Errore

 

 

Video, errore

nozione

consiste in una falsa rappresentazione della realtà
che concorre a determinare la volontà di un soggetto; ad esso è parificata l'ignoranza

Abbiamo già visto che conseguenza dell'errore sarà l'annullabilità del negozio giuridico. Sarebbe, però, ingiusto far dipendere l'annullabilità del negozio da ogni e qualsiasi errore in cui sia caduto il dichiarante. È necessario, infatti, per un'elementare esigenza di certezza nel traffico giuridico che l'errore per essere causa d'invalidità, debba avere due caratteristiche ben precise: deve essere essenziale e riconoscibile. Vediamole nella tabella:

errore essenziale

quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto
quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso
quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso
quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto

Non è essenziale, invece, l'errore sui motivi come nel caso di chi acquista un appartamento in una città credendo di dovervi lavorare mentre ottiene il lavoro in un altro luogo.
In certi casi, tuttavia, l'errore sui motivi è determinante, come nella donazione (art. 787 c.c.) e nel testamento (art. 624 c.c.) e ciò per la particolare natura di questi negozi.

errore riconoscibile

L'errore è riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (art. 1431 c.c.)

Come si vede il codice civile sposa la teoria dell'affidamento per definire l'elemento della riconoscibilità di cui abbiamo già parlato in occasione della volontà nel negozio giuridico.

Nel caso di errore di entrambi i contraenti sulla stessa circostanza, però, si ritiene non necessario considerare il requisito della riconoscibilità (e quindi tutelare l'affidamento) bastando il solo requisito della essenzialità.

Stabilite le caratteristiche dell'errore, vediamone i tipi cliccando sui relativi collegamenti;

Abbiamo visto che conseguenza dell'errore sarà l'annullabilità del negozio; tuttavia la parte non in errore può offrire di eseguire il negozio in maniera conforme alle modalità ed al contenuto che la parte caduta in errore avrebbe voluto se non fosse caduta nell'errore (art. 1432 c.c.).
Il potere della parte non in errore di rettificare il contratto si atteggia come un vero e proprio diritto potestativo che può essere azionato prima che all'altra parte ne sia derivato un pregiudizio.
La rettifica, di cui stiamo parlando, potrà essere utilizzata dalla parte non in errore sia nei casi di errore ostativo che in quelli di errore vizio.

Concludiamo il discorso ricordando l'errore di calcolo di cui all'art. 1430 c.c.
Questo non è un errore che porta all'annullabilità del negozio ma solo a rettifica.
Vi è errore di calcolo, ad esempio, quando nel calcolare il peso complessivo della merce acquistata, per un'errata operazione aritmetica, risulta un peso superiore o inferiore a quello reale (10 kg al posto di 100).
In questo caso una semplice rettifica servirà a rimediare allo sbaglio, ma se l'errore di calcolo provoca un errore sulla quantità (credevo di comprare  a causa del mio errore di calcolo 100 kg di merce mentre ne ho acquistati 1.000 kg) il contratto sarà annullabile se l'errore era riconoscibile dall'altro contraente.

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