per l'inadempimento o per il ritardo ex art. 1218 c.c.

Il viaggiatore ha l'obbligo di pagare la somma prevista per il trasporto. In seguito al pagamento riceve dal vettore il biglietto di viaggio; questo non è un titolo di credito, ma un semplice documento di legittimazione in quanto serve solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione.

Consideriamo, ora, il trasporto di cose:

il vettore si obbliga con il mittente a trasportare  nel tempo stabilito una o più cose dal luogo di partenza a quello di destinazione ed in favore di un destinatario che può essere anche lo stesso mittente 
posizione del vettore
deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi (art. 1687 c.c.)
è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario. La responsabilità è presunta (art. 1693 c.c.).
La responsabilità è sia di natura contrattuale che di natura extracontrattuale
è responsabile verso il mittente se non riscuote dal destinatario i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa (art. 1692 c.c.)
se il trasporto è cumulativo (quando quando con un unico contratto si sono impegnati più vettori) ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso( art. 1700 c.c.)
le azioni contro di lui si prescrivono nel termine di un anno


Il trasporto di cose è un contratto consensuale e non reale. Può accadere, però, che il vettore possa chiedere al mittente il rilascio di un documento, la lettera di vettura (art. 1684 c.c.); a sua volta il mittente può chiedere al vettore il rilascio di un duplicato della lettera di vettura oppure una ricevuta di carico. Questi documenti servono a provare il trasporto, ma il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico ,se rilasciati all'ordine, possono essere trasferiti dal mittente ad un altro soggetto che ritirerà la merce una volta giunta a destinazione. In tal modo il mittente può vendere la merce trasferendo i documenti al compratore.

Consideriamo ora la posizione degli atri due soggetti,il mittente ed il destinatario.

posizione del mittente
deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto (art. 1683 c.c.)
può sospendere il trasposto e indicare un diverso luogo di destinazione, salvo rimborso al vettore (art. 1685 c.c.)
deve corrispondere il compenso pattuito per il trasporto

Passiamo a considerare la posizione del destinatario:

posizione del destinatario
è il beneficiario dei diritti nascenti dal contratto di trasporto dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, ne richiede la riconsegna al vettore (art. 1689 c.c.)
se il mittente non vi ha provveduto non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto
se accetta senza riserve le cose consegnategli fa estinguere le azioni contro il vettore, escluse le ipotesi di dolo e colpa grave (art. 1698 c.c.)
ha 8 gg. dal ricevimento per denunziare la perdita o l'avaria che non erano evidenti al momento della consegna
ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate e a chiedere il rimborso delle spese al vettore nel caso in cui esistano la perdita o l'avaria della merce (art. 1697 c.c.)

Consideriamo un caso particolare di trasporto, quello effettuato con pubblici servizi di linea.

si verifica questa ipotesi quando lo Stato dà in concessione amministrativa il trasporto si persone o cose (art. 1679c.c.)
posizione del concessionario
deve accettare tutte le richieste compatibili con i mezzi dell'impresa (obbligo legale a contrarre)
deve stipulare ed eseguire i contratti alle medesime condizioni per tutti (parità di trattamento)

 
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