I beni dello Stato

I beni possono appartenere allo Stato o a privati e questi beni sono soggetti alle regole del codice civile, così come alle altre leggi che riguardano i privati.

Tuttavia il beni dello Stato possono godere di un particolare regime giuridico, diverso da quello previsto per i privati, ma questo regime giuridico non è omogeneo, perché può far riferimento a tre situazioni diverse:

1) Beni demaniali (art. 822);

2) Beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato ( art. 826);

3) Beni dello Stato che non rientrano nei primi due, e che quindi fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato.

Perché queste differenze? Cosa comporta che un bene dello Stato rientri in una o un’altra delle tre categorie?

Le differenze stanno nella possibilità che tali beni siano assoggettati alle normali regole del codice civile o che godano di un regime giuridico speciali.

I beni demaniali sono quelli in cui le differenze di regime giuridico rispetto ai privati è massima, mentre per i beni dello Stato che appartengono alla terza categoria, cioè quelli del patrimonio disponibile, le differenze di regime giuridico, rispetto ai beni che sono di proprietà di privati, sono minime.

Ci occuperemo, nei collegamenti che seguono,  delle regole di detti beni così come espresse nel codice civile, ricordando, però, che spesso le regole puntali circa il regime giuridico di detti beni è contenuto in leggi speciali che sono oggetto di studio del diritto amministrativo. Vediamo gli altri argomenti nei collegamenti posti qui sotto.

  1. Beni demaniali;
  2. Beni che fanno parte del patrimonio dello Stato.
punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione