Uso della cosa comune e obblighi dei partecipanti

Come abbiamo già detto ogni partecipante alla comunione può esercitare le normali facoltà che spettano ad ogni titolare di un diritto reale, ed infatti l'art. 1102 c.c. dispone che

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto

La libertà del singolo partecipante, non deve trasformarsi, quindi, in limitazione della libertà altrui. Si può, infatti, fare della cosa comune ciò che si ritiene più opportuno, anche migliorarla apportando a proprie spese e a proprio vantaggio le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. È da considerare, tuttavia, che l'attività del singolo partecipante non può spingersi sino a mutare la destinazione del bene, trasformando, ad esempio, un terreno coltivato in un parcheggio.

È possibile, inoltre, che siano apportate migliorie che siano di vantaggio per tutti i comunisti, ma queste non potranno essere prese per iniziativa di un singolo partecipante, essendo necessario il concorso della volontà degli altri   partecipanti.

Il partecipante non può, inoltre, estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri (art. 1102 comma 2) se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. Ciò vuol dire che l'uso della cosa comune non può far usucapire la quota di uno o più condomini, a meno che non muti l'atteggiamento del singolo condomino, che, per esempio,usa il bene come se fosse di sua esclusiva proprietà.

In merito agli obblighi, l'art. 1104 c.c. dispone che ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e per le altre spese deliberate dalla maggioranza dei comunisti.

Non c'è modo di liberarsi da questi obblighi, a meno di non rinunziare al proprio diritto.

Ciò stabilito, poniamoci una delicata questione, i comunisti sono responsabili in solido per le obbligazioni contratte per la cosa comune?

L'art. 1115 c.c. che si occupa delle obbligazioni solidali dei partecipanti, non ci chiarisce il problema, ma si ritiene che le obbligazioni prese per la cosa comune siano solidali, sempre che siano state validamente contratte con il terzo, che, cioè siano state rispettate le norme sulla comunione in merito alla amministrazione della cosa comune.

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione