Vizi della cosa

A differenza della garanzia per evizione, dove il venditore garantisce la regolarità della sua posizione giuridica, questa garanzia ha ad oggetto la funzionalità materiale della cosa. L'art. 1492 c.c. stabilisce, infatti che

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. 

Si parla, in questi casi, di vizi occulti. E' necessario, però tutelare anche la posizione del venditore che, dopo molto tempo dalla consegna, si troverebbe esposto all'azione dl compratore senza che abbia avuto conoscenza del tipo e dell'esistenza dei vizi occulti. Per questo motivo è stabilito che:

il compratore deve
entro otto giorni dalla scoperta a pena di decadenza denunziare il vizio occulto, ma la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o lo ha occultato. 
entro un anno dalla consegna deve far valere in giudizio la garanzia

Se il compratore decide di agire in giudizio, può chiedere al giudice, oltre al risarcimento del danno:

la risoluzione del contratto (azione redibitoria)
la riduzione del prezzo (azione estimatoria)

Altra ipotesi è quella che riguarda il cattivo funzionamento della cosa (art. 1512 c.c);
in tal caso se il venditore ne ha garantito il buon funzionamento, il compratore deve:

denunziare, a pena di decadenza, al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta,salvo patto contrario
entro sei mesi dalla scoperta agire in giudizio per far valere la garanzia (termine di prescrizione)

 

 

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