Titoli rappresentativi di merci 

definizione sono titoli di credito causali, letterali ed autonomi. Attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo 

Questi titoli di credito si distinguono dagli altri proprio perché in essi è indicata la causale dell'emissione del titolo che consiste nell'esatta indicazione della merce consegnata al detentore. 
I titoli rappresentativi di merci sono rilasciati dal soggetto che s'incarica di trasportare o custodire della merce e consegnati al possessore della stessa. Quest'ultimo chiede il rilascio dei titoli perché intende vendere la merce trasferendo all'acquirente il possesso del titolo. Si spiega, in tal modo, perché in questi titoli è necessario indicare la merce. L'acquirente della merce, divenuto possessore del titolo, potrà,poi,girare  il titolo o provvedere a ritirarla dal deposito o dal luogo di destinazione.
Vediamo, quindi,alcuni di questi titoli:

duplicato della lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine
sono documenti che il vettore rilascia al mittente nel caso di trasporto terrestre di cose che rappresentano la merce consegnata 
se questi documenti sono rilasciati con la clausola "all'ordine" divengono titoli di credito e circolano con la girata
(art. 1691c.c.)
il vettore dovrà consegnare la merce a chi gli presenterà il titolo se legittimato da una serie continua di girate

Vediamo, ora, la fede di deposito e nota di pegno.

fede di deposito e nota di pegno
i magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate (art. 1790 c.c.) a cui è allegata una nota di pegno nella quale sono riportate le stesse indicazioni della fede di deposito
i documenti possono essere girati e il giratario avrà diritto alla consegna della merce depositata
con la nota di pegno si può costituire un diritto di  pegno sulla merce depositata a garanzia di un credito. La nota di pegno può essere girata, ma il creditore insoddisfatto può agire contro i precedenti giranti solo se ha proceduto alla vendita del pegno
il possessore della sola fede di deposito non può ritirare la merce se non deposita presso i magazzini generali la somma dovuta al creditore pignoratizio

Ricordiamo, infine, per i trasporti marittimi la polizza di carico e la polizza ricevuta dell'imbarco (artt. 458 e 463 cod. nav.).

Torna al sommario titoli
Torna alla home page