Causa

 

 

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Per comprendere il concetto di causa del negozio è necessario partire da alcuni esempi tratti dalla vita di tutti i giorni. Le azioni, anche più semplici, che normalmente compiamo in una giornata sono quasi sempre indirizzate a un fine; se ho sete prendo un bicchiere d'acqua per bere, se devo spostarmi posso usare un automobile o un mezzo pubblico pagando un biglietto.
Scopo, causa, del prendere il bicchiere d'acqua è bere, scopo, causa del trasporto su un autobus è di giungere nel luogo di destinazione. Tutte le azioni umane sono, quindi, rivolte a uno scopo, hanno una causa, e questo vale anche per i negozi giuridici. La causa del negozio giuridico è quindi lo scopo che attraverso tale mezzo si vuole perseguire.

Questa è una prima definizione della causa, ma in dottrina vi sono diverse teorie sulla causa, e le più importanti sono quelle della causa intesa come scopo economico sociale del negozio (c.d. causa tipica o astratta), e le dottrine che ritengono che la causa sia la ragione concreta che le parti vogliono soddisfare attraverso il negozio (c.d. causa concreta). Cominciamo, quindi, con la nozione tradizionale della causa, intesa come scopo economico sociale del negozio.

Nozione

la causa è lo scopo, rilevante dal punto di vista sociale e\o economico, che s'intende conseguire attraverso il negozio giuridico

Secondo l’altra teoria, della causa concreta:

Nozione

la causa rappresenta gli scopi concreti che le parti attraverso il contratto intendono soddisfare

Quale delle due scegliere?
Non possiamo dirlo, visto che entrambe hanno dalla loro parte autorevoli dottrine e giurisprudenza, ma possiamo provare a vedere quali conseguenze derivano nell’accettare l’una o l’altra teoria.
Per la dottrina che vede la causa come scopo economico sociale del negozio, la causa è sempre tipica e astratta, nel senso che prescinde dagli scopi effettivi delle parti, perché realizza una funzione già predeterminata dall’ordinamento, una funzione, appunto, economico sociale.
Le parti, quindi, non farebbero altro che aderire a un tipo contrattuale già predisposto dal legislatore, perché l’autonomia privata non servirebbe solo a realizzare i loro interessi egoistici, ma anche a realizzare una funzione che va oltre tali interessi, cioè una funzione utile anche alla generalità dei consociati; ecco che emerge la funzione economico sociale della causa.
Questa tesi ha ispirato il legislatore del 1942, e ciò lo ricaviamo dall’art. 1322 c.c. che nel prevedere i contratti atipici, cioè non previsti dal legislatore, ne condiziona la validità alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Questa teoria ha il pregio di “socializzare” l’autonomia privata, facendo emergere un aspetto che il legislatore costituzionale ha affermato per il più egoistico dei diritti, la proprietà (art. 42 Cost. comma 2). Ma non basta; dal punto di vista ideologico, si pone come controllo dell’autonomia privata anche in relazione alla meritevolezza degli interessi che si intendono realizzare con i negozi, in generale, ma soprattutto con i contratti.
Fermo restando che scegliendo un tipo di contratto tipico, cioè previsto dall’ordinamento, non si dovrebbe porre un problema di meritevolezza della causa, proprio perché prevista, per i contratti atipici, non previsti dall’ordinamento, si porrebbe tale problema; di conseguenza, abbandonando tale teoria, si correrebbe il rischio di fornire tutela giuridica a contratti stipulati per capriccio o per un egoismo fine a sé stesso, contratti leciti, ma totalmente inutili.
D’altro canto accogliere questa teoria porta con sé il rischio di non considerare gli effettivi interessi che le parti volevano realizzare con il contratto; in altre parole le parti si troverebbero ingessate nella “causa tipica”, e si potrebbero trovare frustrate nella realizzazione degli scopi che volevano perseguire attraverso il contratto, scopi che non emergono dal tipo scelto; tale problema potrebbe porsi anche per i contratti atipici, se riteniamo che il “tipo” di questi contrati si rinviene nel modo in cui si è formato e stabilizzato nella società.
Se, invece, accettiamo la teoria della causa concreta, avremo il vantaggio di tener conto degli effettivi interessi che le parti volevano realizzare, così come emergono non solo dal tipo di contratto scelto, ma anche dal complessivo rapporto che è intercorso tra loro, che trova la sua realizzazione nel contratto. D’altro canto, accettando questa tesi, rischia di diventare evanescente la distinzione tra causa e motivi del contratto, questi ultimi, di regola irrilevanti. Non dimentichiamo poi che accettando la tesi della causa concreta qualsiasi scopo, purché non illecito, potrebbe essere tutelato innanzi ai tribunali, in omaggio a un liberismo che comincia a mostrare tutti i suoi limiti.
Forse la soluzione sta nel mezzo; la causa, infatti, deve essere aderente agli scopi concreti che le parti volevano realizzare, ma deve anche realizzare una funzione economico sociale, senza la quale darebbe vita a contratti inutili, e ciò che è inutile socialmente, alla fine potrebbe anche diventare dannoso.
Sarà quindi questa la prospettiva che seguiremo, causa concreta, ma che svolga anche una funzione economico sociale.
In ogni caso quale che sia la teoria che sceglie, le conseguenze non saranno poi così distanti tra loro; anche accedendo alla teoria della causa come scopo economico sociale, ci sono principi che si desumono dal codice civile, dai quali si capisce che il giudice oltre a valutare la meritevolezza degli interessi coinvolti nel contratto, deve comunque ricercare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso comune delle parole (art. 1362 c.c.); da questa operazione qualificherà il contratto e quindi il tipo contrattuale, che per avventura, potrebbe essere ben diverso da quello che appare, come nel caso in cui si stipuli un contratto denominato di locazione, con il quale si dà in godimento un bene, ma senza corrispettivo, che ben potrebbe essere qualificato come comodato, o contratto atipico, sempre che non sia nullo. Anche se si fosse sostenitori ortodossi della teoria della causa come scopo economico sociale, difficilmente si potrebbe contestare una tale decisione. 
L'irrilevanza, la mancanza, l'illiceità della causa producono la nullità del negozio proprio perché ne è viziata la funzione.
Sennonché non sempre è necessario andare a verificare se la causa di un negozio sia socialmente apprezzabile. Esistono infatti alcuni negozi che sono previstiti e regolati dalla legge, come la compravendita, dove la valutazione circa la meritevolezza della causa è stata già compiuta dal legislatore, mentre in  altri casi saranno gli stessi privati che creeranno nuove forme di negozi (come il leasing) dove sarà necessario verificare l'utilità economica e sociale della causa. Abbiamo quindi:

La causa, quale che sia le tesi circa la sua natura è pur sempre un elemento essenziale del negozio giuridico, in generale, e del contratto in particolare come dispone l'art. 1325 comma primo n. 2.
Di conseguenza il nostro ordinamento vuole che dai contratti e dai negozi risulti sempre lo scopo, la causa.
Il sistema italiano  conosce solo rari casi di negozi "astratti", cioè negozi dai quali non risulta la causa, e ci riferiamo alla cambiale; questo titolo di credito, infatti, è emesso senza che si faccia alcun riferimento al rapporto sottostante che ha spinto l'emittente a formare il titolo; tale rapporto può poi essere davvero irrilevante nei confronti dei successivi prenditori della cambiale, hai quali non si potrà opporre il vizio della causa al fine di non eseguire quanto stabilito nel titolo, mentre la causa sarà rilevante nei rapporti tra emittente della cambiale e primo prenditore; anche la cambiale, quindi non è totalmente astratta, ma l'astrazione sicuramente caratterizza il titolo. 
Attenzione, però!
Non confondiamo questa astrazione ( dalla causa), che è vera astrazione, detta spesso sostanziale o materiale, da quell'altra astrazione detta "astrazione processuale", come accade, ad es. nella nella promessa di pagamento o ricognizione del debito.
In questi negozi, infatti, non c'è astrazione della causa, ma quando il creditore citerà in tribunale il debitore inadempiente, non sarà lui a dover provare il suo diritto e la causa, ma semmai sarà il debitore a dover provare che la promessa o la ricognizione è stata fatta senza una valida causa. Appare evidente, allora, che qui non si prescinde certo dalla causa ( visto che potrà essere invocata in tribunale), ma vi sarà una semplice inversione dell'onere della prova, un'astrazione, quindi, ma solo processuale, e non materiale.

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