Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale

nozione

è una azione giudiziale contenziosa con la quale si vuole ottenere
un provvedimento giurisdizionale che abbia gli effetti del riconoscimento

Abbiamo visto che il riconoscimento è atto di natura discrezionale, ma è anche vero che questa discrezionalità non deve essere un mezzo per sfuggire ai propri doveri di genitore. Per questo motivo il codice civile permette, in primo luogo al figlio, di agire per far riconoscere il proprio status.

Vediamo, quindi, le caratteristiche essenziali di questo procedimento:

legittimazione

possono proporre l'azione il figlio oppure, in caso di morte di quest'ultimo prima di avere iniziato l'azione, i suoi discendenti entro due anni dalla morte (art. 270 c.c.); può anche essere intentata dal genitore che esercita la patria potestà oppure dal tutore previa autorizzazione del tribunale (art. 273 c.c.); l'azione è proposta nei confronti del presunto genitore o dei suoi eredi; se mancano tali soggetti la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice ( ex art. 276 c.c. come modificato dalla l. 219\2012)

 

ammissibilità dell'azione

secondo l'articolo 274 del codice civile l'azione deve essere ammessa in via preliminare dal tribunale solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata; in altre parole il tribunale dovrà accertare preliminarmente la probabilità di successo dell'azione ( fumus boni iuris) prima dell'inizio del procedimento vero e proprio. Non è in ogni caso ammissibile l'azione richiesta al di fuori dei casi in cui riconoscimento è ammesso (art. 269 c.c.)

 

prova del rapporto di filiazione

la prova della maternità e della paternità può essere data con ogni mezzo, ma mentre la prova della maternità e più semplice poiché basta dimostrare l'identità di colui che si pretende essere figlio con colui che fu partorito da quella donna, la prova la paternità è più complessa anche se, ormai, si ritengono normalmente ammissibili i test sul DNA ai quali, però, non si può costringere il presunto genitore. In ogni caso non costituisce prova la dichiarazione della madre con la quale indichi il presunto padre

 

effetti della sentenza la sentenza che dichiara la filiazione naturale

ha gli stessi effetti del riconoscimento (art. 277 c.c.)

L'azione, come abbiamo già ribadito, non è proponibile al di fuori dei casi in cui è ammesso il riconoscimento; l'esclusione riguarda, quindi, soprattutto di figli incestuosi che, però, hanno comunque diritto ad essere mantenuti dai genitori.
Per questo motivo l'articolo 279 del codice civile permette al figlio non riconoscibile di agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione con procedimento simile a quello di dichiarazione di paternità o maternità.

 

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