Avallo

(in corsivo i collegamenti ipertestuali)

definizione è una dichiarazione apposta sulla cambiale con la quale un soggetto (avallante) si assume la garanzia del pagamento del titolo di uno degli obbligati cambiari (avallato)

Anche l'avallante diviene obbligato cambiario e, di conseguenza, anche la sua obbligazione sarà autonoma da quelli degli altri obbligati, compresa quella dell'avallato.

L'avallante affianca la sua posizione a quella del garantito ed assume gli stessi obblighi cambiari di quest'ultimo.

Nell'ordine cambiario, invece, l'avallante si pone nella posizione immediatamente successiva al suo garantito (art. 37 l.c.) e risponde in solido con lui del pagamento.
Una situazione  particolare si verifica nel caso in cui più persone hanno dato avallo per uno degli obbligati cambiari. In questo caso, detto coavallo, abbiamo la seguente situazione:

coavallo quando più obbligati hanno assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo tra loro l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali (art. 62 l.c.)

Vediamo, ora, la forma dell'avallo:

forma dello avallo
è apposto sulla cambiale o sull'allungamento
è espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente
si deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente
dopo la dichiarazione è necessaria la firma dell'avallante; può bastare la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale

 
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