L'imprenditore in generale |
|
Il codice civile non definisce l'impresa, ma l'imprenditore con lo scopo di
porre l'accento più sulla persona che svolge l'attività d'impresa che
sull'attività stessa. Come risulta evidente da questa scelta, è alla persona
dell'imprenditore che, di regola, la legge fa riferimento per la disciplina
della sua attività ed, in particolare, per la determinazione degli obblighi da
osservare.
Prima di trattare della figura dell'imprenditore è necessario premettere che il
codice civile ne distingue diversi tipi. Cerchiamo di riassumere nello schema
come sono individuate le diverse figure d'imprenditore ricordando che
cliccando sulle parole in corsivo si attivano i relativi collegamenti
ipertestuali
|
Viene da chiedersi come mai il codice ha deciso di operare queste distinzioni; il motivo va ricercato nella diversa normativa applicabile alle diverse categorie d'imprenditori ed infatti:
imprenditori agricoli | statuto imprenditore agricolo non possono essere sottoposti al fallimento (art. 2221 c.c.) non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili(art. 2214 c.c.) non devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2136 c.c.) |
piccoli imprenditori | statuto del piccolo
imprenditore pur potendo svolgere attività commerciale non possono essere sottoposti al fallimento (art. 2221 c.c.) non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c. comma 3) non devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art.2202 c.c.) |
imprenditore commerciale | statuto dell'imprenditore
commerciale può fallire (art. 2221 c.c.) deve tenere le scritture contabili(art. 2214 c.c.) deve iscriversi nel registro delle imprese, sezione ordinaria (art. 2195 c.c. comma 1) |
Accanto ad uno statuto generale dell'imprenditore, applicabile a tutte le
categorie d'imprenditori (come, ad es. le norme sui segni distintivi,
sull'azienda ed negli altri casi dove il codice parla d'imprenditore senza
ulteriori specificazioni) si affiancano statuti particolari che integrano
quello generale e sono applicabili solo a determinate categorie d'imprenditori,
come le regole relative alle tenute delle scritture contabili, registrazione
etc.
Fatta questa indispensabile premessa, torniamo all'imprenditore in generale e,
cioè, all'art. 2082 c.c.:
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Questo articolo è talmente importante che vale la pena d'impararlo a
memoria; analizziamolo ora in ogni sua parte per chiarirne il significato (in
corsivo i collegamenti ipertestuali) :
art. 2082 c.c. imprenditore |
|
L'art. 2082 non menziona tra gli elementi dell'impresa lo scopo di lucro, e
la dottrina si è divisa sulla necessità dello scopo di lucro per aversi impresa.
La questione è destinata, però, ad essere risolta dal legislatore che ha
previsto "l'impresa sociale" (d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155) intesa come ente
economico senza scopo di lucro.
tutte le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale |
Caratteristica dell'impresa sociale sarà
pertanto quella di coniugare l'attività di impresa con finalità di utilità
sociale, ma anche l'assenza dello scopo di lucro.
L'impresa sociale forse mette la parola fine a tutte le discussioni dottrinali
sullo scopo di lucro come elemento essenziale dell'impresa.
La qualità d'imprenditore si acquista con lo svolgimento effettivo
dell'attività, non essendo elemento sufficiente l'iscrizione al registro delle
imprese, e si perde con la fine dell'attività.
L'art. 2082, però, pur essendo chiaro sul fatto che per divenire imprenditore è
necessario "esercitare" l'attività d'impresa, nulla ci dice sul momento in cui
si inizia ad esercitare questa attività.
Sul punto bisogna considerare cosa accade in pratica;
potrebbe accadere, infatti, che si predisponga un'organizzazione idonea alla
attività, come, per esempio, l'acquisto di un capannone industriale completo di
macchinari; in questo caso l'attività inizierà con il primo atto produttivo, e
ciò perché tutto quello che ha realizzato l'imprenditore per compiere anche
questo solo atto iniziale è espressione del requisito della professionalità.
Le cose stanno diversamente quando non è stata precostruita una organizzazione;
in questo caso l'attività d'impresa non comincia con il compimento del primo
atto di esercizio, ma dal compimento di un'attività di tal natura da far
oggettivamente ritenere che questa sia divenuta abituale, che abbia, in altre
parole, acquisito la caratteristica della professionalità.
L'impresa cessa, invece, quando più non esiste l'organizzazione aziendale,
non nel senso che sia andata distrutta, caso comunque possibile, ma nel senso
che si sia disgregata, e ciò si verifica quando il complesso aziendale sia stato
liquidato. Con la chiusura della liquidazione può dirsi cessata l'attività
d'impresa e da quel momento decorrerà l'anno di tempo per far dichiarare il
fallimento dell'imprenditore commerciale ex art. 10 l.f. (legge fallimentare).
Per le società, invece, le cose stavano diversamente.
La Corte Costituzionale con sentenza del 21\07\2000 n. 319, aveva affermato il
principio che per le società l'anno necessario per la dichiarazione di
fallimento ex art. 10 l.f. decorre dalla cancellazione delle stesse dal registro
delle imprese, fissando, quindi, a quel momento la fine della attività sociale.
In attuazione a detto principio il nuovo articolo 10 della legge fallimentare,
(riformata dal d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e poi modificato dal d.lgs.12 settembre
2007 n. 169) ha stabilito che il termine di un anno per la dichiarazione di
fallimento decorre sia per le imprese che per le società, dalla data di
cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata
antecedentemente alla cancellazione o nell'anno successivo a questa; è anche
vero però che solo per le imprese individuali e per le società cancellate
d'ufficio, è data facoltà al creditore o al pubblico ministero, di dimostrare
che l'attività è comunque continuata dopo la cancellazione.