Azioni a difesa del possesso

nozione

sono azioni processuali che hanno come scopo la difesa del possesso indipendentemente dall'accertamento del diritto che ne dovrebbe essere alla base. Forniscono una tutela provvisoria destinata a cessare di fronte alle azioni che accertano il diritto

Come abbiamo già visto, il possesso è una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale; in quanto tale è tutelato con apposite azioni processuali, il cui scopo è di impedire che con azioni violente o clandestine il possessore possa essere privato o turbato nel suo possesso; in definiva le azioni possessorie servono ad assicurare la pace sociale impedendo che si possa agire violentemente o clandestinamente sul presupposto che il possessore non sia il vero titolare del diritto;
ma se il possesso è tutelato in quanto tale, è anche vero che l'accertamento del possesso deve cedere di fronte all'accertamento del diritto, ed è per questo che le azioni possessorie forniscono una tutela temporanea, destinata a cessare quando si accerterà il diritto con l'esercizio delle azioni a difesa della proprietà e degli altri diritti reali di cui abbiamo già parlato.

Occupiamoci, ora, delle azioni possessorie che sono previste negli articoli 1168 e ss. del codice civile;

le azioni possessorie possono essere suddivise in due categorie:

  1. azioni che sono riconosciute al possessore in quanto tale sia o meno titolare del corrispondente diritto: azioni di reintegrazione e manutenzione
  2. azioni di nunciazione, che sono riconosciute sia al possessore sia al titolare del diritto anche a prescindere del possesso;

Cominciamo ad occuparci delle azioni di reintegrazione e manutenzione.

La prima ha come scopo la reintegrazione nel possesso di chi ne sia stato spogliato in maniera violenta o clandestina.

azione di reintegrazione
(art.
1168 c.c.)

legittimati attivi: il possessore e il detentore qualificato, legittimati passivo è l'autore dello spoglio
modalità dello spoglio: per agire è necessario che lo spoglio sia avvenuto in modo violento o clandestino
termine per la proposizione dell'azione: un anno dal sofferto spoglio se lo spoglio è violento, un anno dalla scoperta dello spoglio, se clandestino

In merito alla azione di reintegrazione ricordiamo che legittimato passivo non è solo l'autore dello spoglio, ma anche l'acquirente del bene quando sia consapevole dell'avvenuto spoglio (art. 1169 c.c.).

Passiamo alla azione di manutenzione che si può proporre quando il possessore venga molestato nel suo possesso.

azione di manutenzione
(art.
1170 c.c.)

legittimato attivo:possessore di un bene immobile o universalità di mobili se possiede da un anno in maniera continua ed ininterrotta e non abbia acquistato il possesso in maniera violenta o clandestina:
legittimato passivo: l'autore delle molestie sia di fatto che di diritto
termine per la proposizione dell'azione: entro un anno dalla turbativa
scopo della azione: far cessare le molestie e se queste hanno avuto carattere materiale, ripristinare la situazione precedente

Consideriamo ora le azioni di nunciazione cominciando con la denunzia di nuova opera che si può proporre quando il possessore teme di ricevere un danno da un'opera intrapresa su un fondo altrui e non ancora terminata.

denunzia di nuova opera
(art.
1171 c.c.)

legittimati attivi il proprietario, il titolare di altro diritto reale ed il possessore, legittimato passivo è il beneficiario dell’opera oltre all’autore materiale.
Il termine per la presentazione del ricorso è di un anno dall’inizio dell’opera, purché non sia terminata.
Il contenuto del provvedimento può consistere nella sospensione dell’opera o nell’autorizzazione alla continuazione dovendo il giudice predisporre, in entrambi i casi, le opportune cautele. Poiché la sospensione dell’opera può danneggiare gli interessi del soggetto passivo del provvedimento, il giudice deve imporre una cauzione al ricorrente nel caso in cui decida per la sospensione dell’opera. Nel caso in cui il giudice deciderà per la continuazione dell’opera, le “opportune cautele” consisteranno nel versamento di una cauzione a favore del ricorrente oltre ai provvedimenti per la riduzione o demolizione dell’opera nel caso in cui si accerti il diritto del ricorrente nel procedimento di merito. La cauzione non potrà, però, essere imposta a chi risulti sfornito dei mezzi per prestarla. Secondo la cassazione la misura cautelare può essere chiesta anche nei confronti della pubblica amministrazione ma non per contestare i provvedimenti che l’hanno resa possibile, ma le modalità materiali d’esecuzione che si assumono dannose

Occupiamoci ora della denunzia di danno temuto.
In questo caso il possessore (o il titolare di un diritto reale) teme che da da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso.

denunzia di danno temuto
(art.
1172 c.c.)

scopo della azione: mira a neutralizzare una situazione di pericolo dalla quale potrebbe scaturire un danno grave e prossimo.
La legittimazione attiva è concessa al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento e al possessore, mentre la legittimazione passiva è del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulla cosa che potrebbe provocare il danno.
Il contenuto del provvedimento è atipico, in quanto il giudice deve prendere una decisione idonea per ovviare al pericolo, decisione che può andare dal  consolidamento della cosa che minaccia il bene del ricorrente, sino al suo abbattimento. Forse non tutti sanno che l’originario “pino di Napoli” che compariva nelle cartoline della città, fu abbattuto proprio in seguito ad una denunzia di danno temuto.
Anche in questo caso il giudice può imporre una cauzione, ma, a differenza di quanto accade per la denuncia di nuova opera, solo “qualora ne sia il caso”

 

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