La proprietà industriale

nozione
(art. 1 d.lgs 10\02\2005 n. 30)

ha ad oggetto marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Il decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n. 3o a norma dell'art. 15 della legge delega 12 dicembre 2002 n. 273 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, ha introdotto nel nostro ordinamento il codice della proprietà industriale per fornire una disciplina unitaria ai segni distintivi e ad altri diritti che si possono acquisire mediante brevetto.

La nuova disciplina si sostituisce ed abroga (art. 246 d.lgs n. 20\2005)  la precedente legislazione speciale in merito ai marchi, agli altri segni distintivi e  in materia di brevetti.
È nata, quindi, una nuova disciplina speciale che ha il pregio di rendere organica una materia divisa in numerose disposizioni speciali, che si aggiunge e integra  quella prevista dal codice civile dall'art. 2563 all'art. 2594.

Nella tabella abbiamo indicato quali sono i diritti di proprietà industriale cui si è voluta fornire un'organica disciplina. In primo luogo si è stabilito in che modo si acquisiscono e costituiscono, in generale, i vari diritti della proprietà industriale. Cerchiamo di schematizzarli nella sottostante tabella.

marchio ditta insegna disegni e modelli  topografie dei prodotti a semiconduttori la costituzione e l'acquisito dei relativi diritti si attua mediante registrazione, ma sono fatti salvi i più limitati diritti relativi al preuso del marchio ex art. 2571 c.c.
invenzioni  modelli di utilità e nuove varietà vegetali la costituzione e l'acquisito dei relativi diritti si attua mediante brevettazione

Per stabilire la priorità per l'uso del diritto di proprietà industriale si guarda alla data del deposito della domanda diretta ad ottenere il relativo titolo, sia che riguardi un brevetto sia che riguardi una registrazione ( art. 4 d.lgs n. 20\2005). La domanda può essere depositata anche in uno Stato diverso dall'Italia e, in tal caso, si fa riferimento all'art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi, cui ha aderito anche L'Italia. È essenziale, però, al fine di ottenere la priorità, che il deposito sia stato effettuato secondo le regole della legislazione nazionale dello Stato dove è stato effettuato.

È possibile che il diritto sia costituito in comunione; in tal caso si applicheranno le norme del codice civile previste per quell'istituto, se compatibili con la natura del diritto di proprietà industriale.

Occupiamoci ora specificamente delle varie ipotesi previste dal codice della proprietà industriale, cominciando dai segni distintivi dell'imprenditore.

  1. marchio;
  2. ditta;
  3. insegna.

Oltre ai tradizionali segni distintivi il codice della proprietà industriale ha previsto e regolato altre figure distintive affini al marchio.
Queste sono:

  1. le indicazioni geografiche;
  2. i disegni e i modelli.

Le indicazioni geografiche non sono oggetto di brevetto o registrazione, ma vi è il divieto di usarle al di fuori dei casi previsti dalla legge;

Analogamente accade per le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali segrete (art. 98 cod. prop. ind.). La divulgazione a terzi, l'acquisizione o l'utilizzazione di tali informazioni è vietata; anche in questo caso, però, è pur sempre possibile essere tutelati attraverso la disciplina sulla concorrenza sleale.

Oggetto della proprietà industriale sono anche le invenzioni, tutelabili sono con il brevetto di cui ci occupiamo nel sottostante collegamento.

  1. diritto di inventore e brevetto.

Esaurita l'elencazione dei diritti regolati dal codice della proprietà industriale, consideriamo la tutela accordata al titolare di detti diritti.

Della materia se ne occupano gli artt. 117 e ss. del codice della proprietà industriale;
le disposizioni di questi articoli sono essenzialmente di natura processuale e interessano più la procedura civile che il diritto commerciale;
ai nostri fini, però, è bene sottolineare che chi si ritiene leso nel suo diritto di proprietà industriale può ottenere una serie di provvedimenti di natura cautelare, mentre quando vi è stato l'accertamento da parte del giudice della violazione, questi può condannare la parte soccombente, oltre al risarcimento del danno, a una serie di sanzioni civili che hanno lo scopo di evitare che si verifichi nuovamente  la violazione.
Vediamo, allora, quali provvedimenti può pronunciare il giudice.

provvedimenti cautelari
sequestro (art. 129) il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate
inibitoria ( art. 131) il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari

Vediamo ora la situazione nel caso in cui sia stata accertata la violazione.

provvedimenti presi con sentenza
risarcimento del danno (art. 125) il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227  del codice civile; per la determinazione del risarcimento si può ricorrere anche a presunzioni
pubblicazione della sentenza per estratto o per intero a spese del soccombente
sanzioni civili si può disporre:
1. l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto
2. fissare il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione dell'inibitoria
3. la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione
4. l'assegnazione in proprietà all'avente diritto degli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto, e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato o il sequestro di detti beni

Oltre e indipendentemente da questi  sono previste sanzioni penali e amministrative (art. 127 cod. prop. ind.) a carico di chi viola i diritti garantiti dal codice della proprietà industriale.

 
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