Contratto di assicurazione

definizione
art. 1882 c.c.

l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita
al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita)

Questo tipo di contratto assume notevole importanza nella disciplina del codice civile e delle leggi speciali a causa della rilevanza che ha assunto nella vita sociale e, anche in questa sede, sarà oggetto di particolare attenzione e approfondimento.
In questa sede si fa riferimento alla fondamentale disciplina codicistica, ma per una conoscenza approfondita dell'argomento, è necessario conoscere la regolamentazione del settore regolata dal codice delle assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209); questa disciplina, nonostante sia definita "codice" non sostituisce la disciplina del codice civile in materia, ma essendo essa norma speciale si integra in essa e la sostituisce, ove contrastante;
è da notare che il  codice delle assicurazione ha espressamente abrogato, tra le altre, la legge 24 dicembre 1969, n. 990 (art. 354), che per anni ha costituito il principale punto di riferimento per il risarcimento danni cagionati dalla circolazione di veicoli e natanti.

Cominciamo a definirne le caratteristiche fondamentali.

contratto aleatorio fa parte di quella categoria di contratti dove la prestazione o la controprestazione non solo possono non essere esattamente determinate ma il loro stesso avverarsi dipende da un fattore d'incertezza; elemento fondamentale di questi atti è l'alea, il rischio

Nel contratto di assicurazione deve sempre esistere il "rischio" vale a dire quell'elemento d'incertezza futuro che costituisce la ragione stessa del contratto. Il rischio determina l'entità del premio, più sarà elevato, maggiore sarà il premio; si parla, in tal caso, di rischio assicurato.

proprio per la rilevanza dell'attività assicurativa, questa può essere esercitata solo da imprese assicuratrici di notevoli dimensioni e sotto il controllo di un ente pubblico l'I.S.V.A.P. 

Le assicurazioni si distinguono in due categorie in merito al tipo di danno che l'assicuratore si obbliga a rivalere all'assicurato. Abbiamo, quindi:
1. Assicurazione contro i danni (e della responsabilità civile)
2. Assicurazione sulla vita.

In merito, poi, alla stipulazione del contratto, oltre al caso ordinario in cui un soggetto stipula direttamente e per sé il contratto, consideriamo, ancora:
1. Assicurazione in nome altrui;
2. Assicurazione per conto terzi.

Rimandando ai collegamenti per l'analisi dei singoli argomenti, vediamo la fase di stipulazione del contratto di assicurazione.

stipulazione del contratto
avviene attraverso lo scambio di proposta e accettazione. Se la proposta proviene dall'assicurato per iscritto si considera ferma, non può, cioè, essere revocata per 15 o 30 gg. per consentire all'assicuratore di valutare il rischio (art. 1887 c.c.)
l'assicurato nella proposta all'assicuratore deve evitare dichiarazioni inesatte o reticenti
il contratto deve essere provato per iscritto (art.1888 c.c.)
all'assicurato spetta il documento sul quale è stato scritto il contratto (polizza) e può chiederne all'assicuratore duplicati e copie
la polizza può essere all'ordine o al portatore con la conseguente possibilità del suo trasferimento, e relativa cessione del credito nei confronti dell'assicuratore, ad altro soggetto (art. 1889 c.c.) 
di solito i contratti di assicurazione sono per adesione stipulati da agenti di assicurazione  

Particolare è l'ipotesi prevista dal'art. 1891 c.c. che prevede una polizza stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta. 
Qui accade che lo stipulante è persona diversa dall'assicurato, ma mentre l'assicurato beneficerà della prestazione assicurativa, lo stipulante dovrà adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Il beneficiario del contratto potrà essere tanto un soggetto già individuato, quanto un soggetto non ancora individuato ma individuabile in relazione alla prestazione che l'assicurazione deve eseguire.
Ad esempio si potrebbe stipulare il contratto di assicurazione a favore del conduttore di un immobile di proprietà del contraente che stipula l'atto con l'assicurazione, per i danni che gli possano derivare dall'immobile stesso.
Il beneficiario assicurato andrà quindi individuato volta per volta  a secondo di chi sia l'attuale conduttore dell'immobile.
Incerta è la collocazione di tale figura; secondo la Corte di Cassazione ( Cass. III, sent. 9284 del 4-5-2005 e ancora Cass. III n. 13058 del 5 giugno 2007) si tratterebbe di un contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. o una vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo.

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione