La successione nel processo

 

Può accadere che il processo non prosegua tra le parti originarie perché si verificano ipotesi di successione nel processo, e ciò in due casi:

a) Successione a titolo universale (art. 110)

b) Successione a titolo particolare (art. 111)

 

a) Successione a titolo universale nel processo (art. 110);

 

Secondo l’art. 110: ”Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”.

Siamo evidentemente nel caso di successione a titolo universale, che si verifica in caso di morte dell’attore o del convenuto, e che, di regola, dà luogo a interruzione del processo (art. 299 e ss.), ma l’art. 110 si riferisce al venire meno della parte per morte o “altra causa”  e il riferimento non è alle persone fisiche, ma agli enti, che possono essere, o meno, sostituiti da altri enti; nel caso in cui questo fenomeno successorio si verifichi, si applicherà l’art. 110, diversamente, come nel caso in cui l’ente sia semplicemente posto in liquidazione, non vi sarà l’applicazione di detto articolo, perché nessun altro ente prenderà il posto di quello posto in liquidazione. 

In merito alla trasformazione e fusione di società, ricordiamo che non si verifica, almeno dal punto di vista formale, un’ipotesi successione a titolo universale, poiché l’art. 2498 c.c. in tema di trasformazione, e l’art. 2450 bis c.c., in tema di fusione, esprimono il principio della continuità dei rapporti giuridici, senza che vi sia, quindi, interruzione nel processo eventualmente in corso.

 

b) Successione a titolo particolare nel processo (art. 111)

 

L’art. 111 si riferisce a un'ipotesi particolare, quella della successione a titolo particolare nel processo.

Può accadere, infatti, che durante il processo una delle parti trasferisca il diritto oggetto della lite giudiziaria.

Tale trasferimento non è illecito, poiché non sono previste sanzioni a carico della parte che lo compie, né vi sono divieti al trasferimento; d’altra parte, avendo il legislatore scelto la strada della trasferibilità del diritto controverso, sono stati previsti dei meccanismi processuali per evitare che il processo si arresti e per consentire l’ingresso al terzo acquirente.

L’art. 111 prevede, infatti, che in caso di trasferimento del diritto, il processo prosegue comunque tra le parti originarie, ma la sentenza resa tra queste ultime avrà sempre efficacia anche nei confronti del terzo acquirente, anche se non ha partecipato al processo.

Lo scopo della norma è chiaro: evitare che il processo debba continuamente arrestarsi in seguito ad ogni trasferimento, e salvaguardare la posizione della parte che non ha trasferito il diritto; in caso di vittoria, non dovrà iniziare un nuovo processo contro il terzo per vedere riconosciute le sue ragioni.

Si ritiene, ma non senza contestazioni, che la parte che ha trasferito il diritto assuma la veste di sostituto processuale poiché è nel processo per una posizione sostanziale che non gli appartiene.

 

Vediamo nello schema la successione ex art. 111.

Osserviamo, riguardo allo schema, che il trasferimento a titolo particolare può avvenire anche mortis causa, cioè in seguito a un legato, e, in tal caso, sarà l’erede a proseguire il giudizio. 

In merito poi all’efficacia della sentenza nei confronti del terzo acquirente, abbiamo visto che questa gli è sempre opponibile, ma l’ultimo comma del 111 fa salvi gli effetti della trascrizione dell’atto di acquisto dei beni mobili e del possesso in buona fede per i beni mobili; ciò vuol dire che se il terzo ha acquistato il bene mobile in buona fede, il suo acquisto sarà fatto salvo, nonostante che la sentenza sia stata sfavorevole al suo dante causa (art. 1153 c.c.).

Per i beni immobili bisognerà verificare se sia stata trascritta prima la domanda giudiziale o prima l’acquisto del bene controverso (v. art. 2652 c.c.), per verificare gli effetti della sentenza nei confronti dell’acquirente, successore a titolo particolare.

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione