Enti che possono divenire imprese sociali

Possono acquisire la qualifica di  impresa sociale tutte le organizzazioni  private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice  civile
(art. 1 d.lgs. n. 155\2006)

Il d.lgs. 155\2006 dà una definizione dei soggetti che possono essere impresa sociale volutamente generica, preoccupandosi di specificare coloro che non possono svolgere l’attività di impresa sociale, e cioè  le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto   legislativo  30 marzo   2001,   n.   165,  cioè la generalità delle pubbliche amministrazioni, e  le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche  indirettamente,  l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Tutte le altre organizzazioni private possono quindi essere imprese sociali, anche le società di capitali, quindi, le associazioni e fondazioni o le cooperative, e persino gli enti ecclesiastici, come previsto dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 155\2006. Ma questo non basterebbe, è anche necessario che queste organizzazioni svolgano particolari attività caratterizzate dall’assenza dello scopo di lucro. Abbiamo allora due parametri fondamentali, cominciamo dal primo.

Attività dell’impresa sociale

I beni  e  servizi  di  utilità  sociale sono quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori

 

a) assistenza  sociale

b) assistenza  sanitaria

c) assistenza  socio -sanitaria

d) educazione, istruzione e formazione

e)  tutela  dell'ambiente e dell'ecosistema

f)  valorizzazione  del patrimonio culturale

g) turismo sociale

h) formazione universitaria e post-universitaria

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali

l) formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo

m) servizi   strumentali  alle  imprese  sociali,  resi  da  enti composti  in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale

n) inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati e disabili

A questo punto è necessario un consiglio didattico. Nelle tabelle sono riportati una serie di casi, ovviamente, per un eventuale esame, non sarà indispensabile saperli tutti a memoria, basterà esporre la regola generale, specificandola con qualche caso. Ciò detto, passiamo al secondo parametro.

Assenza dello scopo di lucro

L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e  gli  avanzi  di  gestione  allo  svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (art. 3 d.lgs. n. 155\2006)

Da quanto esposto sopra, possono farsi due considerazioni;

Si potrebbe, però, aggirare questo divieto, attraverso la distribuzione indiretta di utili di utili e avanzi di gestione,  comunque denominati, e di  fondi   e   riserve  in  favore  di  amministratori,  soci, partecipanti,  lavoratori o collaboratori. La norma presume che vi sia questa distribuzione indiretta quando siano previsti compensi eccessivi ad amministratori o lavori subordinati (art. 3 lett. a) del d.lgs. n. 155\2006).