Gli altri elementi del rapporto di consumo

L'argomento relativo alle clausole vessatorie è forse il più significativo del rapporto di consumo.

Il codice, però, si occupa degli altri aspetti di detto rapporto, ma non in maniera così immediata come per le clausole vessatorie, ma con numerosi rinvii a leggi speciali (o ulteriormente speciali dovremmo dire), dettando una disciplina base da osservare anche se in contrasto con dette leggi.

In via generale è espressa la regola ( art. 39) secondo cui

Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà,
valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori

Come si vede da questa definizione sorge un nuovo e più ampio concetto di buona fede. Questa non è più il solo dovere di correttezza nei rapporti contrattuali, dovere che si esprime in diversi obblighi, come quello di informare la controparte delle cause d'invalidità del contratto, ma qualcosa di più. Il professionista che non si attiva per proteggere il consumatore sarà in mala fede e potrà quindi vedersi esposto a una richiesta di risarcimento danni.

Viene da chiedersi: in che cosa consiste questa protezione che il professionista deve garantire al consumatore?
Rispondiamo: in un maggior obbligo di informazione.

Abbiamo visto sino ad ora, e vedremo ancora, che il consumatore deve essere informato dei suoi diritti, e la prima fonte d'informazione non può essere altri che l'altra parte contrattuale; in certi casi il professionista che omette certe informazioni ( pensiamo al diritto di recesso) si vedrà esposto a sanzioni amministrative anche di notevole entità.

Questo obbligo d'informazione risulta ancora più evidente per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e nei contratti a distanza. Occupiamoci, allora di queste due ipotesi.

contratti negoziati fuori dei locali commerciali
(art. 45)

sono quei contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura
durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali
in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata
per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista

Altra categoria assimilabile, a quella dei contratti negoziati al di fuori dei contratti commerciali è quella dei contratti a distanza.

contratto a distanza
(art. 50)

il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso

Per "tecnica di comunicazione a distanza" s'intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti, mentre l'operatore di tecnica di comunicazione la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Bene, ma perché ci occupiamo di questi di contratti?
Il motivo lo troviamo nel fatto che in entrambi i casi è riconosciuto per legge al consumatore il diritto di recesso.
Secondo l'art. 64 comma 1,

Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.

L'art. 65  indica i termini di decorrenza per contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e a distanza. Con l'esercizio del diritto di recesso secondo le regole previste dalla legge le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni, ma se le obbligazioni sono state in tutto o in parte eseguite, sarà necessario seguire le regole dell'art. 67 che si sostanziano in un obbligo di restituzione del bene ricevuto, bene che dev'essere restituito sostanzialmente integro e in normale stato di conservazione.

Il professionista non dovrà solo subire il recesso del consumatore che non voglia più il bene, ma dovrà anche informarlo del suo diritto. Gli articoli 47 e 52 lettera f), infatti, obbligano il professionista a fornire questa informazione e nel caso in cui ometta di farlo si vedrà esposto ad una sanzione amministrativa fino a 5.165 euro, sanzione che potrà essere raddoppiata in caso di recidiva (art. 62).
Abbiamo parlato della sola informazione relativa al diritto di recesso, ma il professionista deve fornire altre e numerose informazioni al consumatore ( v. art. 52  per i contratti a distanza) e omettere tali informazioni predisposte a protezione del consumatore, oltre all'illecito amministrativo, costituiranno illecito civile poiché sarà violato l'obbligo di buona fede così come inteso dal codice del consumo all'art. 39.

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