Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
Il riconoscimento, una volta effettuato, è irrevocabile.
Questo non vuol dire, però, che non possa mai essere contestato dallo stesso
autore dell'atto, dal riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse, quando si
pensi che non corrisponda a verità.
L'art. 263 del codice civile prevede una specifica azione che permette d'impugnare il riconoscimento; vediamone le caratteristiche:
legittimazione ad agire |
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La prova che il rapporto di filiazione non sussiste può essere fornita con qualsiasi mezzo non escluso il test del DNA, ma anche con testimoni o presunzioni.
Abbiamo visto che il riconoscimento può essere impugnato per violenza, ma non
per errore o per dolo, perché quello che conta veramente è solo la verità del
riconoscimento, e non la causa che lo ha provocato.
Se, quindi, vi fu errore o dolo, ma il riconoscimento era veritiero, sarà
comunque valido; se, invece, in presenza di detti vizi non era veritiero, sarà
possibile impugnarlo.
viene da chiedersi, allora, come mai si dia una specifica rilevanza all'ipotesi della violenza che comunque può essere servita a riconoscere un figlio " vero " |
La risposta sta nel fatto che la violenza è il più antigiuridico dei vizi
della volontà ed intacca alla radice la discrezionalità del riconoscimento. Se,
poi, non fosse prevista l'impugnazione per violenza il figlio avrebbe un facile
mezzo, più del dolo, per raggiungere i suoi scopi, anche di natura patrimoniale.
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