Le indicazioni dei prodotti

Il codice, per favorire la corretta informazione del consumatore, ha reso obbligatorie particolari indicazioni sui prodotti, pena il divieto del loro commercio in Italia.

La necessità di una corretta informazione contenuta nel prodotto stesso è essenziale;
sarà spesso capitato, infatti, di acquistare un bene dove le istruzioni non sono riportate in italiano, fatto particolarmente grave per i beni tecnologici, con la conseguenza di dover ricorrere a penose ricerche su internet o subire lunghe attese per parlare con i centri di assistenza. A tutto ciò ha posto fine il codice del consumo che, riprendendo precedenti normative, ha stabilito ( art. 6 e ss.) quali indicazioni debbano essere riportate sui prodotti. Vediamole in sintesi.

contenuto minimo delle informazioni che devono essere riportate sui prodotti o sulle loro confezioni in maniera chiaramente visibile e leggibile

denominazione legale o merceologica del prodotto
nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nella Unione europea o del paese di origine se situato fuori dell’Unione europea
eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente
materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità le caratteristiche merceologiche del prodotto
le istruzioni, e le eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso ove utili ai fini di fruizione e  sicurezza del prodotto

Le informazioni di qualsiasi tipo destinate agli utenti e ai consumatori devono essere rese chiaramente almeno in lingua italiana.

Non per tutti i prodotti è necessario riportare queste informazioni; sono infatti esclusi  i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
Vediamo ora che cosa accade (art. 11 e 12) se non si seguono le regole stabilite dal codice in merito alle indicazioni sui prodotti.

divieto di commercializzazione

divieto di commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in italiano in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni riportante nella precedente tabella

sanzioni che si applicano in seguito alla violazione del divieto di commercio

salvo che il fatto non costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto
di cui all’articolo 11, si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita

Il consumatore non solo deve essere correttamente informato sul contenuto del prodotto, ma anche sul prezzo di vendita.

Per questo motivo gli articoli 13 e ss. del codice prevedono una serie di regole relative alla indicazione del prezzo in relazione anche alla unità di misura.

Sul prezzo di vendita, ad esempio, si stabilisce che questo si deve riferire al prezzo finale valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;

Il prezzo per unità di misura, invece, è necessario indicare il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

Anche qui sono previste delle sanzioni se non sono seguite le indicazione previste dal codice non obbligatorie, però, per particolari categorie di prodotti come gli oggetti d'arte e di antiquariato.

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