Ente che può costituirsi come SE

Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europea, con personalità giuridica, in cui ciascun azionista risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto, che non può essere complessivamente inferiore a 120.000 euro, sempreché la legge di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato per le società che esercitano determinati tipi di attività.
Ma quali sono gli enti che possono diventare una società europea?
L’art. 2 del regolamento ne indica diversi tipi e modalità di costituzione, vediamole:

Fusione: le società per azioni indicate nell'allegato I, del regolamento n. 2157/2001 costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE mediante fusione se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri differenti. Ad esempio si possono fondere una s.p.a. italiana e una société anonyme francese. Si tratta, quindi, di una costituzione mediante fusione le cui modalità sono indicate dagli articoli 17- 31 del regolamento

Costituzione di una holding: le società a responsabilità limitata e la società per azioni indicate nell'allegato II al regolamento (ad es. società per azioni o società a responsabilità limitata italiane e una die Gesellschaft mit beschränkter Haftung tedesca), possono costituire una SE holding con le modalità indicate agli artt. 32-34 del regolamento ma solo quando:
1. sono soggette alla legge di Stati membri differenti, oppure:
2. hanno da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro.

Società Affiliata: le società per azioni e le società a responsabilità limitata costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire, sottoscrivendone le azioni, una SE affiliata se almeno due di esse:
a. sono soggette alla legge di Stati membri differenti, oppure
b. hanno da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro Stato membro.
In questa ipotesi alle società o altre entità giuridiche che partecipano all'operazione si applicano le disposizioni che disciplinano la loro partecipazione alla costituzione di un'affiliata nella forma di società per azioni di diritto nazionale (art. 36). Ricordiamo che per la direttiva  2001/86/CE si considera
"affiliata" di una società, un'impresa sulla quale la società esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, paragrafi da 2 a 7 della direttiva 94/45/CE

Trasformazione: una società per azioni costituita conformemente alla legge di uno Stato membro e avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, può trasformarsi in una SE alle condizioni previste dall’art. 36  se ha da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro.

Costituzione da parte di una SE già esistente: una società europea già esistente, può costituire altre SE affiliate (art. 3 comma 2).

Questi i diversi modi in cui può nascere una SE, ma una volta costituita a quale legislazione sarà sottoposta? Quale il suo regime giuridico? 
Ci risponde l’art. 3 del regolamento secondo il quale  la SE è considerata una società per azioni soggetta alla legge dello Stato membro in cui essa ha la sede sociale. Ciò non vuol dire che la SE  non possa trasferire la sua sede in un altro Stato membro. Tale eventualità è infatti prevista dall’art. 8 del regolamento, e con le modalità da esso previste. Ma torniamo alla disciplina applicabile alla SE. Abbiamo visto che si tratta di una società per azioni sottoposta alla legge dello Sato dove ha la sede sociale, ma la struttura della SE non sarà quella della corrispondente società per azioni di uno Stato membro; la struttura della SE, infatti, è dettata da quattro fonti principali (art. 9), vediamole nella tabella qui sotto.

Fonti normative della SE

1. il regolamento n. 2157/2001 e per quanto non espressamente disposto da questo:

2. dalle disposizioni dello statuto della SE o se questo non dispone in proposito in relazione a oggetti non disciplinati nemmeno dal regolamento o che questo regola solo in parte

3. a) dalle disposizioni di legge adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificamente le SE;
3. b) dalle disposizioni di legge degli Stati membri che si applicherebbero a una società per azioni costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale;
3. c) dalle disposizioni dello statuto della SE, alle stesse condizioni previste per una società per azioni costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale.

Una situazione abbastanza complicata, come si vede, che darà filo da torcere agli interpreti nazionali della SE, e come se la situazione non fosse già abbastanza caotica, è stabilito che se la SE svolge un’attività, come quella bancaria, disciplinata da disposizioni specifiche delle normative nazionali, queste ultime sono integralmente applicate alla SE.
Per le forme di pubblicità della SE, si seguiranno quelle dello Stato membro dove ha sede, e ciò vuol dire che la SE con sede in Italia dovrà iscriversi nel registro delle imprese, sezione ordinaria, ma con un ulteriore obbligo pubblicitario: per l’iscrizione e la cancellazione della SE sarà necessaria una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità (art. 14); in ogni caso con l’iscrizione nel registro delle imprese, per l’Italia, la SE acquista la personalità giuridica, ma il registro rifiuterà l’iscrizione se la SE non prevede il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dell'articolo 4 della direttiva 2001/86/CE ovvero soltanto previa decisione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 di detta direttiva, oppure se, trascorso il periodo previsto per i negoziati ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, non è stato concluso un accordo (art. 12).

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