Articolo 73. Diritto di recesso. 1.
Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto
l'acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In
tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve
rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la
conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché
si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima
dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo
70, comma 1, lettere a), b), c), d), n.1), h) ed i), ed all'articolo 71,
comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'articolo 71,
comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre
mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non è tenuto ad alcuna
penalità né ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli
elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di
recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni
lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli
elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2
ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3,
l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui
al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno
successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona
indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione
deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex e fac-simile, a
condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro le quarantotto ore successive. |