L'usucapione

 

 

Video, usucapione

nozione
(art.
1158 c.c.)

è un modo di acquisto dei diritti reali su beni mobili e beni immobili
per effetto del possesso continuo e ininterrotto per i periodi di tempo stabili dalla legge

L'usucapione è quindi un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e degli altri diritti reali che si verifica per cause opposte alla prescrizione; mentre nelle prescrizione il diritto si perde a causa del  trascorrere del tempo, accompagnata dall'inerzia del titolare del diritto, nella usucapione il diritto si acquista per il trascorrere del tempo accompagnata da una attività svolta da un soggetto su un bene su cui grava un diritto reale altrui; questa attività è il possesso.

In via figurata è come se il possessore "assorbisse" il diritto reale altrui, quando il suo titolare non faccia nulla per farlo valere nel periodo stabilito dalla legge.

Le cause che producono la prescrizione e l'usucapione sono quindi diverse, se non proprio opposte, ma simili sono le esigenze che soddisfano i due istituti perché in entrambi i casi è necessario garantire la certezza delle situazioni giuridiche; la prescrizione serve a garantirle nel caso di lunga inerzia del titolare del diritto, l'usucapione, all'opposto, serve a renderle stabili riconoscendo che una situazione di fatto protratta per un lungo tempo e in assenza di contestazioni da parte del titolare del diritto, può portare all'acquisto del diritto a favore di chi la esercitava, cioè a favore del possessore.

Un esempio chiarirà ulteriormente il concetto.
Supponiamo che io sia proprietario di un fondo agricolo, ma a causa della sua lontananza e della sua posizione disagiata non me ne occupi per venti anni; nello stesso periodo, però, un contadino occupa il mio fondo e comincia a coltivarlo a recintarlo etc. comportandosi, quindi, come se fosse il proprietario; se io non faccio valere il mio diritto per venti anni, e il possesso del contadino dura ininterrottamente per lo stesso periodo, il contadino diverrà proprietario del fondo per usucapione, mentre io avrò perso il diritto proprio perché usucapito dal contadino.

L'esempio non è stato scelto a caso, perché se è vero che la proprietà è uno dei pochi diritti che non si prescrivono, è anche vero che può essere persa a causa della usucapione.

L'elemento fondamentale della usucapione è quindi il possesso; vediamone le caratteristiche nella sottostante tabella.

caratteristiche del possesso ad usucapionem

deve essere stato conseguito senza violenza o clandestinità (art. 1163 c.c.); il possesso idoneo alla usucapione si verifica nel momento in cui la violenza o clandestinità è cessata
deve protrarsi per i periodi stabili dalla legge
deve essere continuo e ininterrotto

Occupiamoci in maniera più specifica delle ultime due caratteristiche viste in tabella;

Per possesso continuo si intende la permanente manifestazione della propria signoria sulla cosa.

Il possesso deve poi essere ininterrotto; in altre parole non devono accadere fatti che siano idonei a interrompere il possesso, e l'interruzione può essere naturale, quando non vi sia il possesso per oltre un anno (1167 c.c.), e civile ex art. 1165 c.c. che richiama, in quanto applicabili, le norme sulla interruzione e sospensione della prescrizione.

Veniamo, ora, ai periodi di tempo necessari per l'usucapione.  Questi sono diversi secondo il tipo di bene da usucapire;

usucapione su beni immobili e universalità di mobili il possesso deve protrarsi per venti anni (artt. 1158 e 1160 c.c.)
beni mobili posseduti senza titolo astrattamente idoneo all'acquisto del diritto il possesso deve protrarsi per dieci anni, se acquistato in buona fede, venti anni, se acquistato in mala fede (1161 c.c.) .
beni mobili posseduti con titolo astrattamente idoneo all'acquisto del diritto e in buona fede l'acquisto è immediato ex articolo 1153 c.c.
beni mobili registrati se l'acquisto è avvenuto in buona fede e in base a un titolo astrattamente idoneo, l'usucapione si verifica dopo tre anni dalla trascrizione del titolo, dieci anni, mancando questi elementi (art. 1162 c.c.)

Un caso particolare riguarda l'usucapione abbreviata prevista dall'art. 1159 c.c. In questo caso l'usucapione si realizza su beni immobili, ma invece di essere ventennale, è decennale.

L'abbreviazione dei termini si spiega per le particolari condizioni del possesso; per aversi usucapione abbreviata è infatti necessario:

  1. che il possesso sia iniziato in  buona fede
  2. che vi sia un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, o altro diritto reale di godimento
  3. che il titolo sia stato trascritto

In presenza di queste condizioni, l'usucapione si compie dopo soli dieci anni dalla data della trascrizione del titolo.

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