Il negozio giuridico e l'autonomia privata

 

 

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nozione

il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà con la quale s'intende produrre un effetto giuridico ed alla quale l'ordinamento ricollega gli effetti voluti nell'ambito dell'autonomia da lui riconosciuta ai consociati

La nozione appena enunciata in maniera sintetica, merita una ulteriore spiegazione ed approfondimento;
Dobbiamo considerare, infatti, che negozio è sinonimo di attività (dal latino nec otium); ai nostri fini non ci interessa ogni e qualsiasi volontà, ma quella particolare attività volta ad ottenere degli effetti giuridici.
Ci interessa, in definitiva, quella particolare attività umana cosciente e volontaria che si concreta in una dichiarazione di volontà  rivolta ad un risultato giuridicamente rilevante.
Il negozio giuridico è, in definitiva, attività giuridica.
Ma quale attività giuridica?
Certamente non ogni manifestazione di volontà può essere considerata negozio giuridico;
Certamente questa manifestazione deve essere, però, sempre volontaria, deve trovare la sua fonte in un comportamento cosciente del soggetto che la pone in essere;
Certamente deve avere come scopo un effetto giuridico, che, di regola, consiste nella costituzione, modificazione ed estinzione di una situazione giuridicamente rilevante.
Ma, soprattutto, deve muoversi nell'ambito della autonomia che l'ordinamento riconosce ai consociati.
Per chiarirci le idee definiamo subito il concetto di autonomia negoziale:

autonomia negoziale

è lo spazio di libertà lasciato ai soggetti dall'ordinamento ed entro il quale possono regolare da sé i propri interessi 

Potremmo immaginare, infatti, un Stato (come quelli ormai quasi tramontati del socialismo reale) che intende decidere in tutto e per tutto il destino dei suoi cittadini, stabilendo se sia possibile possedere o meno dei beni e, nel caso affermativo, se  sia possibile disporne.
Uno Stato di tal fatta non lascia alcuna libertà ai propri consociati e nemmeno alcuna autonomia e, sempre in uno Stato del genere, non avrebbe senso parlare di negozio giuridico proprio perché non esiste autonomia.
Il nostro Stato, invece, essendo di altra natura, riconosce ai propri consociati il potere di autodeterminarsi ma nei limiti da lui fissati e, nell'ambito di questo ampio potere di autodeterminazione, vi è anche quello di porre in essere negozi giuridici, cioè  l'autonomia negoziale.
È ovvio che tale potere non sarà senza limiti, ma è proprio l'esistenza di limiti che puntualizza il concetto di autonomia, poiché quest'ultima è proprio lo spazio, la sfera di libertà lasciata ai consociati.

Poniamoci ora un'altra domanda: quale disciplina applicare al negozio giuridico?

Rispondiamo che il codice non disciplina specificatamente il negozio giuridico, ma ne disciplina alcune figure fondamentali come il testamento, il matrimonio e soprattutto, il contratto; quest'ultimo è di particolare importanza poiché l'articolo 1324 del codice civile dispone che: "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale ". In altre parole la disciplina dei contratti si applicherà alla maggior parte dei negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale.

Occupiamoci ora degli argomenti che affronteremo nel nostro studio; si potrà qui di seguito accedervi cliccandovi sopra, oppure tornare alla pagina iniziale  della sezione cliccando sui rispettivi collegamenti.

Classificazione dei negozi giuridici      Gli elementi essenziali del negozio giuridico

tra vivi e mortis causa

i soggetti - la rappresentanza

secondo il numero delle parti

la volontà  - la simulazione

secondo la forma

vizi della volontà - errore - dolo- violenza

secondo il vantaggio delle parti

 forma

recettizi e non recettizi

causa
   
Gli elementi accidentali del negozio giuridico Patologia del negozio giuridico
condizione inefficacia
termine nullità
modo annullabilità
  rescissione
   

 

Giurisprudenza

Non c’è una giurisprudenza specifica sul negozio giuridico ma tale concetto è ripetuto di continuo in numerosissime sentenze della corte di cassazione anche molto recenti; la conclusione che si può trarre da ciò è che il concetto di negozio giuridico è tutt’altro che superato, come molta dottrina “modernista” tende a fare a favore dell’unico concetto di contratto, e la sua conoscenza rimane essenziale per la comprensione del diritto privato; non conoscere le classificazioni del negozio giuridico significa non conoscere un aspetto essenziale del diritto privato. Si riporta questa sentenza a titolo di esempio per dimostrare come il concetto di negozio giuridico sia tutt’altro che sorpassato.

Sul concetto di parte. Questa non muta anche quando ci sia un mutamento interno a questa.

Cass. civ. Sez. II, 12-03-2014, n. 5776 (rv. 630335)
La "parte negoziale", quale entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive nascenti dal contratto, è insensibile alle proprie mutazioni interne, sicché, qualora un promissario acquirente receda dal preliminare di compravendita, l'altro può pretendere la stipula del definitivo e agire ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., facendosi carico dell'intero prezzo. (Cassa con rinvio, App. Catania, 06/02/2008) FONTI CED Cassazione, 2014

 

Sulla recettizietà del negozio giuridico.

Cass. civ. Sez. II, 02-03-2015, n. 4162
La rinunzia all'eredità è un negozio unilaterale non recettizio, sicché non può configurarsene la simulazione, essendo impossibile l'accordo tra dichiarante e destinatario, richiesto dall'art. 1414, terzo comma, cod. civ.(Cassa e decide nel merito, App. Roma, 13/11/2007) FONTI CED Cassazione, 2015

 

Cass. civ. Sez. I, 24-09-2009, n. 20544
Nelle società di persone a tempo indeterminato, la dichiarazione di recesso del socio è un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società, a differenza del caso in cui la società abbia una scadenza prefissata, ove l'uscita di uno dei soci dalla compagine sociale determina una modifica del contratto sociale che necessita del consenso di tutti i soci. FONTI Mass. Giur. It., 2009

Cass. civ. Sez. lavoro, 16-03-2016, n. 5224
In tema di impresa familiare ex art. 230-bis cod. civ., la predeterminazione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 576 del 1975, e nella forma documentale prescritta, delle quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare, sia essa oggetto di una mera dichiarazione di verità o di un negozio giuridico può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l'onere - a carico del partecipante che agisca per ottenere la propria quota di utili - della dimostrazione sia della fattispecie costitutiva dell'impresa stessa che dell'entità della propria quota di partecipazione - in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato - agli utili d'impresa. FONTI Quotidiano Giuridico, 2016.


 
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