La formazione del contratto
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Video - Formazione del contratto |
Elemento fondamentale del contratto è l'accordo e, una volta raggiunto, già possiamo affermare che, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., il negozio è perfezionato.
Dobbiamo chiederci, però, quali regole devono essere seguite per giungere ad un valido accordo.
Nella realtà vediamo che si può giungere al consenso in svariati modi, come frutto di complesse trattative, o alla semplice richiesta di una rivista al giornalaio.
Anche il nostro codice conosce diversi modi di formazione del consenso, come l'ipotesi prevista dall'art. 1332 c.c. (adesione al contratto aperto) o attraverso l'esercizio del diritto di opzione, ma il modo "classico" della formazione del consenso si produce attraverso lo scambio tra proposta e accettazione trattato negli articoli 1326 e seguenti del codice civile.
Vediamo, allora, cosa sono la proposta e l'accettazione.
proposta |
è una dichiarazione recettizia contenente tutti gli elementi del contratto con cui una parte manifesta al destinatario la sua volontà di voler stipulare il contratto |
accettazione |
è una dichiarazione rivolta al proponente con cui il destinatario esprime la sua volontà di voler stipulare il contratto in maniera completamente conforme alla proposta |
L'accettazione, quindi, per essere valida deve essere conforme alla proposta; se, invece, contiene degli elementi nuovi, varrà come nuova proposta e dovrà essere a sua volta accettata. L'accettazione, inoltre, oltre a dover essere conforme, dovrà essere tempestiva e cioè dovrà pervenire al proponente nel termine da lui stabilito o, in mancanza, entro il termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi (art. 1326 c.c.).
Si discute sulla natura giuridica di proposta e accettazione, senza
però giungere ad un risultato definitivo; si va, infatti dalla tesi che le vede come
atti giuridici in senso stretto, a quella che, invece, le qualifica come negozi
giuridici unilaterali a causa degli effetti che già producono prima dalla
conclusione del contratto.
È certo, però, che si tratta di atti recettizi, poiché non producono effetti
senza che siano portati a conoscenza del destinatario, ma proprio su questo
punto sorge un problema:
escluso il caso che i contraenti siano entrambi
presenti, quando si può reputare che l'atto sia conosciuto dall'altra parte?
Ci risponde l'art. 1335 c.c. secondo cui la proposta, l'accettazione, la
loro revoca e ogni altra dichiarazione rivolta a una determinata persona
si reputano conosciute nel momento in cui giungono
all'indirizzo del destinatario, |
Stabilito ciò, vediamo in che momento si perfeziona il contratto stipulato tra persone lontane negli schemi che seguono.
Cominciamo da quella ordinaria prevista dall'art. 1326 comma 1.
Può invece accadere che il proponente non intenda aspettare
l'accettazione avendo interesse a che il contratto sia subito eseguito.
In questo caso secondo l'art. 1327 c.c quando per richiesta del proponente o per
la natura del contratto la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva
risposta, bisognerà comportarsi in questo modo.
La proposta e l'accettazione possono anche essere revocate; vediamo come l'art. 1328 c.c. affronta il problema.
Cominciamo con la revoca della proposta.
Il proponente può revocare la proposta, ma deve farlo prima
della conclusione del contratto, così come afferma l'art. 1328, ma quando si
conclude il contratto?
Lo abbiamo visto, quando l'accettazione giunge a conoscenza del proponente, così
come afferma l'art. 1326 primo comma, e nel caso in cui si debba stipulare tra
persone distanti, la proposta si reputa conosciuta quando giunge all'indirizzo
del proponente ex art. 1335 c.c.
Se le cose stanno così, il proponente potrà revocare la sua proposta prima che
abbia avuto conoscenza dell'accettazione, e, quindi, se si tratta di persone
distanti, prima che gli sia giunta l'accettazione.
Una revoca successiva sarà inefficace, perché riguarderà un contratto già
concluso.
Passiamo ora alla revoca dell'accettazione.
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