La formazione del contratto

 

 

Elemento fondamentale del contratto è l'accordo e, una volta raggiunto, già possiamo affermare che, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., il negozio è perfezionato.

Dobbiamo chiederci, però, quali regole devono essere seguite per giungere ad un valido accordo.

Nella realtà vediamo che si può giungere al consenso in svariati modi, come frutto di complesse trattative, o alla semplice richiesta di una rivista al giornalaio.

Anche il nostro codice conosce diversi modi di formazione del consenso, come l'ipotesi prevista dall'art. 1332 c.c. (adesione al contratto aperto) o attraverso l'esercizio del diritto di opzione, ma il modo "classico" della formazione del consenso si produce attraverso lo scambio tra proposta e accettazione trattato negli articoli 1326 e seguenti del codice civile.

Vediamo, allora, cosa sono la proposta e l'accettazione.

proposta

è una dichiarazione recettizia contenente tutti gli elementi del contratto con cui una parte manifesta al destinatario la sua volontà di voler stipulare il contratto

accettazione

è una dichiarazione rivolta al proponente con cui il destinatario esprime la sua volontà di voler stipulare il contratto in maniera completamente conforme alla proposta

L'accettazione, quindi, per essere valida deve essere conforme alla proposta; se, invece, contiene degli elementi nuovi, varrà come nuova proposta e dovrà essere a sua volta accettata. L'accettazione, inoltre, oltre a dover essere conforme, dovrà essere tempestiva e cioè dovrà pervenire al proponente nel termine da lui stabilito o, in mancanza, entro il termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi (art. 1326 c.c.).

Si discute sulla natura giuridica di proposta e accettazione, senza però giungere ad un risultato definitivo; si va, infatti dalla tesi che le vede come atti giuridici in senso stretto, a quella che, invece, le qualifica come negozi giuridici unilaterali a causa degli effetti che già producono prima dalla conclusione del contratto.
È certo, però, che si tratta di atti recettizi, poiché non producono effetti senza che siano portati a conoscenza del destinatario, ma proprio su questo punto sorge un problema:
escluso il caso che i contraenti siano entrambi presenti, quando si può reputare che l'atto sia conosciuto dall'altra parte?
Ci risponde l'art. 1335 c.c. secondo cui la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione rivolta a una determinata persona

si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario,
se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia

Stabilito ciò, vediamo in che momento si perfeziona il contratto stipulato tra persone lontane negli schemi che seguono.

Cominciamo da quella ordinaria prevista dall'art. 1326 comma 1.

Può invece accadere che il proponente non intenda aspettare l'accettazione avendo interesse a che il contratto sia subito eseguito.
In questo caso secondo l'art. 1327 c.c quando per richiesta del proponente o per la natura del contratto la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, bisognerà comportarsi in questo modo.

La proposta e l'accettazione possono anche essere revocate; vediamo come l'art. 1328 c.c. affronta il problema.

Revoca della proposta

Passiamo ora alla revoca dell'accettazione.

Revoca dell'accettazione

 

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