Gli alimenti
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nozione |
è l'obbligo che incombe a carico di
determinate categorie di parenti ed affini |
I vincoli di solidarietà che devono intercorrere tra i membri di una stessa famiglia non trovano il loro fondamento solo in obblighi di carattere morale, ma anche in numerose norme di legge che stabiliscono, tra l'altro, il diritto agli alimenti ed il diritto mantenimento.
Ci occupiamo qui del diritto agli alimenti che, a norma dell'art. 438 c.c. :" possono essere chiesti solo da chi versa in stato bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento".
Vi sono quindi due condizioni per ottenere gli alimenti:
L'alimentando ha diritto, quindi, al necessario per vivere, inteso come soddisfazione delle sue esigenze primarie.
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In ciò si coglie la differenza tra il diritto agli alimenti e quello al mantenimento |
Quest'ultimo ha contenuto molto più ampio (vedi ad es. art. 147 c.c.) e va ben oltre la soddisfazione dei bisogni primari, concretandosi anche in tutto ciò che è necessario per svolgere una adeguata vita di relazione secondo l'ambiente sociale in cui la famiglia vive, sempre, beninteso, in relazione alle sostanze degli obbligati ed alle loro capacità. Il diritto al mantenimento, inoltre, prescinde dallo stato di bisogno del beneficiario.
Gli obbligati agli alimenti sono determinati in via decrescente secondo il
grado di parentela.
In altre parole sono obbligati per primi i parenti di grado più vicino (il
coniuge ed i figli) , poi via via tutti gli altri sino giungere ai suoceri (art.
433 c.c.) anche se fra i coniugi esiste un più
ben ampio obbligo all'assistenza morale e materiale (art. 143 c.c.).
Particolare è la posizione del donatario che è tenuto agli alimenti con
precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante (art.
437 c.c.), non oltre, però, il valore della cosa
donata.
Occupiamoci, ora, sinteticamente degli altri aspetti relativi al diritto agli alimenti, rimandando per un approfondimento alla lettura dei singoli articoli attraverso i collegamenti
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misura degli alimenti |
secondo l'art. 438 c.c. gli alimenti sono dovuti in proporzione del bisogno di chi li domanda ed in proporzione delle condizioni economiche di chi li somministra; sono, inoltre dovuti dal giorno della proposizione della domanda giudiziale o dalla costituzione in mora dell'obbligato |
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modo di prestazione degli alimenti |
l'obbligato può scegliere se prestarli in denaro, o accogliendo mantenendo direttamente nella propria casa l'alimentando (art. 443 c.c.). Si tratta, quindi, di obbligazione alternativa, ma con delle peculiarità poiché il giudice può determinare il modo di somministrazione |
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concorso di più obbligati |
se vi sono più obbligati nello stesso grado, tutti devono concorrere in proporzione delle proprie condizioni economiche (art. 441 c.c.) |
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concorso di più aventi diritto |
se vi sono più aventi diritto verso un solo obbligato e questi non è in grado di provvedere per tutti , si può stabilire che taluno degli aventi diritto abbia gli alimenti da un obbligato di grado inferiore (art. 442 c.c.) |
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decisione sugli alimenti |
è presa con sentenza che, però a differenza del regime normale di tali provvedimenti, è sempre revocabile e modificabile in seguito al variare delle condizioni del beneficiario (art. 440 c.c.) |
Ricordiamo, infine, che non si può disporre liberamente dei crediti alimentari (art. 447 c.c.) ; questi non solo non sono cedibili, ma sono anche impignorabili, imprescrittibili, irrinunciabili e ciò per la particolare funzione di tali crediti, che costituiscono garanzia dei bisogni primari dell'alimentando, tanto è vero che per rafforzare la tutela dell'alimentando, è punito penalmente il rifiuto di assicurargli gli alimenti (art. 570 c.p.).
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