Il chiamato all'eredità; l'eredità giacente

 

 

Secondo l'articolo 459 del codice civile l'eredità si acquista con l'accettazione e questa, se avviene, ha effetto sin dal momento dell'apertura della successione.

È facile capire che con tale norma si vogliono raggiungere due effetti:

1. da un lato si vuole evitare che qualcuno possa divenire erede anche quando non voglia;

2. dall'altro, con la retroattività dell'accettazione si vuole fare in modo che non vi sia soluzione di continuità nella titolarità del patrimonio del de cuius.

Ci occuperemo successivamente dell'accettazione, ma ora ci preme stabilire che cosa accade nel periodo in cui l'accettazione non sia ancora avvenuta.

Ci chiediamo, infatti, cosa possa accadere del patrimonio del de cuius e come considerarlo.

In merito primo punto l'articolo 460 del codice civile legittima il chiamato all'eredità ad esercitare le azioni necessarie a tutela del patrimonio del de cuius prima ancora della sua accettazione ed indipendentemente da questa.
Vediamo quindi quali sono i poteri del chiamato all'eredità:

Legittimazione all'esercizio dell'azioni possessorie; il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari indipendentemente dalla loro materiale apprensione;

Legittimazione a compiere atti conservativi, cautelari, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari; in questo caso il chiamato può addirittura spingersi, previa autorizzazione del tribunale, a vendere i beni che non possono essere conservati o la cui conservazione comporta grave dispendio.

Dal punto di vista giuridico il chiamato dispone, non di un diritto ma di una aspettativa diritto e ha interesse che il patrimonio del defunto rimanga inalterato fino all'eventuale esercizio del suo diritto di accettazione.
In ogni caso se il chiamato all'eredità è in possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione e ciò a garanzia dei terzi.

Occupiamoci, adesso, della sorte del patrimonio del defunto prima dell'accettazione.

Si parla, in proposito, di eredità giacente, che costituirebbe un vero e proprio patrimonio separato in attesa del titolare; dopo l'accettazione si confonde con patrimonio dell'erede o resta comunque separato in caso di accettazione con beneficio di inventario.

Secondo l'articolo 528 del codice civile per aversi eredità giacente sono necessarie tre condizioni

  1. Mancata accettazione dell'eredità;
  2. Il chiamato non deve essere in possesso dei beni ereditari;
  3. È stato nominato un curatore dell'eredità.

Ricorrendo le prime due condizioni, infatti, il tribunale della circoscrizione dove si è aperta la successione nomina, anche d'ufficio, un curatore dell'eredità che procederà usando i poteri di cui di articoli 529 e seguenti del codice civile. I poteri del curatore cesseranno con l'accettazione della eredità.

Parte la dottrina distingue l'eredità " giacente " dall'eredità " vacante ".
Quest'ultima si avrebbe solo quando non esistono più persone che possano accettare l'eredità, ovviamente al di fuori dello Stato, mentre l'eredità giacente sussiste solo alle condizioni di cui sopra.

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