Associazioni e fondazioni

nozione

sono le figure generali di persone giuridiche riconosciute dal legislatore

Il codice civile si occupa spesso delle persone giuridiche e degli enti, indicandone particolari tipi, come le società, ma detta un disciplina generale per due enti, persone giuridiche di tipo, potremmo dire, paradigmatico, le associazioni e le fondazioni.

Queste sono regolate insieme agli artt. 14 e ss. c.c. e spesso si discute sulla differenza che esiste tra loro.

Ammesso che la questione abbia una qualche rilevanza pratica, si considerano tradizionalmente come elementi distintivi:

Tutti questi distinzioni sono in parte vere e in parte criticabili, ma è certo che in linea di massima si costituisce una fondazione per realizzare uno scopo del fondatore, di regola altruistico,  senza che questi debba "contrattare" con altri per la creazione dell'ente, in modo realizzare in piena autonomia le sue idee, mentre con l'associazione si realizza un ente con la necessaria collaborazione di altri, spesso per per ottenere dei vantaggi che vanno a beneficio degli stessi associati.
Una conferma di ciò la troviamo nell'art. 14 c.c dove , al secondo comma, si dispone che la fondazione può essere costituita anche per testamento, cosa impensabile per l'associazione dove è necessaria la volontà convergente di più persone.

Risolto, si spera, questo piccolo problema, vediamo i tratti essenziali delle associazioni e fondazioni, ricordando che la disciplina codicisitica è integrata dal d.p.r.  10 febbraio 2000, n. 361, che descrive nei dettagli molti procedimenti relativi a tali enti.

costituzione

per atto pubblico, ma la fondazione può essere costituta anche per testamento

l'atto di costituzione deve essere composto da atto costitutivo e statuto e devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, e le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione

il negozio di fondazione deve contenere i criteri e le modalità di erogazione delle rendite; nelle associazioni l'atto costitutivo e lo statuto devono contenere  i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione

è possibile che l'atto di fondazione sia revocato dallo stesso fondatore prima del riconoscimento o che lo stesso non abbia fatto iniziare l'opra da lui disposta; gli eredi del fondatore, però, non ricevono la facoltà di revoca

L'ipotesi di revoca dell'atto di fondazione, vista la nuova disciplina introdotta per il riconoscimento, è ormai molto remota, poiché per l'art. 1 del  d.p.r.  10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento si ottiene, di regola, con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

potere decisionale

nelle associazioni spetta all'assemblea che è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e vota con la maggioranza dei presenti, mentre per gli atti più importanti, come la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza dei 3\4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

nelle fondazioni tale potere spetta al fondatore

potere di gestione

in entrambi gli enti spetta all'amministratore (o agli amministratori) che sono responsabili verso l'ente secondo le norme sul mandato

Nelle associazione è possibile il recesso dell'associato se questa è costituita a tempo indeterminato, mente l'esclusione può essere deliberata dall'assemblea per gravi motivi; in entrambi i casi, non spetta loro nulla del patrimonio dell'associazione.

Per le fondazioni gli articoli 25 e 26 c.c. prevedono particolari poteri di controllo e coordinamento ( ora svolti dalla prefetture, dalle regioni o dalle province autonome autorizzate).

estinzione

cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto

lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile

per le fondazioni quando lo scopo è raggiunto o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, invece di dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore

dopo l'estinzione si dovrà provvedere alla liquidazione dell'ente, nominando soggetti appositi che prenderanno il posto degli amministratori, i liquidatori

 
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