Presidente della Repubblica

 

212 domande di diritto costituzionale e pubblico
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Video, parte prima

 

È il Capo dello Stato e può essere considerato, insieme ad analoghe figure presenti in Europa, come la trasformazione in chiave democratica della figura del re.

Secondo l'art. 87 della Costituzione comma 1:

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Come si vede la Costituzione ha voluto creare la figura del Presidente come soggetto super partes, che non rappresenta questa o quella forza politica, ma la Nazione tutta nella sua unità. In questa veste il Presidente è anche garante della Costituzione, attività che svolge soprattutto quando verifica la costituzionalità di una serie di atti normativi che gli sono sottoposti.

Requisiti e elezione

Può diventare Presidente della Repubblica Italiana chi (art. 58 Cost.):

1. è cittadino italiano;
2. abbia compiuto almeno 50 anni;
3.  goda dei diritti civili e politici.

Elezione

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 delegati per ogni Regione, ad esclusione della Valle D'Aosta che invia un solo delegato.

Maggioranze: la votazioni avvengono a scrutinio segreto; è eletto Presidente che ottiene la maggioranza dei 2\3 nei primi 3 scrutini; se non si raggiunge tale maggioranza nei primi 3 scrutini, è eletto Presidente chi ottiene maggioranza assoluta dei voti in uno dei successivi scrutini.

Giuramento: dopo essere stato eletto il Presidente della Repubblica presta giuramento davanti al Parlamento in seduta comune di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione.

Durata in Carica

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni (art. 85 Cost.).

Cessazione della Carica

Ipotesi normale:

Scadenza del mandato essendo trascorsi i 7 anni;

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica (art. 85 Cost.).

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica (art. 85 Cost.).

Durante gli ultimi 6 mesi del suo mandato il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere, a meno che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura (c.d. semestre bianco).

Ipotesi anomale:

1. dimissioni;
2. morte;
3.decadenza  nel caso vengano meno i requisiti della sua eleggibilità;
4.destituzione, in seguito a giudizio della Corte Costituzionale che l'abbia riconosciuto colpevole di altro tradimento o attentato alla Costituzione.

Il Presidente della Repubblica può anche trovarsi in situazioni che gli impediscono di svolgere le sue funzioni, in maniera temporanea o definitiva, questo può accadere per uno stato di malattia temporanea o perché il Presidente è in viaggio in paesi  che non gli consentano di svolgere la sue funzioni, oppure per impedimento permanente; in questi casi secondo l'art. 86 Cost. dispone che:

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

È questo l'istituto della supplenza ed è per questo che il Presidente del Senato è indicato anche come seconda carica dello Stato.

Se però si tratta di impedimento permanete o morte del Presidente della Repubblica, l'art. 86 comma 2 Cost. dispone che:

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Nulla dispone la Costituzione si come si debba accertare questo impedimento permanente, nel caso del Presidente Segni che nel 1964 fu colpito da ictus l'impedimento fu constatato dai presidenti delle Camere e dal Presidente del Consiglio.

Durante il periodo di supplenza il Presidente del Senato deve svolgere solo l'ordinaria amministrazione, anche se questa va commisurata al momento politico del Paese.

Il Presidente della Repubblica cessato dalla carica diviene senatore a vita, salvo che vi rinunzi ed escluso il caso in cui sia stato condannato dalla Corte Costituzionale (art. 59 Cost.)

La controfirma e la responsabilità del Presidente della Repubblica

Video, parte seconda

Secondo l'art. 89 della Costituzione:

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

E secondo l'art. 90 della Costituzione:

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Dobbiamo quindi analizzare l'istituto della controfirma e quello della responsabilità del Presidente della Repubblica.

La Controfirma

Si tratta di un istituto che trova le sue origini nelle monarchie costituzionali; in queste, in un primo tempo, il re era anche il capo del Governo, poi si ebbe una distinzione tra capo del Governo e re, che cominciò sempre più ad assomigliare alla attuale figura del Presidente della Repubblica; in ogni caso il re, essendo tale per volontà divina e non per scelta popolare, non poteva essere ritenuto responsabile per i suoi atti, e ciò poteva creare grave imbarazzo al Parlamento; per questo motivo si impose l'istituto della controfirma, in base al quale gli atti del re dovevano essere controfirmati dal capo del Governo o dai ministri proponenti; in tal modo il Parlamento poteva far valere verso il Governo la responsabilità degli atti compiuti dal re, una strada aperta verso la forma di Governo parlamentare, come quello oggi vigente in Italia dove è essenziale il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo.
L'art. 89 Cost. dispone che nessun atto del Presidente della Repubblica non è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che con la controfirma ne divengono responsabili; se si tratta di atti aventi valore legislativo e di altri atti indicati dalla legge, la controfirma è apposta dal Presidente del Consiglio. Con la controfirma la responsabilità dell'atto si trasferisce sul Governo, liberando il Presidente della Repubblica.
Si nota che la Costituzione parla di ministri "proponenti", al posto di ministri "competenti", facendo intendere, che gli atti del Presidente debbano per forma partire dalla iniziativa di un ministro; tuttavia si ritiene che si tratti di un vero proprio sbaglio del Costituente, preferendo interpretare "proponenti" in "competenti".

Ciò detto, essendoci la controfirma, gli atti del Presidente della Repubblica sono solo formalmente a lui attribuiti, oppure lo sono anche sostanzialmente?
Di solito si distingue in:

1. atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi: qui sono i ministri che propongono l'atto e ne definiscono il contenuto, mentre il Presidente si limita al controllo di costituzionalità proprio della sua funzione;

2. atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: in questo caso l'atto è del Presidente della Repubblica e il Governo avrebbe un obbligo di controfirmare;

3. atti complessi o uguali: in questo caso l'assenso dei due organi ha pari valore.

Si tratta di una distinzione che dà luogo a notevoli perplessità, sia perché i poteri del Presidente sono spesso condizionati dalla sua personalità e dalle situazioni politiche contingenti; ad es. si ritiene che la concessione della grazia sia atto formalmente presidenziale e sostanzialmente governativo, cosa difficile da sostenere dopo il c.d. "caso Sofri" .

Sembra più opportuno allora,  elencare gli atti del Presidente della Repubblica , lasciando aperto il problema dalla loro qualificazione formale o sostanziale in capo a lui o al Governo.

 Il Presidente della Repubblica:

  1. promulga le leggi e emana gli atti aventi valore di legge e i regolamenti (art. 87)

  2.  può rinviare alle Camere le leggi con messaggio motivato (art. 74)

  3. indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (art. 87)

  4. autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (art. 87)

  5. indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (art. 87)

  6. può sciogliere le Camere o una di esse (art. 88)

  7. può convocare in via straordinaria ciascuna Camera(art. 62)

  8. nomina 5 senatori a vita (art. 59)

  9. può inviare messaggi alle Camere (art. 87)

  10.  nomina del Presidente del Consiglio e dei singoli ministri (art. 92)

  11. nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato (art. 87)

  12. nomina gli esperti del CNEL

  13. ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87)

  14. accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (art. 87)

  15. presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87)

  16. può concedere grazia e commutare le pene (art. 87)

  17. conferisce le onorificenze della Repubblica (art. 87)

  18. può sciogliere  i consigli regionali e rimuovere i presidenti delle Giunte  (art. 126)

  19. nomina i 5 giudici della Corte Costituzionale (art. 135)

  20. presiede il CSM (art. 87)

  21. nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato (art. 87).

 

La Responsabilità

Video, parte terza

Riportiamo ancora l'art. 90 della Costituzione:

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Venendo meno al principio di tassatività e determinatezza, regola assoluta del diritto penale in merito alle fattispecie previste per i reati, la Costituzione non chiarisce cosa si debba intendere per alto tradimento e attentato alla Costituzione.

Si ritiene che per alto tradimento debba intendersi una collusione con potenze straniere mentre per attentato alla Costituzione si tratti di un comportamento doloso del Presidente tale da mettere in pericolo il funzionamento dello Stato secondo l'ordine costituzionale; può ricorrere questa ipotesi quando il Presidente si rifiuti di promulgare una legge  nel caso previsto dall'art. 74 Cost.
L'irresponsabilità esiste solo quando l'atto illecito sia compiuto "nell'esercizio delle sue funzioni "ciò vuol dire che negli atri casi, es. reato comune o responsabilità civile, il Presidente dovrebbe essere trattato come qualsiasi cittadino, anche se nel caso del Presidente Scalfaro, nel 1993, accusato di peculato, si scelse la strada della improcedibilità del processo.

Il giudizio contro il Presidente della Repubblica

Il giudizio contro il Presidente della Repubblica , mai celebratosi sino ad oggi, si svolge in due fasi:

1. messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune con deliberazione presa con maggioranza assoluta dei suoi membri (art. 90 Cost.); la deliberazione è adottata a scrutinio segreto (art. 17 l. n. 20 \1962).
2. giudizio della Corte Costituzionale.

 In merito alla fase parlamentare secondo l'art. 12, comma 1 della legge costituzionale n. 1\1953:

La deliberazione sulla messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.

Il comitato di cui parla l'art. 12 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura. La Corte Costituzionale, poi, quando sia stata deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, può disporre la sospensione dalla carica.

Messo in stato di accusa il Presidente, il giudizio verrà condotto dalla Corte Costituzionale, che però vedrà variata la sua ordinaria composizione; accadrà, infatti, oltre gli ordinari 15 giudici della Corte, l'art. 135 comma 7 della Costituzione prevede che se ne aggiungano altri 16 di nomina parlamentare, ed infatti detto articolo dispone:

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

L'accusa davanti alla Corte è sostenuta, a norma dell'art. 13 l. cost. 1\1953, da uno o più commissari di nomina parlamentare; tali commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.

Il giudizio si svolge secondo le forme previste dalla legge n. 20 del 1962, che ricalca le nomali fasi di un giudizio comune, con una fase istruttoria, seguita da quella dibattimentale e con la decisione finale. L'art. 22 di detta legge, ad es. dispone che Il Presidente della Corte Costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio.

Se si accertano le responsabilità per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento del Presidente della Repubblica, secondo l'art. 15 della l. cost. 1 \1953, la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.

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