Differenze con il risarcimento del danno per inadempimento

Secondo l'art. 2056

il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226, e 1227

Il danneggiato dovrà risarcire sia il danno emergente che il lucro cessante in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'atto illecito (art. 1223);
il giudice potrà anche valutare equitativamente i danni quando non è possibile provarli nel loro esatto ammontare (art. 1226), e se il danneggiato ha colposamente concorso a cagionare il danno, l'entità del risarcimento è diminuita secondo il grado della colpa (art. 1227).

L'art. 2056 non richiama l'art. 1224 che si riferisce alla mora nelle obbligazioni pecuniarie, anche se, essendo il risarcimento del danno quantificabile in una somma di denaro, la giurisprudenza ritiene che in caso d'illecito extracontrattuale si è in mora sin dal momento della produzione del danno, e da quel momento, quindi, decorrono gli interessi moratori di cui all'art. 1224.

ma la differenza più importante consiste nella non menzione dell'art. 1225 c.c. relativo alla prevedibilità del danno

Questo vuol dire che il danneggiante dovrà risarcire non solo ai danni che si potevano prevedere al momento della produzione del danno, ma anche a quelli che non si potevano prevedere, ma che si sono comunque prodotti.

Quanto detto, però, va comunque visto alla luce delle teorie sul nesso di causalità.
Rimandando la questione a quando ci occuperemo della responsabilità da inadempimento e del seguente risarcimento del danno, osserviamo  sin da ora, insieme con il Bianca, che l'applicazione coerente del criterio della causalità adeguata viene ad applicare alla responsabilità extracontrattuale il principio della prevedibilità del danno, escludendo, quindi, i danni imprevedibili dal risarcimento. Questa posizione, però, non è sempre coerente con la posizione della giurisprudenza che in qualche caso ha ammesso la risarcibilità di danni imprevedibili, intesi come danni determinati da fattori eccezionali, cioè al di fuori del concetto della causalità adeguata.

Altra differenza importante con il risarcimento per inadempimento riguarda la determinazione del danno emergente e del lucro cessante;
in entrambi casi per danno emergente si intende la perdita subita e per lucro cessante il mancato guadagno che ha sofferto il danneggiato-creditore, ma ci accorgiamo subito che questi danni hanno una natura molto diversa nei due tipi di risarcimento perché è una cosa risarcire il danno da inadempimento di un contratto e un'altra risarcire il danno che deriva da un atto illecito extracontrattuale, come un sinistro stradale.
Nel caso del contratto, infatti, bisognerà tutelare "l'interesse positivo" che aveva il creditore all'adempimento che poi è mancato, e i danni dovranno essere calcolati in riferimento a questa esigenza.
Nel caso, invece, di inadempimento da illecito extracontrattuale bisognerà tutelare "l'interesse negativo" che aveva il danneggiato a non essere coinvolto dalla attività illecita del danneggiante.

Alla luce di queste differenze, si spiegano anche le altre particolarità del risarcimento per illecito extracontrattuale.

In primo luogo l'art. 2057 c.c. prevede che in caso di danno permanente alla persona  il giudice può liquidare i danni sotto forma di rendita vitalizia (art. 1872 c.c.).

sono poi risarcibili anche i danni non patrimoniali subiti dal danneggiato (art. 2059 c.c.)

questi non consistono nei danni che diminuiscono il patrimonio del soggetto, ma nei patimenti, nelle sofferenze psico-fische, nei turbamenti dovuti all'illecito, siano essi di natura transitoria o permanente

L'art. 2059, inoltre, limita il risarcimento del danno morale ai soli casi previsti dalla legge;
il riferimento è principalmente all'art. 185 c.p. che prevede la risarcibilità dei danni non patrimoniali scaturenti da reato.
Questa rigida limitazione, però potrebbe lasciar fuori dal risarcimento importanti ipotesi di danno come il c.d. "danno biologico".
Questo consiste nella menomazione della integrità psico-fisica della persona che è rilevante in quanto tale, indipendentemente dalla perdita patrimoniale che si può subire in seguito a questa menomazione.
Sul danno biologico è intervenuto il legislatore che nel codice delle assicurazioni (art. 138) lo individua come:

la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito

Sul punto, poi, era  intervenuta la Corte Costituzionale che con sentenza del 14\07\1986 aveva affermato che l'art. 2059 deve essere interpretato nel senso che la limitazione dei casi di risarcimento del danno morale ai soli casi previsti dalla legge, si riferisce solo al "danno morale soggettivo", consistente in ingiuste perturbazioni dell'animo o in sensazioni dolorose, e non esclude la risarcibilità delle lesioni alla salute anche se improduttive di diminuzioni patrimoniali, note come "danno biologico".

Non sono, infine, esclusive dell'illecito extracontrattuale le ipotesi previste dall'art. 2056 c.c. comma 2 sulla liquidazione equitativa del lucro cessante e dall'art. 2058 c.c. sul risarcimento in forma specifica, poiché entrambe le forme di risarcimento possono aversi anche in caso di responsabilità contrattuale.

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