Usufrutto 

nozione
(art.
981 c.c.)

è il diritto reale che permette all'usufruttuario di godere della cosa e di trarne ogni utilità
rispettando, però, la destinazione economica del bene

L'usufrutto è un altro diritto reale che limita in maniera quasi completa le facoltà del proprietario sul bene.

Da questo punto di vista è simile all'enfiteusi, ma da questa se ne distingue perché l'usufruttuario deve  rispettare la destinazione economica del bene e non ha alcun obbligo di miglioramento.
Aggiungiamo, poi, che non è previsto alcun diritto di affrancazione in suo favore.
Anche con queste differenze, tuttavia, le facoltà del proprietario sono totalmente compresse, tanto che per indicare il suo diritto di parla di "nuda proprietà".
Il proprietario può però vendere la sua nuda proprietà, o costituirvi pegno o ipoteca.

L'usufrutto si distingue dall'enfiteusi anche per i beni che ne possono costituire l'oggetto.
Mentre l'enfiteusi ha per oggetto solo beni immobili, l'usufrutto può avere oggetto anche beni mobili, titoli di credito (come le azioni), ma anche aziende, universalità prodotti dell'ingegno oltre a, ovviamente, ai beni immobili.

In genere tale diritto ha ad oggetto beni inconsumabili, ma può esserci usufrutto anche su beni consumabili (art. 995 c.c.).
In questo caso l'usufruttuario non potrà certo restituire la stessa cosa ricevuta ( pensiamo che oggetto dell'usufrutto siano delle caramelle) ma un'altra di uguale quantità o qualità o pagare il valore del bene.
Si parla in questi casi di "quasi usufrutto" e si discute se questo possa esistere da solo o riguardi beni che sono compresi in un più vasto usufrutto di beni inconsumabili (vedi il primo comma dell'art. 995 c.c.). La dottrina è in prevalenza per la prima ipotesi.

Schematizziamo, ora, nel solito modo gli elementi essenziali dell'usufrutto. Avendo già detto del suo oggetto, vediamo come si costituisce.

costituzione

per legge; ex art. 324 c.c. i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio
per atto tra vivi, ma se ha ad oggetto beni immobili richiede la forma scritta a pena di nullità ( n. 2 art. 1350 c.c.)
per testamento, ma non è  ammesso l'usufrutto successivo, mentre è possibile l'usufrutto congiuntivo a favore di più persone .
In questo caso l'usufrutto durerà sino alla morte di chi tra gli usufruttuari sarà sopravvissuto agli altri
per usucapione al pari di tutti i diritti reali (art. 1158 c.c.)

In merito alla durata, l'art. 979 c.c. ci chiarisce che questo non può eccedere la durata della vita dell'usufruttuario, e che, di conseguenza, non può essere perpetuo. Se è costituito a favore delle persone giuridiche non può eccedere trenta anni.

Visto il modo come si costituisce il diritto, analizziamone il contenuto che si sostanzia nei diritti e negli obblighi dell'usufruttuario e del proprietario. Cominciamo con l'usufruttuario.

diritti e obblighi dell'usufruttuario

ha il generale diritto di godere della cosa, cioè di usarla nel modo che riterrà più opportuno, ma non può mutarne la destinazione economica né venderla poiché non ne è il proprietario
ha il diritto di fare suoi i frutti naturali e civili  (art. 984 c.c.)
ha il diritto di conseguire il possesso della cosa oggetto del diritto (art. 981 c.c.) ma solo se prima fa l'inventario dei beni e presta idonea garanzia al proprietario(art. 1002 c.c.)
può cedere il suo diritto  ( art. 980 c.c.) ma solo se non è vietato dal titolo costitutivo
può locare il bene o accendervi ipoteca. La locazione perdura anche dopo la cessazione dell'usufrutto ma solo se stipulata per atto pubblico o per scrittura privata con data certa anteriore a detta cessazione (art. 999 c.c.)

Occupiamoci, ora, in maniera particolare degli obblighi dell'usufruttuario.
Abbiamo già visto che deve rispettare la destinazione economica del bene.
Aggiungiamo che deve prendere le cose nello stato in cui si trovano, ma non deve certo restituirle così come si trovavano.
Questo non significa, tuttavia, che l'usufruttuario può deteriorare i beni sino a distruggerli o danneggiarli. Dispone, infatti, il secondo comma dell'art. 1001 c.c. che:

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia

L'usufruttuario restituirà quindi il bene dopo averlo usato secondo la necessaria diligenza, e se questa è stata osservata, il proprietario non potrà certo dolersi delle condizioni in cui è stato restituito il bene. Nell'ambito degli obblighi gravanti sull'usufruttuario secondo l'art. 1004 c.c. vi rientrano le spese per la manutenzione ordinaria, la custodia e l'amministrazione del bene.

Deve, inoltre, provvedere a sostenere tutti i pesi che gravano sul reddito, e ciò perché ha l'effettivo godimento del bene (art. 1008 c.c.) mentre al proprietario spettano i carichi gravanti sulla proprietà (art. 1009 c.c.) ma l'usufruttuario dovrà corrispondere l'interesse sulla somma pagata.

Consideriamo, ora, la posizione del proprietario.

diritti e obblighi del proprietario

ha diritto sul tesoro ritrovato nel fondo (art. 988 c.c.)
può alienare la nuda proprietà
deve provvedere alle riparazioni straordinarie (art. 1005 c.c.) e pagare le imposte e i pesi che gravano sulla proprietà (art. 1009 c.c.)

Vediamo i casi di cessazione dell'usufrutto.

cessazione dell'usufrutto

morte dell'usufruttuario  o scadenza del termine trentennale se si tratta di persona giuridica
prescrizione ventennale per non uso
riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona
totale perimento della cosa su cui è costituito
grave abuso del diritto da parte dell'usufruttuario ( art. 1015 c.c.)
scadenza del termine convenuto per la durata l'usufrutto

Chiudiamo l'argomento con alcune precisazioni in merito ai soggetti che possono essere titolari di un usufrutto.

L'usufrutto può avere un solo titolare, tuttavia possiamo ancora distinguere:

1. Cousufrutto: è il caso in cui l'usufrutto appartenga per quote indivise a più persone; l'ipotesi è prevista in generale nell'articolo 1100 c.c. ( "quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone.." dispone l'art.1100);
2. Usufrutto congiuntivo: abbiamo accennato a questo particolare tipo di usufrutto, è il caso in cui l'usufrutto spetta a più persone, di solito ai coniugi relativamente all'appartamento dove abitano o a un terreno; nel caso in cui uno degli usufruttuari muoia, la sua quota va ad accrescere la quota dell'altro usufruttuario rimasto in vita;
3. Usufrutto successivo: si dispone per testamento o per donazione, che alla morte dell'usufruttuario l'usufrutto si trasferirà ad altra persona; gli articoli 698 c.c. per la successione e 795 c.c. ( che si richiama al 698) per la donazione vietano questo tipo di usufrutto.

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