Articolo 1444. Convalida.
Il contratto annullabile può essere convalidato dal
contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che
contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la
dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di
annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di
annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere
validamente il contratto.
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