Gli altri elementi del rapporto di consumo
L'argomento relativo alle clausole vessatorie è forse il più significativo del rapporto di consumo.
Il codice, però, si occupa degli altri aspetti di detto rapporto, ma non in maniera così immediata come per le clausole vessatorie, ma con numerosi rinvii a leggi speciali (o ulteriormente speciali dovremmo dire), dettando una disciplina base da osservare anche se in contrasto con dette leggi.
In via generale è espressa la regola ( art. 39) secondo cui
Le attività
commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di
correttezza e di lealtà, |
Come si vede da questa definizione sorge un nuovo e più ampio concetto di
buona fede. Questa non è più il solo dovere di correttezza nei rapporti
contrattuali, dovere che si esprime in diversi obblighi, come quello di
informare la controparte delle cause d'invalidità del contratto, ma qualcosa di
più. Il professionista che non si attiva per proteggere il consumatore sarà in
mala fede e potrà quindi vedersi esposto a una richiesta di risarcimento danni.
Viene da chiedersi: in che cosa consiste questa protezione che il professionista
deve garantire al consumatore?
Rispondiamo: in un maggior obbligo di informazione.
Abbiamo visto sino ad ora, e vedremo ancora, che il consumatore deve essere informato dei suoi diritti, e la prima fonte d'informazione non può essere altri che l'altra parte contrattuale; in certi casi il professionista che omette certe informazioni ( pensiamo al diritto di recesso) si vedrà esposto a sanzioni amministrative anche di notevole entità.
Questo obbligo d'informazione risulta ancora più evidente per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e nei contratti a distanza. Occupiamoci, allora di queste due ipotesi.
contratti negoziati fuori dei
locali commerciali |
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Altra categoria assimilabile, a quella dei contratti negoziati al di fuori dei contratti commerciali è quella dei contratti a distanza.
contratto a distanza |
il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso |
Per "tecnica di comunicazione a distanza" s'intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti, mentre l'operatore di tecnica di comunicazione la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Bene, ma perché ci occupiamo di questi di contratti?
Il motivo lo troviamo nel fatto che in entrambi i casi è riconosciuto per legge
al consumatore il diritto di recesso.
Secondo l'art.
64 comma 1,
Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5. |
L'art. 65 indica i termini di decorrenza per contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e a distanza. Con l'esercizio del diritto di recesso secondo le regole previste dalla legge le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni, ma se le obbligazioni sono state in tutto o in parte eseguite, sarà necessario seguire le regole dell'art. 67 che si sostanziano in un obbligo di restituzione del bene ricevuto, bene che dev'essere restituito sostanzialmente integro e in normale stato di conservazione.
Il professionista non dovrà solo subire il recesso del consumatore che non
voglia più il bene, ma dovrà anche informarlo del suo diritto. Gli articoli 47 e
52 lettera f), infatti, obbligano il professionista a fornire questa
informazione e nel caso in cui ometta di farlo si vedrà esposto ad una sanzione
amministrativa fino a 5.165 euro, sanzione che potrà essere raddoppiata in caso
di recidiva (art. 62).
Abbiamo parlato della sola informazione relativa al diritto di recesso, ma il
professionista deve fornire altre e numerose informazioni al consumatore ( v.
art.
52 per i contratti a distanza) e omettere tali informazioni predisposte a
protezione del consumatore, oltre all'illecito amministrativo, costituiranno
illecito civile poiché sarà violato l'obbligo di buona fede così come inteso dal
codice del consumo all'art. 39.
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