Il conflitto di interessi

 

Guarda il video su Youtube

Video, conflitto di interessi

conflitto di interessi

è l'ipotesi in cui il rappresentante concluda un contratto pur essendo portatore di un interesse proprio o di terzi contrastante con quello del rappresentato 

Si tratta di una ipotesi particolare; può accadere, infatti, che il rappresentante possa usare il potere attribuitogli con la procura contro l'interesse del rappresentato per interessi personali o comunque a lui riconducibili;
facciamo l'ipotesi che il rappresentante abbia ricevuto l'incarico di acquistare un appartamento  e che il contratto sia concluso con la moglie del rappresentante, venditrice dell'appartamento; è chiaro che il rappresentante potrebbe non fare gli interessi del rappresentato, ma i suoi.
La particolarità dell'ipotesi consiste nel fatto che il contratto è annullabile anche quando il rappresentante abbia ben usato il suo potere perché, secondo la dottrina dominante, basta che vi sia una situazione "potenziale" di conflitto per legittimare il rappresentato a chiedere l'annullamento del contratto.
Per essere causa di annullamento il conflitto doveva essere conosciuto o riconoscibile dal terzo che ha trattato con il rappresentate; riassumendo per l'annullamento del contratto è necessario:

1. contrasto con  l'interesse del rappresento anche se solo potenziale

2. conoscenza o riconoscibilità del conflitto da parte del terzo

Altra ipotesi riconducibile al conflitto d'interessi è quella dell'articolo 1395 c.c. relativa al contratto con sé stesso;

In questo caso il rappresentante non tratta con un terzo, ma conclude il contratto "da solo" assumendo la duplice veste di rappresentante e di altra parte contrattuale, come nel caso in cui acquisti per il rappresentato un appartamento di cui è il proprietario, oppure nell'ipotesi in cui acquisiti per il rappresentato  sempre un appartamento di cui non è proprietario, ma rappresentante del proprietario " in proprio o come rappresentante di un'altra parte" recita l'articolo 1395.

Anche il contratto è annullabile, anche se il rappresentato non ha danneggiato l'interesse del rappresentato; in altre parole il legislatore si è preoccupato di tutelare l'interesse del rappresentato da "possibili" abusi del rappresentante  concedendogli la scelta se accettare l'operato del rappresentante o agire per l'annullamento del contratto.
A differenza del caso precedente, per ottenere l'annullamento il rappresentato non dovrà provare l'esistenza del conflitto di interessi, ma la semplice conclusione del contratto con sé stesso da parte del rappresentante. È doveroso avvertire, però, che queste conclusioni non sono accettate da parte autorevole della dottrina che ritiene indispensabile l'esistenza di un danno per poter chiedere l'annullamento del contratto.

Non sarà possibile agire per l'annullamento del contratto quando le condizioni erano tali da non potere pregiudicare l'interesse del rappresentato, come nell'ipotesi in cui il rappresentante abbia acquistato da sé stesso beni a prezzi imposti dalla legge o quando sia  stato specificamente autorizzato alla conclusione del contratto dal rappresentato.

  1. la rappresentanza nel settore commerciale.

 

Giurisprudenza

Un caso particolare, nel contratto concluso con se stesso, l’annullabilità si può evitare con la specifica autorizzazione del rappresentato, e nel contratto concluso in conflitto di interessi?

Cass. civ. Sez. II, 31-01-2017, n. 2529 (rv. 642808-03)
In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c.(Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2012)

FONTI CED Cassazione, 2017

 Sul conflitto di interessi, sussistenza in concreto per l’annullabilità del contratto.

Cass. civ. Sez. II, 31-01-2017, n. 2529 (rv. 642808-02)
Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.
Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2012) FONTI CED Cassazione, 2017

Sul conflitto di interessi, sussistenza in concreto per l’annullabilità del contratto.

Cass. civ. Sez. II, 15-03-2012, n. 4143
Va cassata, in parte qua, la sentenza di merito che ha trattato l'ipotesi di annullamento di un contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato alla stregua di un'anomala ipotesi di responsabilità caratterizzata dal danno in re ipsa.  FONTI Foro It., 2012, 9, 1, 2400

Cass. civ. Sez. III Sent., 30-05-2008, n. 14481
Il conflitto d'interessi idoneo, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ. , a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.
FONTI  CED Cassazione, 2008 

Sull’esistenza del conflitto di interessi ( la sentenza si riferisce a una s.r.l. ma il principio espresso può essere esteso anche al di fuori di questa ipotesi, vedi sentenza successiva).

Cass. civ. Sez. III, 30-12-2014, n. 27547
Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del conflitto d'interessi, rientrando le garanzie concesse da una società in favore di una propria controllata tra gli atti strumentali alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e, dunque, nell'interesse della stessa garante e del gruppo societario nel suo insieme). (Cassa con rinvio, App. Roma, 31/05/2010)
FONTI CED Cassazione, 2014

Sulla autorizzazione a concludere il contratto in caso di contratto con se stesso.

Cass. civ. Sez. II, 15-03-2012, n. 4143
In tema di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato. Ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante. Pertanto, per la configurabilità del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell'art. 1394 c.c. (applicabile anche ai casi di rappresentanza organica di una persona giuridica), non ha rilevanza, di per sé, che l'atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non è necessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, perché il rappresentato possa domandare o eccepire l'annullabilità del negozio.
FONTI Notariato, 2012, 3, 250 

Non sempre il contratto con se stesso è annullabile, ma è il rappresentante che deve provare le condizioni di validità.

Cass. civ. Sez. III, 20-08-2013, n. 19229
In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto. (Rigetta, App. Brescia, 17/11/2008) FONTI CED Cassazione, 2013

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione