Il negozio fiduciario e il trust

È un'ipotesi di negozio indiretto; in questo caso si attua il trasferimento di un bene, ma con l'accordo che il bene sarà usato secondo le istruzioni impartite dall'alienante. In questo caso l'alienante assume la veste di fiduciante mentre l'intestatario del bene assume la veste di fiduciario; pensiamo al caso in cui si trasferisca un pacchetto azionario, con l'accordo che l'acquirente dovrà votare all'assemblea dei soci nel modo indicato dall'alienante.

Il negozio è valido se non intende perseguire scopi illeciti.

Tradizionalmente si distinguono due tipi di negozio fiduciario:

a. fiducia cum amico: si trasferisce il bene ad un altro soggetto con l'accordo, però, di far godere il bene ad altri
b. fiducia cum creditore: si trasferisce il bene al proprio creditore con l'accordo che estinta l'obbligazione, il creditore dovrà ritrasferire il bene al suo ex debitore

Quest'ultimo tipo di negozio può però essere considerato nullo se l'intenzione delle parti è stata quella di violare il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. 

L'istituto della fiducia non è regolato nel nostro ordinamento, ma diversamente accade per per l'ordinamento anglosassone dove esiste la figura del trust
( fiducia, in italiano) dove una parte detto trustee ( e cioè un amministratore fiduciario), acquista la proprietà di un bene, che però, essendo stata acquistata per un fine specifico, come ad esempio il finanziamento di un'attività di ricerca, oppure gestire il bene nell'interesse del figlio minore del costituente, forma una sorta di bene patrimoniale autonomo rispetto al patrimonio del trustee, tanto che il beneficiario ha particolari azioni a difesa del suo diritto.

Visto in tal modo l'istituto del trust non sembra differenziarsi da quello della fiducia cum amico del diritto romano, ma vi è una importante differenza, che consiste nel fatto che il bene oggetto del trust non entra a far parte del patrimonio del fiduciario, cioè del trustee, rimanendone distinto.

Il trust è previsto in una Convenzione  internazionale stipulata all'Aja il primo luglio 1985, che è stata resa esecutiva in Italia con l. n. 364\1989.
Non c'è concordia, però, sull'ammissibilità del trust nel nostro ordinamento, poiché la sua struttura sembra incompatibile con il regime della trascrizioni immobiliari, anche se la giurisprudenza,  sembra ammetterlo, anche in relazione al c.d. trust interno, stipulato, cioè tra cittadini italiani e per beni che si trovano in Italia.

Qualche autore ha creduto di vedere un'applicazione concreta del trust in Italia con il nuovo articolo 2645 ter del codice civile introdotto con con l. 23 febbraio 2006, n. 51.
Ma se si legge con attenzione tale articolo, si scopre che si separano alcuni beni del conferente dal suo patrimonio per permettere di raggiungere determinati scopi, come la beneficenza; tale atto di separazione patrimoniale può ora essere trascritto e divenire opponibile ai terzi, anche creditori del conferente.
Rispetto al trust, però, ma manca la figura del trasferimento fiduciario, manca il fiduciario, il trustee, esistendo solo il vincolo di destinazione (sul punto è d'accordo anche il Bianca Di Mirzia in " Solo Diritto" del 5\03\2009).

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