| La mora del creditore | 
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 L'articolo 1206 
		del codice civile indica le condizioni alle quali può aversi mora del 
		creditore; si tratta di una situazione atipica dove il creditore, invece 
		di ottenere quanto gli è dovuto, rifiuta o ostacola l'adempimento del 
		debitore.  Il codice civile 
		parla di " mora del creditore " accostandola, almeno dal punto di vista 
		terminologico, alla ben più frequente mora del debitore.  In realtà si 
		tratta di situazioni completamente differenti, perché il creditore non 
		è obbligato ma solo onerato a ricevere la prestazione, mentre il 
		debitore è obbligato ad adempiere; tuttavia il comportamento del 
		creditore può causare difficoltà e danni al debitore che per questo 
		motivo deve avere il modo di liberarsi all'obbligazione anche quando il 
		creditore non voglia. C’è un’altra 
		osservazione da fare sulla mora del creditore rispetto alla mora del 
		debitore; come vedremo costituire in mora il debitore è abbastanza 
		semplice, basta una comunicazione e spesso questa comunicazione non è 
		nemmeno necessaria. La mora del 
		creditore dà luogo invece a un vero procedimento, di solito con 
		l’intervento dell’ufficiale giudiziario e anche con il possibile 
		intervento del giudice, un procedimento che poi si complica 
		ulteriormente quando il debitore vuole ottenere la liberazione 
		definitiva dalla sua obbligazione nei confronti del debitore. La disciplina 
		della mora del creditore è contenuta in ben 12 articoli del codice 
		civile (1206 e ss) cui si aggiungono altri 9 articoli delle disposizioni 
		d’attuazione al codice civile (artt. 73-80) che entrano nel dettaglio 
		delle procedure previste per la mora del creditore. Per non 
		complicare troppo l’esposizione, ci limiteremo alla disciplina del 
		codice senza considerare le ulteriori regole contenute nel disposizioni 
		di attuazione al codice. Di certo il 
		debitore che vuole costituire in mora il creditore si trova in 
		difficoltà di non poco conto, anche perché per lui possono scattare le 
		conseguenze di un suo ritardo nell’adempimento. Meno male, però, 
		che il legislatore si è ricordato di questo povero debitore che vorrebbe 
		adempiere ma non ci riesce per il comportamento del creditore 
		offrendogli una (piccola) ancora di salvezza. Il riferimento è 
		all’art. 1220 c.c. e all’offerta non formale che il debitore fa della 
		prestazione al creditore. Per 
		il 1220 il debitore non è in mora ( la sua mora non quella del 
		creditore) quando abbia tempestivamente fatto offerta della prestazione 
		dovuta, salvo che il creditore non l’abbia rifiutata per un motivo 
		legittimo.  In altre parole 
		se il debitore, senza seguire le complicate procedure previste per la 
		mora del creditore, offra la prestazione al creditore ( la offra, non si 
		dichiari pronto ad offrirla), e questa sia tempestiva e esatta, non 
		subirà gli effetti della sua mora, cioè la mora del debitore, almeno 
		questo, potremmo dire. Sta di fatti che 
		nella pratica prima di giungere alla vera e propria procedura della mora 
		del creditore, il debitore si è visto di solito respingere dal creditore 
		un’offerta non formale avanzata ex art. 1220 c.c.. Ma vediamo come 
		fa il debitore a costituire in mora il creditore. Punto di partenza 
		della procedura è una particolare offerta della prestazione, che dovrà 
		seguire delle forme particolari e per questo motivo è detta offerta 
		solenne (o anche formale).  Solo se l’offerta 
		seguirà le forme previste dalla legge, si produrranno gli effetti della 
		mora del debitore. L’offerta 
		solenne deve seguire delle regole preliminari, previste dall’art. 1208 
		c.c. e precisamente affinché l’offerta sia valida è necessario che: 1) che sia 
		fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere 
		per lui; 2) che sia 
		fatta da persona che può validamente adempiere; 3) che 
		comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o 
		degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non 
		liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario; 4) che il 
		termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore; 5) che si sia 
		verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione; 6) che 
		l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio; 7) che 
		l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato. Inoltre il 
		debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario 
		per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque 
		ne limitino la disponibilità. Ciò posto 
		l’offerta solenne deve essere fatta in due forme diverse, e a seconda 
		del tipo di prestazione di distinguono: a) offerta reale; b) offerta per 
		intimazione. a) Offerta 
		reale (art. 1209 comma 1 c.c.- art. 73 disp. att. c.c.) : quando 
		l'obbligazione ha per oggetto danaro titoli di credito ovvero cose 
		mobili da consegnare al domicilio del creditore; in sostanza per il 
		tramite dell’ufficiale giudiziario o di un notaio si cerca di consegnare 
		direttamente al domicilio del creditore, il danaro, i titoli di credito 
		o le cose mobili che devono essere consegnate al debitore. 
 Distinguiamo 
		diverse ipotesi di offerta per intimazione: 1) Cose mobili da 
		consegnare in luogo diverso dal domicilio del debitore (art. 1209 comma 
		2 c.c. - 75 disp. att. c.c.):): l'offerta consiste nell'intimazione al 
		creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme 
		prescritte per gli atti di citazione. 2) Consegna di un 
		immobile (1216 c.c.- 75 disp. att. c.c.): l'offerta consiste 
		nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve 
		essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo  3) Obbligazioni 
		di fare (1217 c.c.- 80 disp. att. c.c.): il creditore è costituito in 
		mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli 
		atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. Ma quali sono 
		gli effetti della mora del creditore? Ce li descrive 
		l’art. 1207 c.c. comma 1: Effetti della 
		mora del creditore: b) non sono più 
		dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati 
		percepiti dal debitore. c) il creditore è 
		tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere 
		le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Ora potremmo 
		pensare che la procedura sia finita qui, visto che il debitore è 
		riuscito a costituire in mora il debitore, ma qualcosa d’importante non 
		l’ha ancora ottenuta: la sua liberazione dall’obbligazione. Certo può 
		capitare che il creditore accetti l’offerta (artt. 74 e 75 disp. att. 
		c.c.) e il debitore ottiene la sua liberazione, ma può anche darsi che 
		il creditore non accetti l’offerta o non si presenti a prendere le cose 
		in seguito all’intimazione (art. 1211 c.c.).  In tal caso il 
		debitore se vuole ottenere la sua liberazione deve (di regola) 
		depositare le cose oggetto dell’offerta, mettendole così a disposizione 
		del creditore. In alternativa al 
		deposito delle cose il debitore può farsi autorizzare dal tribunale alla 
		vendita delle cose se deperibili o quando la custodia sia troppo 
		dispendiosa.  Dopo la vendita 
		dovrà depositare il prezzo ottenuto dalla vendita (art. 1211 c.c.). Il deposito deve 
		avere particolari requisiti per la sua validità descritti dall’art. 1212 
		c.c.  e dall’art. 76 disp. att. 
		c.c. Vediamo quindi i 
		requisiti di validità del deposito ex art. 1212: Per la 
		validità del deposito è necessario: 1) che sia 
		stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente 
		l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta 
		sarà depositata; 2) che il 
		debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti 
		fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in 
		mancanza, dal giudice; 3) che sia 
		redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la 
		natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del 
		creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito; 4) che in 
		caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito 
		gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata. Il deposito 
		che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un 
		istituto di credito. 
		  Bene, è stato 
		effettuato il deposito, il debitore ottiene così la sua liberazione? No, 
		è necessario che il deposito sia stato accettato dal creditore, oppure 
		prima dell’accettazione del creditore sia stato riconosciuto valido con 
		sentenza passata in giudicato (art. 1213 c.c.). Se poi dopo 
		l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza 
		che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il 
		deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i 
		fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che 
		garantivano il credito. Tutte le spese 
		per l’offerta e per il deposito, quando sono validi, sono a carico del 
		creditore. Chiudiamo 
		l’argomento ricordando che esiste anche un terzo tipo d’offerta, meno 
		frequente rispetto alle altre due, cioè la reale e per intimazione, e 
		cioè l’offerta secondo gli usi. Secondo l’art. 
		1214 c.c.  Se il 
		debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle 
		prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si 
		verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma 
		dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato 
		valido con sentenza passata in giudicato. 
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