Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Il riconoscimento, una volta effettuato, è irrevocabile.
Questo non vuol dire, però, che non possa mai essere contestato dallo stesso autore dell'atto, dal riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse, quando si pensi che non corrisponda a verità.

L'art. 263 del codice civile prevede una specifica azione che permette d'impugnare il riconoscimento; vediamone le caratteristiche:

legittimazione ad agire

il genitore anche se era a conoscenza della mancanza di veridicità al momento riconoscimento. L'azione è imprescrittibile ma se riconoscimento è stato ottenuto con violenza il termine per effettuare l'impugnazione è di un anno dal giorno in cui la violenza è cessata (art. 265 c.c.)
il riconosciuto quando abbia raggiunto la maggiore età o sia cessato il suo stato di interdizione per infermità di mente (art. 264 c.c.)
il rappresentante legale dell'interdetto
chiunque vi abbia interesse anche se solo di natura morale come, ad esempio, il coniuge di chi ha effettuato il riconoscimento
il tribunale per i minorenni d'ufficio

La prova che il rapporto di filiazione non sussiste può essere fornita con qualsiasi mezzo non escluso il test del DNA, ma anche con testimoni o presunzioni.

Abbiamo visto che il riconoscimento può essere impugnato per violenza, ma non per errore o per dolo, perché quello che conta veramente è solo la verità del riconoscimento, e non la causa che lo ha provocato.
Se, quindi, vi fu errore o dolo, ma il riconoscimento era veritiero, sarà comunque valido; se, invece, in presenza di detti vizi non era veritiero, sarà possibile impugnarlo.

viene da chiedersi, allora, come mai si dia una specifica rilevanza all'ipotesi della violenza che comunque può essere servita a riconoscere un figlio " vero "

La risposta sta nel fatto che la violenza è il più antigiuridico dei vizi della volontà ed intacca alla radice la discrezionalità del riconoscimento. Se, poi, non fosse prevista l'impugnazione per violenza il figlio avrebbe un facile mezzo, più del dolo, per raggiungere i suoi scopi, anche di natura patrimoniale.
 

Torna alla home page     
 
Torna al sommario della sezione