La proprietà industriale

 
Video introduttivo sulla proprietà industriale

nozione
(art. 1 d.lgs. 10\02\2005 n. 30)

ha ad oggetto marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Il decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n. 3o a norma dell'art. 15 della legge delega 12 dicembre 2002 n. 273 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, ha introdotto nel nostro ordinamento il codice della proprietà industriale per fornire una disciplina unitaria ai segni distintivi e ad altri diritti che si possono acquisire mediante brevetto.

La nuova disciplina si sostituisce ed abroga (art. 246 d.lgs. n. 20\2005)  la precedente legislazione speciale in merito ai marchi, agli altri segni distintivi e  in materia di brevetti.
È nata, quindi, una nuova disciplina speciale che ha il pregio di rendere organica una materia divisa in numerose disposizioni speciali, che si aggiunge e integra  quella prevista dal codice civile dall'art. 2563 all'art. 2594.

Abbiamo definito la proprietà industriale, ma prima di parlarne è necessario un inquadramento più generale. Sappiamo cos’è, dal diritto privato, il diritto di proprietà, ( se non altro perché è spiegato su questo sito nella sezione di diritto privato) e cioè il potere del proprietario di godere e disporre in maniera piena e esclusiva delle sue cose, anche se con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (art. 832 c.c.).  E..cosa sono le cose?  Possiamo rispondere che sono beni, o meglio sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti( art. 810 c.c.).

I beni possono essere materiali e immateriali, quelli materiali si “toccano” e si “vedono”, come una pentola che bolle, che si vede, ma è meglio non toccarla, almeno fino  a quando è sul fuoco.
Anche le energie sono beni materiali. I beni immateriali, invece, li possiamo percepire solo con il ragionamento, e non con i sensi, come la creazione di un’opera artistica o tecnica.  Certo, anche una canzone o un romanzo si esprimeranno o si potranno esprimere attraverso un supporto materiale, ma qui non stiamo parlando dell’oggetto che può avere le sue vicende, ma dell’idea, del concetto.
Anche questi sono beni e possono essere oggetto di proprietà, e quindi abbiamo la proprietà delle cose-beni materiali, e la proprietà delle cose-beni immateriali.

La disciplina concreta, però, seppure si esprime nella regola fondamentale dell’art. 832 c.c. è necessariamente diversa e vi sono due grandi categorie della proprietà immateriale - intellettuale, cioè la proprietà industriale e la proprietà letteraria e artistica.  Abbiamo quindi il concetto generale di proprietà intellettuale, suddiviso in proprietà industriale e quella che si esprime nel concetto di proprietà letteraria e artistica.

I diritti che formano oggetto della proprietà intellettuale (cioè i Property Rights -IPR) possono raggrupparsi in due categorie:

a) Diritti personali, cioè il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio. Si tratta di  un diritto personalissimo e inalienabile;
b) Diritti patrimoniali che derivano dallo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa. Si tratta di diritti disponibili e trasmissibili.

Adesso non ci occupiamo del diritto di proprietà relativo alle opere dell’ingegno creativo, che fanno riferimento al mondo dell’arte e della cultura (come, ad es. le opere letterarie o  fotografie e quadri) che sono oggetto del diritto d’autore, ma dell’altra categoria della proprietà intellettuale, cioè la proprietà industriale, che, come visto nella definizione e secondo quanto dispone il codice della proprietà industriale all’art.1: “Ai fini del presente Codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”.

Ma in che modo si acquistano i diritti della proprietà industriale?

1) Brevettazione: le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
2) Registrazione: i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

 Il marchio, come si vedrà, fa parte dei segni distintivi e, vedremo, si acquista tramite registrazione, ma  vi possono essere anche i marchi non registrati. Abbiamo poi come segni distintivi la ditta e l’insegna; questi, insieme alle informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono invece protetti quando ricorrono i presupposti di legge ( art. 2 Cpi);

Abbiamo quindi:

a) Diritti titolati, che derivano dalla brevettazione o registrazione;

b) Diritti non titolati, in tutti gli altri casi in cui la tutela deriva in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

Questo non vuol dire che il Cpi non si occupi di questi diritti non titolati e non ponga regole particolari, solo che , di regola, i poteri che derivano dai diritti non titolati non hanno bisogno della brevettazione o registrazione.  Il brevetto o la registrazione, ( rilasciati dall’UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) sono atti amministrativi che, secondo l’art. 2 comma 3 del Cpi: ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

Ciò vuol dire che solo con il brevetto o la registrazione sorgono tali diritti, anche se vi sono delle eccezioni, come nel caso del marchio non registrato.

Quando si acquista la proprietà industriale.

Per stabilire la priorità per l'uso del diritto di proprietà industriale si guarda alla data del deposito della domanda diretta a ottenere il relativo titolo, sia che riguardi un brevetto sia che riguardi una registrazione (art. 4 d.lgs. n. 20\2005).
La domanda può essere depositata anche in uno Stato diverso dall'Italia e, in tal caso, si fa riferimento all'art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi, cui ha aderito anche L'Italia.
È essenziale, però, al fine di ottenere la priorità, che il deposito sia stato effettuato secondo le regole della legislazione nazionale dello Stato dove è stato effettuato. 

La comunione e la proprietà industriale.

 È possibile che il diritto sia costituito in comunione; in tal caso si applicheranno le norme del codice civile previste per quell'istituto, se compatibili con la natura del diritto di proprietà industriale.

Occupiamoci ora specificamente delle varie ipotesi previste dal codice della proprietà industriale, cominciando dai segni distintivi dell'imprenditore.

  1. marchio;
  2. ditta;
  3. insegna.

Oltre ai tradizionali segni distintivi il codice della proprietà industriale ha previsto e regolato altre figure distintive affini al marchio.
Queste sono:

  1. le indicazioni geografiche;
  2. i disegni e i modelli.

Le indicazioni geografiche non sono oggetto di brevetto o registrazione, ma vi è il divieto di usarle al di fuori dei casi previsti dalla legge;

Analogamente accade per le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali segrete (art. 98 cod. prop. ind.). La divulgazione a terzi, l'acquisizione o l'utilizzazione di tali informazioni è vietata; anche in questo caso, però, è pur sempre possibile essere tutelati attraverso la disciplina sulla concorrenza sleale.

Oggetto della proprietà industriale sono anche le invenzioni, tutelabili sono con il brevetto di cui ci occupiamo nel sottostante collegamento.

  1. diritto di inventore e brevetto.

Esaurita l'elencazione dei diritti regolati dal codice della proprietà industriale, consideriamo la tutela accordata al titolare di detti diritti.

Della materia se ne occupano gli artt. 117 e ss. del codice della proprietà industriale;
le disposizioni di questi articoli sono essenzialmente di natura processuale e interessano più la procedura civile che il diritto commerciale;
ai nostri fini, però, è bene sottolineare che chi si ritiene leso nel suo diritto di proprietà industriale può ottenere una serie di provvedimenti di natura cautelare, mentre quando vi è stato l'accertamento da parte del giudice della violazione, questi può condannare la parte soccombente, oltre al risarcimento del danno, a una serie di sanzioni civili che hanno lo scopo di evitare che si verifichi nuovamente  la violazione.
Vediamo, allora, quali provvedimenti può pronunciare il giudice.

provvedimenti cautelari
sequestro (art. 129) il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate
inibitoria ( art. 131) il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari

Vediamo ora la situazione nel caso in cui sia stata accertata la violazione.

provvedimenti presi con sentenza
risarcimento del danno (art. 125) il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227  del codice civile; per la determinazione del risarcimento si può ricorrere anche a presunzioni
pubblicazione della sentenza per estratto o per intero a spese del soccombente
sanzioni civili si può disporre:
1. l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto
2. fissare il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione dell'inibitoria
3. la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione
4. l'assegnazione in proprietà all'avente diritto degli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto, e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato o il sequestro di detti beni

Oltre e indipendentemente da questi  sono previste sanzioni penali e amministrative (art. 127 cod. prop. ind.) a carico di chi viola i diritti garantiti dal codice della proprietà industriale.

Rispondi a queste domande

1) La proprietà industriale fa parte del diritto di proprietà?

2) Come si acquista il diritto di proprietà su una cosa?

3) Come si acquista il diritto di proprietà su un marchio?

4) Che cosa sono gli IPR?

5) Tizio ha comprato un libro dell'autore Sempronio, poi dopo averlo letto lo vende, ma Sempronio lo cita in giudizio sostenendo che così facendo ha violato il suo diritto di autore, perché solo a lui spettano i diritti di commercializzazione dell'opera; come andrà a finire?

6) Che significa dire che la proprietà industriale può essere data in comunione?

 
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