Diritti che spettano ai conviventi

In questa parte dell’esposizione non possiamo fare altro che elencare i diritti che spettano ai conviventi; certamente si discuterà se questo elenco sia tassativo o meno, ma ritengo che la giurisprudenza tenderà ad aumentare il novero dei diritti del convivente, cosa che ha già fatto quando non vi era alcun riconoscimento formale dei diritti del convivente.

Cominciamo quindi con il nostro elenco:

  • Detenzione del convivente (comma 38): i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
  • Malattia o ricovero del convivente (comma 39): in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
  • Conferimento dei poteri di rappresentanza in casi di malattia o morte del convivente di fatto (commi 40 e 41): ciascun convivente di fatto,  può designare, (con atto in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone) l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
    a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
    b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
  • Subentro nei diritti di abitazione della casa comune (commi 42, 43, 44, 45):
    • Morte del proprietario: fermo restando quanto previsto dall’art. 337- sexies c.c. in relazione all’assegnazione della casa familiare in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Questo diritto si perde nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
    • Morte o recesso del conduttore: nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
    • Assegnazione alloggi popolari: nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
  • Impresa familiare (art. 230 bis c.c.): è stato aggiunto un nuovo articolo al codice civile che riconosce i diritti del convivente alla partecipazione agli utili e alla gestione dell’impresa familiare; per il nuovo articolo 230 ter: (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
  • Interdizione e inabilitazione e amministrazione di sostegno (commi 47 e 48): la domanda di interdizione e inabilitazione può essere proposta anche dal convivente di fatto (art. 712 c.p.c. come modificato dalla legge sulle unioni civili). Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
  • Diritto al risarcimento del danno da fatto illecito in caso di morte del convivente (comma 49): in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
  • Diritto agli alimenti (comma 65): in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

 

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