Rescissione |
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L' azione rescissione ha lo scopo di portare ad equità un contratto che sia stato concluso sotto la pressione di circostanze eccezionali che possono consistere in uno stato di pericolo o di bisogno;
Pensiamo al caso in cui una madre vede rischiare di annegare suo figlio e non
è in grado di prestargli soccorso; in tale situazione potrebbe promettere una
grossa somma di denaro a chi lo porterà in salvo.
Pensiamo ancora all'ipotesi di chi trovandosi in stato di bisogno venda un bene
prezioso al di sotto della metà del suo valore.
Entrambi i contratti sono stati conclusi sotto la spinta di situazioni particolari, ben note a tutti i contraenti, situazioni che hanno cagionato una particolare iniquità nelle condizioni negoziali.
Proprio per permettere un riequilibrio delle condizioni negoziali, il legislatore ha concesso l'azione di rescissione, lasciando la scelta alla parte svantaggiata se mantenere in vita al contratto oppure rescinderlo, facendone cessare l'efficacia.
La figura della rescissione è tradizionalmente inquadrata tra le cause di invalidità del contratto, anche se una autorevole dottrina la intende, piuttosto, come rimedio contro l'iniquità di un contratto di per sé perfetto.
Prevista in via generale dal codice civile (artt. 1447 e 1448) se ne distinguono due ipotesi.
Analizziamo la prima nella sottostante tabella.
Rescissione del contratto in stato di pericolo |
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Condizioni per l'azione |
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stato di pericolo attuale | il pericolo deve riguardare esclusivamente un danno grave alla persona che può essere sia lo stesso contraente sia altra persona. Il pericolo deve essere in atto al momento della stipulazione del contratto |
iniquità delle condizioni contrattuali | lo stato di pericolo deve aver determinato il contraente a stipulare il contratto a condizioni inique |
conoscenza dello stato di pericolo | la parte avvantaggiata deve essere a conoscenza del fatto che il contratto è stato concluso sotto la spinta dello stato di pericolo |
In caso di rescissione il giudice potrà assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata |
Passiamo, ora, all'altro tipo di rescissione.
Rescissione contratto per lesione |
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Condizioni per l'azione |
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lesione ultra dimidium | la sproporzione tra due prestazioni dev'essere tale entità che l'una valga più del doppio dell'altra ( ad esempio vendo un bene che vale 100 a 49 ) |
stato di bisogno | può essere inteso come vera e propria indigenza, ma si riscontra anche quando vi siano delle difficoltà economiche, seppure di natura transitoria, che però rivestano una notevole importanza per il contraente |
approfittamento dello stato di bisogno | l'altra parte deve essere conoscenza dello stato di bisogno e se ne è servito per trarne vantaggio |
Vediamo ora le regole generali relative all'azione di rescissione:
inammissibilità di convalida |
il contratto rescindibile non può essere convalidato per evitare che attraverso la convalida si ponga nel nulla la tutela accordata attraverso l'azione di rescissione |
riduzione ad equità |
la parte avvantaggiata dal contratto può evitare la rescissione offrendosi di riportare il negozio ad equità; in tal modo non potrà più avere corso l'azione di rescissione |
Sulla riduzione ad equità è necessario effettuare una precisazione; si
potrebbe pensare che per riportare il contratto ad equità (e quindi evitare la
rescissione) basti offrire il 50% più uno del reale valore della prestazione
ricevuta da chi è in stato di bisogno.
Tale è l'opinione di diversi autori, ma la legge non dice di riportare il
contratto alle condizioni che avrebbero evitato la rescissione, ma di portarlo
"ad equità" , cioè in una situazione che venga incontro alle opposte esigenze
delle parti, valutate in relazione alla situazione specifica;
accade allora che per evitare la rescissione il contraente che ha approfittato
della situazione di bisogno dell'altro, dovrà aumentare la sua prestazione di
ben più del 50% più uno del valore dell'altra, perché se si limitasse a ciò,
difficilmente il giudice, chiamato a valutarla, potrebbe considerare equa una
prestazione che vale poco più della metà dell'altra.
prescrizione |
l'azione di rescissione si prescrive nel
termine di un anno dalla conclusione del contratto (art. 1449 c.c.);
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diritti dei terzi |
a differenza di quanto accade per l'azione di annullamento, la rescissione non pregiudica i diritti dei terzi, anche se questi erano in mala fede (art. 1452 c.c.) ; sono fatti salvi, però, gli effetti della trascrizione la domanda di rescissione; in altre parole se la domanda di rescissione è stata trascritta prima del contratto impugnato, la pronuncia sulla rescissione avrà effetto anche nei confronti dei terzi |
Passiamo ora a un delicato argomento, sempre relativo alla
rescissione, e cioè il rapporto tra rescissione e usura.
Questa è prevista dall'art. 644 c.p. che ha assorbito l'ipotesi
dell'abrogato articolo 644 bis c.p. relativo all'usura impropria.
In ogni caso il nuovo articolo 644 prevede il caso di chi si fa dare o
promettere "in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità,
interessi o vantaggi usurari" e al terzo comma si fa riferimento a chi pur non
ricevendo, o non avendo ricevuto la promessa, di interessi usurari, (stabiliti
in base all'art. 2 l. 108\1996 con decreto del ministero del tesoro), si
approfitti di chi si trova in stato di difficoltà economica o finanziaria; in
quest'ultimo caso la somiglianza con la rescissione è evidente.
Sarà quindi il giudice a stabilire se il caso concreto di rescissione rientri
nell'usura (soprattutto quella del comma 3 dell'art. 644 c.p.), ma se ciò sarà
accertato tale contratto non sarà semplicemente rescindibile, ma nullo per
contrarietà all'ordine pubblico o per illiceità della causa. In tal modo la vittima della rescissione-usura
riceverà un tutela ben più efficace da quella che può ottenere dalla sola
rescissione.
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