Il negozio giuridico e l'autonomia privata |
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Video, il negozio giuridico e l'autonomia privata |
nozione |
il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà con la quale s'intende produrre un effetto giuridico ed alla quale l'ordinamento ricollega gli effetti voluti nell'ambito dell'autonomia da lui riconosciuta ai consociati |
La nozione appena enunciata in maniera sintetica, merita una
ulteriore spiegazione ed approfondimento;
Dobbiamo considerare, infatti, che negozio è sinonimo di attività (dal latino
nec otium); ai nostri fini non ci interessa ogni e qualsiasi volontà, ma quella
particolare attività volta ad ottenere degli effetti giuridici.
Ci interessa, in definitiva, quella particolare attività umana cosciente e
volontaria che si concreta in una dichiarazione di volontà rivolta ad un
risultato giuridicamente rilevante.
Il negozio giuridico è, in definitiva, attività giuridica.
Ma quale attività giuridica?
Certamente non ogni manifestazione di volontà può essere considerata
negozio giuridico;
Certamente questa manifestazione deve essere, però, sempre volontaria, deve trovare la
sua fonte in un comportamento cosciente del soggetto che la pone in essere;
Certamente deve avere come scopo un effetto giuridico, che, di regola, consiste
nella costituzione, modificazione ed estinzione di una situazione giuridicamente
rilevante.
Ma, soprattutto, deve muoversi nell'ambito della autonomia che
l'ordinamento riconosce ai consociati.
Per chiarirci le idee definiamo subito il concetto di autonomia negoziale:
autonomia negoziale |
è lo spazio di libertà lasciato ai soggetti dall'ordinamento ed entro il quale possono regolare da sé i propri interessi |
Potremmo immaginare, infatti, un Stato (come quelli ormai
quasi tramontati del
socialismo reale) che intende decidere in tutto e per tutto il destino dei suoi
cittadini, stabilendo se sia possibile possedere o meno dei beni e, nel caso
affermativo, se sia possibile disporne.
Uno Stato di tal fatta non lascia alcuna libertà ai propri consociati e nemmeno
alcuna autonomia e, sempre in uno Stato del genere, non avrebbe senso parlare di
negozio giuridico proprio perché non esiste autonomia.
Il nostro Stato, invece, essendo di altra natura, riconosce ai propri consociati
il potere di autodeterminarsi ma nei limiti da lui fissati e, nell'ambito
di questo ampio potere di autodeterminazione, vi è anche quello di porre in
essere negozi giuridici, cioè l'autonomia negoziale.
È ovvio che tale potere non sarà senza limiti, ma è proprio l'esistenza di
limiti che puntualizza il concetto di autonomia, poiché quest'ultima è proprio
lo spazio, la sfera di libertà lasciata ai consociati.
Poniamoci ora un'altra domanda: quale disciplina applicare al negozio giuridico?
Rispondiamo che il codice non disciplina specificatamente il negozio giuridico, ma ne disciplina alcune figure fondamentali come il testamento, il matrimonio e soprattutto, il contratto; quest'ultimo è di particolare importanza poiché l'articolo 1324 del codice civile dispone che: "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale ". In altre parole la disciplina dei contratti si applicherà alla maggior parte dei negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale.
Occupiamoci ora degli argomenti che affronteremo nel nostro studio; si potrà qui di seguito accedervi cliccandovi sopra, oppure tornare alla pagina iniziale della sezione cliccando sui rispettivi collegamenti.
Classificazione dei negozi giuridici | Gli elementi essenziali del negozio giuridico |
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la volontà - la simulazione | |
vizi della volontà - errore - dolo- violenza | |
forma | |
causa | |
Gli elementi accidentali del negozio giuridico | Patologia del negozio giuridico |
condizione | inefficacia |
termine | nullità |
modo | annullabilità |
rescissione | |
Giurisprudenza
Non c’è una giurisprudenza
specifica sul
negozio giuridico ma tale concetto è ripetuto di continuo in
numerosissime sentenze della corte di cassazione anche molto
recenti; la conclusione che si può trarre da ciò è che il
concetto di negozio giuridico è tutt’altro che superato, come
molta dottrina “modernista” tende a fare a favore dell’unico
concetto di contratto, e la sua conoscenza rimane essenziale per
la comprensione del diritto privato; non conoscere le
classificazioni del negozio giuridico significa non conoscere un
aspetto essenziale del diritto privato. Si riporta questa
sentenza a titolo di esempio per dimostrare come il concetto di
negozio giuridico sia tutt’altro che sorpassato.
Sul concetto di parte.
Questa non muta anche quando ci sia un mutamento interno a
questa.
Cass. civ. Sez. II, 12-03-2014, n. 5776 (rv. 630335)
Sulla recettizietà del negozio
giuridico. Cass.
civ. Sez. II, 02-03-2015, n. 4162 Cass.
civ. Sez. I, 24-09-2009, n. 20544 Cass.
civ. Sez. lavoro, 16-03-2016, n. 5224 |
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