Capitale sociale e quote di partecipazione

Anche in questo caso la disciplina della S.r.l. è spesso uguale a quella della società per azioni. Soffermiamoci, quindi, sulle differenze con la S.p.a.

capitale sociale
 

non può essere rappresentato da azioni

il valore minimo è di diecimila euro
deve essere rappresentato da quote di partecipazione
 

Il capitale sociale minimo per costituire una S.r.l. è quindi di 10.000 euro; tuttavia nel 2012 sono state introdotti due nuovi tipi di S.r.l. , la società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463 bis c.c., (d.l. 1\2012, convertito dalla l. 27\2012) e la società responsabilità limitata a capitale ridotto, già battezzata S.r.l. c.d., prevista dal d.l.  83\2012, convertito con l. 134\2012; questi due tipi di società possono avere anche un capitale sociale inferiore ai 10.000 euro. Poiché la disciplina di tali società è in parte coincidente con la S.r.l. tipica, ne parleremo dopo aver illustrato l'intera disciplina della S.r.l.

Già dalla tabella, ci accorgiamo che le maggiori differenze con la S.p.a. riguardano proprio il "come" si diviene socio.

Nella S.r.l. le partecipazioni sono rappresentate da quote e non da azioni. Ciò significa che ogni socio sarà titolare di una sola quota che corrisponde ad una frazione del capitale sociale da lui sottoscritta.
Nella S.p.a. invece, un socio può essere titolare di più azioni e la somma delle azioni da lui possedute rappresentano la parte di capitale  da lui sottoscritta.
I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da loro posseduta, ma, come abbiamo già detto, nell'atto costitutivo si può stabilire anche diversamente attribuendo a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
Le quote, quindi, sono l'elemento caratteristico della S.r.l.
Vediamone le vicende:

mora del socio
(art. 2466)

Come si vede la procedura è simile a quella prevista per la S.p.a. ma non è previsto che la diffida sia effettuata attraverso la gazzetta ufficiale.
La quota deve essere preferibilmente venduta agli altri soci (art. 2466 c.c.) in proporzione delle quote già in loro possesso. Se non vi sono offerte per l'acquisto la quota può essere veduta all'incanto ma solo (e anche da qui si evince il ruolo che ha la persona del socio nella S.r.l.) se l'atto costitutivo lo prevede.
Se, nonostante tutto, non si riesce a vendere la quota, gli amministratori possono escludere il socio moroso, ma in questo caso sarà necessario ridurre il capitale sociale.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci e la procedura che abbiamo appena descritto si applica pure nel caso in cui non vi sia stato conferimento in denaro, ma una polizza assicurativa o garanzia bancaria, nel caso in cui queste siano divenute inefficaci. Il socio, però, può evitare la procedura versando il conferimento in denaro.

Anche nella S.r.l. è possibile trasferire le partecipazioni sociali, ma, rispetto alle altre società di capitali, maggiori sono i vincoli al trasferimento.

trasferimento delle partecipazioni
art. 2469 c.c.
sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione mortis causa ma l'atto costitutivo può limitare o impedire il libero trasferimento
è possibile prevedere l'intrasferibilità delle quote o subordinarlo al gradimento  mero della società o limitarlo per causa di morte. In questi casi il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso dalla società

forma del trasferimento

 è necessaria la scrittura privata autenticata; in tal caso l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Il trasferimento può essere anche effettuato con sottoscrizione  tramite firma digitale, e deve essere depositato entro 30 gg. presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale a cura di un intermediario abilitato ex l. 340\2000; in questo caso l’iscrizione del trasferimento avviene su richiesta da parte dell’alienante o dell’acquirente dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto (art. 36 comma 1 bis d.l. 122\2008 conv. con l. 133\2008). 

efficacia del trasferimento

il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui sopra

conflitto tra più acquirenti della stessa quota

è preferito tra i più acquirenti quello che per primo ha iscritto il trasferimento nel registro delle imprese, ma solo se era in buona fede, che per regola generale ( art. 1147 c.c.) si presume

responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti

l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti, ma il pagamento può essere domandato all'alienante solo quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa (art. 2472)

Vediamo, ora, cosa possono fare i creditori personali del socio nei confronti del loro debitore

espropriazione della partecipazione
 art. 2471 c.c.
la partecipazione  può formare oggetto di espropriazione. In tal caso nuovo socio diventa l'aggiudicatario. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese e l'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.
se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota, la vendita ha luogo all'incanto ma è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le stesse regole si applicano nel caso di liquidazione giudiziale di un socio
le quote possono essere sottoposte a sequestro conservativo

 

operazioni della società sulle proprie sulle quote
a differenza di quanto accade per la S.p.a. "in nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione" (art. 2474 c.c.). La violazione di detto divieto comporta conseguenze penali a carico degli amministratori ( art. 2628 c.c.)

Occupiamoci ora degli altri argomenti  relativi alle quote di partecipazione cliccando sul libro posto qui sotto.

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